Indicazione in etichetta della dicitura “con edulcoranti”

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Il regolamento (UE) 1169/2011 obbliga a riportare la denominazione “con edulcoranti” in una denominazione di vendita, nel caso in cui l’impiego dello zucchero sia stato totalmente sostituito con un edulcorante.
Nel caso dell’etichetta di una crema spalmabile con edulcoranti, la denominazione comprendente la dicitura “con edulcoranti” (ad esempio, “crema al pistacchio con edulcoranti) va indicata sul campo visivo frontale ossia quello che cade immediatamente all’occhio del consumatore quando prende il barattolo sullo scaffale o può essere riportata, ad esempio, sul lato sinistro del vaso, dove sono inserite altre informazioni (ad esempio, ingredienti, indirizzo, modalità di conservazione ecc.)?
Se la denominazione del prodotto viene riportata più volte sull’etichetta, inoltre, questa deve essere ogni volta accompagnata dalla dicitura “con edulcoranti”? Eventualmente potrebbe essere riportato “con edulcoranti” vicino alla denominazione, ma non a seguito della denominazione? Nello specifico, si può mettere nello stesso campo visivo la denominazione del prodotto e a parte nelle vicinanze della denominazione un simbolo contente la dicitura “con edulcorante”?
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti riportate nell’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011, infine, possono essere riportate in qualsiasi parte di un’etichetta? Ad esempio, ci sono degli obblighi nel riportare alcune informazioni sul fronte anziché sul retro?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

La disciplina in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, come correttamente segnalato nel quesito, prevede la fornitura di specifiche indicazioni obbligatorie “complementari” in relazione agli alimenti contenenti additivi con funzione edulcorante.
Al riguardo, assumono rilievo le disposizioni contenute al punto 2 dell’allegato III al regolamento (UE) 1169/2011, mediante le quali, per quanto interessa in questa sede, viene stabilito che:

a) per gli alimenti contenenti additivi con funzione edulcorante, la denominazione dell’alimento deve essere accompagnata dall’indicazione “con edulcorante/i”;
b) per gli alimenti contenenti sia zuccheri aggiunti, sia additivi con funzione edulcorante, la denominazione di vendita deve, invece, essere accompagnata dalla dicitura: “con zucchero/i ed edulcorante/i”.

Nel testo normativo non si rinviene, tuttavia, alcuna specifica previsione in merito alle modalità con cui le suddette indicazioni complementari debbano essere riportate nell’etichettatura dei prodotti. Risulta quindi logico fare riferimento alle regole generali sulla presentazione delle informazioni obbligatorie, come definite negli articoli da 12 a 15 del regolamento (UE) 1169/2011.
Da quanto sopra consegue, in primo luogo, che la scelta del campo visivo sul quale riportare le diciture complementari è rimessa alla scelta dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti (OSARI).
A ben vedere infatti – e così rispondendo anche all’ultima parte del quesito – per nessuna delle informazioni obbligatorie il regolamento (UE) 1169/2011 impone la il posizionamento nel campo visivo principale dell’alimento (generalmente corrispondente alla parte frontale dell’imballaggio). Il che vale sia per le indicazioni obbligatorie “generali” di cui all’articolo 9, sia per le diciture obbligatorie relative agli edulcoranti, nonché per tutte le altre indicazioni “complementari” previste dall’allegato III.
Tutte le informazioni obbligatorie, dunque, dovrebbero poter essere posizionate su qualsiasi lato dell’imballaggio, purché – come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 1 – risultino facilmente visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
Sul punto, l’unico limite di cui tenere conto deriva dal paragrafo 5 dell’articolo 13, in base al quale la denominazione dell’alimento, la quantità netta ed il titolo alcolometrico volumico devono, comunque, figurare nel medesimo campo visivo, ossia, devono poter essere lette da un unico angolo visuale.
Tanto premesso, in relazione alla fattispecie prospettata dal lettore dovrebbe, quindi, ritenersi lecito collocare la denominazione dell’alimento, accompagnata dalla dicitura “con edulcoranti”, anche sul lato sinistro della confezione del prodotto alimentare, nonostante questo non sia esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto.
Una conferma in tal senso si può, peraltro, ricavare anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e, nello specifico, dalla pronuncia del 1° dicembre 2022 nella causa C-595/21, Germany GmbH contro Freistaat Bayern. In tale occasione, infatti, il Giudice europeo ha avuto modo di ribadire come la denominazione dell’alimento, nonché le relative informazioni accompagnatorie – nella fattispecie, si trattava dell’indicazione dei componenti o ingredienti sostitutivi, richiesta dall’allegato VI del regolamento – ben possano essere collocate sul lato posteriore della confezione.
Per quanto concerne, poi, l’ipotesi in cui la denominazione dell’alimento venga ripetuta più volte sull’etichetta, potrebbe ritenersi applicabile, per analogia, quanto previsto per l’indicazione della quantità di taluni ingredienti (Quid), nell’ambito delle Linee guida sull’etichettatura recentemente formulate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy1.
Secondo il suddetto documento, in particolare, l’indicazione del Quid, laddove sia fornita in accompagnamento alla denominazione dell’alimento, e la denominazione dell’alimento venga ripetuta in più punti dell’imballaggio, può comunque “essere fornita una sola volta e non necessariamente sulla facciata principale, purché riportata in maniera visibile e chiaramente leggibile”. Lo stesso principio potrebbe, quindi, potenzialmente valere per la dicitura relativa agli edulcoranti qui in esame.
Ciò nonostante, occorre comunque tenere conto, per un verso, della natura non vincolante delle predette Linee guida e, per altro verso, del fatto che la semplificazione prospettata dal Ministero non trova alcun esplicito riscontro nel testo del regolamento. Il che induce lo scrivente a ritenere preferibile, cautelativamente, seguire la soluzione più rigorosa, ossia, accompagnare ciascuna ripetizione della denominazione dell’alimento con la dicitura prescritta dall’allegato III.
Infine, in merito alla prossimità tra la dicitura sugli edulcoranti e la denominazione dell’alimento, non si rinvengono indicazioni chiare e precise all’interno del regolamento (UE) 1169/2011, il quale – come sopra ricordato – si limita a richiedere che la denominazione dell’alimento sia “accompagnata” dall’informazione complementare.
Il significato da attribuire al termine “accompagnamento” non viene esplicitato dal Legislatore unionale. Un riferimento utile per la sua interpretazione, tuttavia, si può recuperare dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 30 gennaio 2020, resa nella causa C-524/18 (Dr. Willmar Schwabe c. Queisser Pharma).
Tale sentenza, infatti, pur riferita al diverso tema delle indicazioni sulla salute, ha comunque fornito chiarimenti sull’analoga previsione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) 1924/2006, secondo la quale “il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se ‘accompagnato’ da un’indicazione specifica sulla salute […]”.
Orbene, secondo la Corte, affinché sia soddisfatto il requisito dell'”accompagnamento”, deve sussistere una “percezione immediata, da parte del consumatore medio … di un collegamento visivo diretto tra il riferimento ai benefici generali […] e l’indicazione specifica sulla salute, il che richiede, in linea di principio, una prossimità spaziale o un’immediata vicinanza tra il riferimento e l’indicazione”.
A parere dello scrivente, non vi sono ragioni per discostarsi da tali indicazioni giurisprudenziali nell’interpretare il requisito dell'”accompagnamento” previsto dall’allegato III del regolamento (UE) 1169/2011. Pertanto, al fine di prevenire possibili contestazioni, si consiglia di posizionare l’informazione sugli edulcoranti nelle immediate vicinanze della denominazione dell’alimento, per garantire al consumatore un collegamento visivo diretto tra le due indicazioni.

NOTE:

1 Ci si riferisce al documento denominato “Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 22 del regolamento (UE) 1169/2011), nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura di taluni prodotti alimentari”, di cui alla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prot. n. 31577, dd. 19 settembre 2024.

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