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Movimentazioni di pesci, chiarimenti dal Ministero

Fonte: @nmvi Oggi
Data: 05/10/2022


Con una nota firmata dal direttore generale Pierdavide Lecchini, il Ministero della Salute ha elencato i casi in cui non è richiesto il modello di accompagnamento informatizzato per la movimentazione di pesci. Lo ha fatto in seguito a richieste di chiarimento pervenute durante alcuni incontri avuti con le associazioni di produttori e assessorati regionali circa la necessità o meno di utilizzarlo.

Il modello non è richiesto nei seguenti casi:

• vendita di pesce a ristoranti o al consumatore finale o a mercati locali di piccole quantità non superiori ai 100 kg/giorno per consumo diretto (pesce non vivo) proveniente da stabilimenti o valli da pesca. Nel caso di alcune specie ittiche particolari (ad esempio, le anguille), queste possono essere trasferite vive per evitare il loro deperimento;
• movimentazione di novellame (pesce pescato selvatico) verso valli da pesca o altri stabilimenti;
• movimentazioni di pesce tra stabilimenti o strutture facenti parti della stessa unità epidemiologica (ad esempio, allevamenti di proprietari diversi aventi uno stesso codice aziendale). In questo caso è sufficiente registrare tali movimentazioni (uscite/entrate) nella sezione movimentazioni della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
• trasferimento di pesce in caso di asciutta di tratti fluviali verso altre zone dello stesso corso d'acqua;
• immissione di pesce da parte di incubatoi di valle nello stesso fiume a monte dell'incubatoio.

La nota segnala, inoltre, che allo stato attuale molti laghetti di pesca sportiva risultano ancora privi del codice di registrazione in BDN. Tale situazione pregiudica la possibilità di queste strutture di poter ricevere partite di pesce dagli altri stabilimenti, tenuto conto che il modello di accompagnamento informatizzato richiede che lo stabilimento di destinazione sia registrato in BDN.