IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto in particolare l’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la revoca delle approvazioni dei punti di controllo precedentemente esistenti e designati ai sensi della direttiva 2000/29/CE e del regolamento (CE) n. 669/2009 e che tali posti di controllo frontalieri possano essere designati nuovamente, in deroga alle previsioni dell’articolo 59 e qualora soddisfino i requisiti minimi previsti dall’articolo 64 del medesimo regolamento;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l’articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che i Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione europea sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625;
Visto in particolare l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che i punti di entrata già individuati dall’allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625 ed elencati nell’allegato II del medesimo decreto;
Visto in particolare l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che l’elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 del medesimo decreto comprende i centri di ispezione annessi agli stessi che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;
Visto in particolare l’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l’Agenzia delle dogane, è aggiornato l’elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 del medesimo decreto;
Visto in particolare l’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l’Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall’elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Visto il Documento Tecnico Ufficiale n. 32, adottato dal Servizio fitosanitario nazionale in data 6 marzo 2023, relativo alla «Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d’ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale»;
Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0164286 del 10 aprile 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformità alle procedure riportate nel Documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all’istanza della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.», finalizzata al riconoscimento delle proprie strutture quale Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari nell’ambito del Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), corredato dal parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota n.9212/RU del 3 aprile 2024;
Considerato che il Centro di Ispezione è denominato «Piattaforma Logistica di Trieste» (CI-PLT);
Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 0262216 del 12 giugno 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Sicilia, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformità alle procedure riportate nel documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all’istanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, finalizzata al riconoscimento del Porto Commerciale di Augusta quale posto di controllo frontaliero, corredato dal parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Siracusa, trasmesso con nota n. 111594 del 4 giugno 2024;
Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0319822 del 17 luglio 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto al Servizio fitosanitario centrale di revocare la designazione dei Centri d’ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per mancata attività;
Acquisito il parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota 19865/RU del 26 luglio 2024, ed iscritto al protocollo MASAF al numero n. 0348377 del 1° agosto 2024, relativo alla proposta di revocare la designazione dei Centri d’ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1);
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sull’istanza finalizzata al riconoscimento del Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari «HHLA PLT Italy S.r.l.» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta del 15 e 16 aprile 2024;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla designazione del «Porto Commerciale di Augusta» quale Posto di controllo frontaliero per i controlli fitosanitari, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta straordinaria del 25 e 26 giugno 2024;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla revoca della designazione dei Centri d’ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), reso nella seduta straordinaria del 29 luglio 2024;
Considerato che il «Porto commerciale di Augusta», già riconosciuto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ora abrogato, e revocato in applicazione dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, è risultato conforme ai requisiti minimi di cui all’articolo 64 del regolamento medesimo;
Ritenuto di dover riconoscere le strutture della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.» come Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari presso il terminal portuale «Piattaforma Logistica Trieste» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) e di dover revocare la designazione, presso il medesimo Posto di Controllo Frontaliero, dei Centri d’ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per assenza di attività;
Ritenuto necessario aggiornare l’allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, alla luce delle istanze pervenute da parte dei Servizi fitosanitari della regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia e dei relativi controlli effettuati;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 755/2025, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 25 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 29 luglio 2025 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in applicazione dell’articolo 46, commi 3 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, aggiorna l’elenco dei Posti di controllo frontalieri nazionali ed i relativi centri d’ispezione di cui all’allegato II del decreto legislativo medesimo.
Art. 2
Modifiche dell’allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
1. L’allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è così di seguito modificato:
a) dopo la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «ANCONA PORTO», è inserita la seguente riga:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «TRIESTE PORTO» è sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1449