Dalla mancanza di licenza alla vendita non può farsi discendere il cattivo stato di conservazione dell’alimento commercializzato e la sua nocività per la salute pubblica.
Il caso ha riguardato la condanna nel giudizio di merito per il reato degli articoli 5, lettera b), e 6 della legge 283/1962 perché, all’interno di un mercato rionale, l’imputato aveva posto in vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, condanna fondata sulla mancanza di apposita licenza alla vendita e sull’esame visivo della merce da parte del personale ispettivo. Si tratta di sentenza di una concisione fulminante, che enuncia un principio apparentemente ovvio quanto all’aspetto della licenza di commercio. Nondimeno merita un (altrettanto breve) commento perché il principio non è poi così banale.
Il punto è: ma cosa si deve intendere per “cattivo stato di conservazione”, dato che non ne esiste una definizione normativa? La giurisprudenza ha colmato questa lacuna in via interpretativa, rimandando a quel complesso e variegato sistema di regole igieniche di varia fonte, la cui violazione, per l’appunto, permette di configurare la corrispondente ipotesi di reato.
Esiste, quindi, un ampio spettro interpretativo al quale il giudice di volta in volta può attingere, perfino regole di comune esperienza produttiva e commerciale. Ma c’è un limite oltre il quale il giudice non può spingersi, cioè quello di ritenere in cattivo stato di conservazione un alimento per il fatto che non risponda ad una sua personale, soggettiva, interpretazione della non conformità igienica del prodotto. È quanto la Cassazione ebbe ad ammonire ormai molti anni or sono in casi in cui la clientela poteva servirsi personalmente di alimenti esposti al libero consumo in ristoranti o supermercati, modalità considerata tanto meno riconducibile all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 per il rapido ricambio dei prodotti.
Ma il punto centrato dalla sentenza in commento è ancora un altro.
Va premesso che l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 283/1962 veniva rilasciata dall’autorità sanitaria locale a seguito dell’accertamento dei requisiti igienico-sanitari dell’attività, sia di impianto che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. Tale disposizione è stata abrogata. Tuttavia, anche quando era prevista, l’esercizio di attività avente per oggetto prodotti alimentari non determinava automaticamente la violazione dell’articolo 5 citato, dovendosi verificare in concreto il loro effettivo stato di non conformità igienico-sanitaria.
A maggior ragione ciò non avviene – ed è questo il caso della sentenza in commento – per il mancato rilascio della licenza commerciale di vendita di prodotti alimentari, che secondo i tribunali amministrativi è equiparabile alla licenza di polizia, anche se viene rilasciata dai comuni, e che non ha carattere sanitario. Pertanto, nel nostro caso la condanna per violazione dell’articolo 5 citato non poteva essere fondata sull’assenza di tale titolo.
Nondimeno gli ispettori avevano rilevato visivamente un cattivo stato di conservazione. È pacifico in giurisprudenza che tale stato dell’alimento può essere rilevato anche semplicemente da un esame visivo, senza necessità, per esempio, di analisi di laboratorio. La Corte, però, osserva che dagli atti non risultava alcun elemento specifico a cui fosse stato ancorato il giudizio di non conformità da parte degli accertatori. Al contrario, il cattivo stato di conservazione, pur potendo assumere molteplici forme diverse, deve pur sempre concretarsi in una qualche non generica, e tantomeno apodittica, violazione di regole igienico-sanitarie per potere configurare il reato e pervenire a una condanna. Forse, nella specie, la non conformità poteva anche esistere, ma era come se non esistesse, perché non ne erano state esplicitate le caratteristiche, impedendo così una verifica di congruenza da parte del giudice.
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Dalla mancanza della licenza di vendita non discende il cattivo stato di conservazione di un alimento
Cassazione penale, sentenza n. 716 del 12 gennaio 2023 (udienza del 30 settembre 2022 – riferimenti normativi: articoli 5 e 6 della legge 283/1962)
Dalla mancanza di licenza alla vendita non può farsi discendere il cattivo stato di conservazione dell’alimento commercializzato e la sua nocività per la salute pubblica.
Il caso ha riguardato la condanna nel giudizio di merito per il reato degli articoli 5, lettera b), e 6 della legge 283/1962 perché, all’interno di un mercato rionale, l’imputato aveva posto in vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, condanna fondata sulla mancanza di apposita licenza alla vendita e sull’esame visivo della merce da parte del personale ispettivo. Si tratta di sentenza di una concisione fulminante, che enuncia un principio apparentemente ovvio quanto all’aspetto della licenza di commercio. Nondimeno merita un (altrettanto breve) commento perché il principio non è poi così banale.
Il punto è: ma cosa si deve intendere per “cattivo stato di conservazione”, dato che non ne esiste una definizione normativa? La giurisprudenza ha colmato questa lacuna in via interpretativa, rimandando a quel complesso e variegato sistema di regole igieniche di varia fonte, la cui violazione, per l’appunto, permette di configurare la corrispondente ipotesi di reato.
Esiste, quindi, un ampio spettro interpretativo al quale il giudice di volta in volta può attingere, perfino regole di comune esperienza produttiva e commerciale. Ma c’è un limite oltre il quale il giudice non può spingersi, cioè quello di ritenere in cattivo stato di conservazione un alimento per il fatto che non risponda ad una sua personale, soggettiva, interpretazione della non conformità igienica del prodotto. È quanto la Cassazione ebbe ad ammonire ormai molti anni or sono in casi in cui la clientela poteva servirsi personalmente di alimenti esposti al libero consumo in ristoranti o supermercati, modalità considerata tanto meno riconducibile all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 per il rapido ricambio dei prodotti.
Ma il punto centrato dalla sentenza in commento è ancora un altro.
Va premesso che l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 283/1962 veniva rilasciata dall’autorità sanitaria locale a seguito dell’accertamento dei requisiti igienico-sanitari dell’attività, sia di impianto che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. Tale disposizione è stata abrogata. Tuttavia, anche quando era prevista, l’esercizio di attività avente per oggetto prodotti alimentari non determinava automaticamente la violazione dell’articolo 5 citato, dovendosi verificare in concreto il loro effettivo stato di non conformità igienico-sanitaria.
A maggior ragione ciò non avviene – ed è questo il caso della sentenza in commento – per il mancato rilascio della licenza commerciale di vendita di prodotti alimentari, che secondo i tribunali amministrativi è equiparabile alla licenza di polizia, anche se viene rilasciata dai comuni, e che non ha carattere sanitario. Pertanto, nel nostro caso la condanna per violazione dell’articolo 5 citato non poteva essere fondata sull’assenza di tale titolo.
Nondimeno gli ispettori avevano rilevato visivamente un cattivo stato di conservazione. È pacifico in giurisprudenza che tale stato dell’alimento può essere rilevato anche semplicemente da un esame visivo, senza necessità, per esempio, di analisi di laboratorio. La Corte, però, osserva che dagli atti non risultava alcun elemento specifico a cui fosse stato ancorato il giudizio di non conformità da parte degli accertatori. Al contrario, il cattivo stato di conservazione, pur potendo assumere molteplici forme diverse, deve pur sempre concretarsi in una qualche non generica, e tantomeno apodittica, violazione di regole igienico-sanitarie per potere configurare il reato e pervenire a una condanna. Forse, nella specie, la non conformità poteva anche esistere, ma era come se non esistesse, perché non ne erano state esplicitate le caratteristiche, impedendo così una verifica di congruenza da parte del giudice.
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