Smaltimento di prodotti di origine animale scaduti

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Un supermercato, non appartenente ad alcuna grande distribuzione alimentare e che vende i prodotti nel suo paese, è dotato di una macelleria ed effettua il corretto smaltimento dei sottoprodotti di lavorazione. Al suo interno avviene la vendita di confezioni di carne in atmosfera modificata preimballati che, una volta scaduti, vengono eliminati con l’umido e non come sottoprodotti. È una procedura corretta o sanzionabile?
I latticini scaduti nei banchi espositivi, inoltre, come vanno gestiti?
La gestione dei medesimi prodotti (carne in Atm scaduta, latticini e altri alimenti con prodotti a base di carne) varrebbe anche per un discount privo di reparto macelleria e pescheria?
Quali le sanzioni e le norme di riferimento?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Ad avviso di chi scrive, gli alimenti descritti nel quesito, a seguito del decorso della loro data di scadenza, dovrebbero essere assoggettati alla disciplina sanitaria per i “sottoprodotti di origine animale” (Soa), contenuta nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento (CE) 142/2011.
In primo luogo, infatti, le carni ed i latticini cui si riferisce il lettore risultano corrispondere alla definizione di Soa recata dall’articolo 3, numero 1) del regolamento (CE) 1069/2009, la quale ricomprende, oltre ai “corpi interi o parti di animali”, anche tutti i “prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali” quando gli stessi non siano destinati al consumo umano.
In secondo luogo, occorre segnalare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) 1069/2009, rientrano nel campo di applicazione della citata normativa sia i Soa destinati a fini diversi dall’alimentazione umana per scelta dell’operatore, sia i Soa che siano “esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria”.
Quest’ultima ipotesi risulta, per l’appunto, ricorrere nel caso in esame, nel quale l’esclusione dal consumo umano degli alimenti preimballati che abbiano superato la data di scadenza è, direttamente, prescritta dal Legislatore unionale, per effetto del combinato disposto:
• dell’articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1169/2011, in base al quale “successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002”;
• dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) 178/2002, che dalla qualifica di alimento “a rischio” fa discendere il divieto della loro immissione sul mercato.
L’operatività delle regole sui Soa agli alimenti “scaduti”, del resto, è stata confermata anche dalla Commissione europea nella propria comunicazione 2018/C 133/02, recante “Orientamenti per l’utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano” (si veda, in particolare, il suo Capitolo 5).
In ragione di quanto sopra, lo scrivente ritiene che tutte le attività di commercio al dettaglio citate nel quesito, a prescindere dalla presenza o meno di reparti di macelleria e pescheria all’interno dei supermercati, dovrebbero, in linea di principio – salvo quanto si preciserà in seguito – assicurare la gestione degli alimenti scaduti in conformità alle regole sanitarie stabilite per i SOA. La gestione dovrà, peraltro, tenere in debita considerazione anche le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con circolare prot. 17956 del 23 aprile 2025, recante le Nuove linee guida di riferimento a livello nazionale.
Al riguardo, si ricorda – in estrema sintesi – come la normativa di settore imponga, tra l’altro:
• l’identificazione dei Soa secondo la categoria di rischio di appartenenza, individuata ai sensi degli articoli 7 e ss. del regolamento (CE) 1069/2009, con la precisazione che, a parere di chi scrive, gli alimenti scaduti dovrebbero, tendenzialmente, essere qualificati come materiali di categoria 2 o, tutt’al più, qualora l’operatore fosse in grado di dimostrare la loro sicurezza per la salute animale, di categoria 31;
• l’adeguata conservazione in condizioni igieniche dei Soa;
• l’assegnazione dei SOA alle specifiche destinazioni consentite per la specifica categoria di rischio, ai sensi degli articoli 12 e ss del regolamento (CE) 1069/2009;
• la tenuta dei registri e l’impiego degli appositi documenti di accompagnamento.
È inoltre opportuno puntualizzare, per inciso, che l’operatività della normativa sanitaria sui Soa non esclude, di per sé, la contestuale applicazione anche della normativa ambientale sui rifiuti, considerato che:
• per un verso, l’articolo 185, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 152/2006 (codice dell’ambiente) dichiara espressamente applicabile la disciplina sui rifiuti ai Soa “destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”;
• per altro verso, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, i Soa possono essere esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti solo qualora ricorrano tutti i presupposti stabiliti dal Codice dell’ambiente per qualificare gli stessi come “sottoprodotti”, ai sensi dall’articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152/2006.
Considerati tutti i precedenti rilievi, per quanto interessa ai fini del quesito, lo scrivente ritiene che il conferimento degli alimenti scaduti in esame nella raccolta differenziata per i rifiuti organici urbani non sia, in linea di principio, conforme con le regole sulla gestione dei Soa accennate in precedenza.
Ne consegue che tale pratica potrebbe, potenzialmente, esporre l’Osa alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 186/2012, concernenti le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) 1069/2009.
Il citato quadro sanzionatorio si caratterizza, peraltro, per un notevole rigore, come emerge esemplificativamente dal suo articolo 3, comma 4 in base al quale, a fronte di uno smaltimento di materiali di categoria 2 senza ottemperare alle prescrizioni sulla loro destinazione, prevede il pagamento di una somma da € 5.000 a 50.000 (assolutamente sproporzionata, secondo chi scrive, rispetto alla gravità della condotta descritta nel quesito qui in esame).
Per completezza, si rileva comunque che, secondo le indicazioni fornite all’articolo 5, comma 5 delle Nuove linee guida ministeriali per l’applicazione del regolamento (CE) 1069/2009, già citate in precedenza, “per quanto riguarda la produzione di Soa in laboratori alimentari artigianali che vendono al dettaglio (pasticcerie, produttori di pasta fresca), vista l’esigua quantità, i Soa possono essere smaltiti anche come Rsu (rifiuti solidi urbani)”.
In ragione di ciò – e ferma restando la natura non vincolante del predetto documento di prassi – potrebbe essere utile procedere ad un confronto con le autorità competenti, al fine di appurare se queste ultime considerino la deroga di cui sopra operante anche nei confronti degli alimenti preimballati “scaduti” detenuti dai commercianti al dettaglio, laddove la quantità degli stessi possa ritenersi “esigua” come riportato nella circolare

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NOTE:

La comunicazione della Commissione europea 2018/C 133/02, recante “Orientamenti per l’utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano”, al punto 12 riferisce infatti che “gli alimenti che hanno superato la «data di scadenza» non devono essere esclusi automaticamente dall’uso quali mangimi. Se l’operatore del settore dei mangimi può garantire che gli alimenti che hanno superato la data di scadenza non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali, dovrebbe essere consentita la moro immissione nella filiera dei mangimi”. Il che permetterebbe di ricondurli alla categoria di rischio 3, ai sensi dell’articolo 10, lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009,
(f) in quanto “prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano … a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali”.
Tuttavia, occorre anche evidenziare, per un mero commerciante al dettaglio di prodotti preimballati, di poter condurre adeguatamente una tale valutazione sulla pericolosità.

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