che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l’elenco dei Paesi terzi con un piano di controllo approvato sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti.
Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Data: 24/11/2022
Denominazione di origine protetta: se il disciplinare non viene rispettato, è frode in commercio
Cassazione penale, sentenza n. 42609 del 10 novembre 2022 (udienza del 23 settembre 2022 – riferimenti normativi: articoli 515 e 517-bis del codice penale)