Stoccaggio temporaneo nelle celle del magazzino di un’altra ditta

Condividi

Un’azienda riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 si occupa di stoccaggio e lavorazione di pesce fresco e prodotti a base di pesce.
Per un periodo limitato, a causa di lavori di ristrutturazione, vorrebbe affittare delle celle di un magazzino di un’altra ditta, anch’esso già riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004.
È possibile fare ciò? Le celle in affitto rientreranno comunque nel riconoscimento (senza avanzare alcuna richiesta all’autorità di controllo) e dovranno avere un Manuale di Autocontrollo a loro dedicato e intestato alla prima ditta?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

La normativa in materia di igiene degli alimenti prevede che le attività delle imprese alimentari possano essere svolte, esclusivamente, in stabilimenti previamente registrati o, laddove richiesto, riconosciuti dall’autorità competente (così, l’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004).
In particolare, per quanto rileva ai fini del quesito, il rilascio di un provvedimento di “riconoscimento” è necessario, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004, per gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti ai requisiti di igiene contenuti nell’allegato III1.
Rimangono esclusi da tale obbligo – con conseguente esigenza di mera “registrazione” tramite notifica (Scia) all’autorità competente -, per un verso, gli stabilimenti che svolgono attività non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 (come individuate dal suo articolo 1) e, per altro verso, in ogni caso, gli stabilimenti che effettuano esclusivamente le seguenti attività indicate dall’articolo 4:

• produzione primaria;
• operazioni di trasporto;
• magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate;
• operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si applica il regolamento (CE) 853/2004.

Occorre inoltre considerare che, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) 852/2004, per “stabilimento” deve intendersi “ogni unità di un’impresa del settore alimentare”, ossia, di un’impresa che svolga qualsiasi attività connessa ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
In Italia, la portata di definizione è stata ulteriormente precisata – seppur con atto giuridicamente non vincolante – nell’ambito delle “Linee guida per il controllo ufficiale”, adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni con Intesa n. 212/CSR del 10 novembre 2016. Il suddetto documento, al capitolo 12, chiarisce infatti che lo stabilimento corrisponde ad ogni unità economica di un’impresa, identificabile in base al suo specifico luogo di ubicazione.
Da quanto sopra si può desumere che, nel caso in cui un operatore del settore alimentare, già munito di uno stabilimento registrato o riconosciuto, acquisisca la disponibilità di nuovi locali da dedicare alla propria attività di impresa alimentare, fisicamente e geograficamente separati da quelli preesistenti, ad avviso di chi scrive i nuovi spazi andrebbero considerati come un distinto “stabilimento”, da sottoporre a registrazione o riconoscimento.
Premesso ciò, va preso atto di come tuttavia, nella fattispecie oggetto del quesito, i nuovi spazi da utilizzare (la cella di un magazzino) siano già muniti di riconoscimento, in quanto collocati all’interno dello stabilimento di un altro operatore (di seguito, per maggiore chiarezza, si identificherà come Osa 1 il gestore del magazzino riconosciuto, interessato a concedere in affitto la singola cella, e come Osa 2 l’operatore che acquisirebbe la cella in affitto).
In una tale situazione, occorre quindi domandarsi se sia possibile la coesistenza, contemporaneamente, di due operatori nel medesimo magazzino, seppure in aree distinte dello stesso.
Lo scrivente non ritiene tale possibilità, di per sé, preclusa dall’ordinamento, a condizione che siano chiaramente identificate le rispettive responsabilità dei due operatori.
Difatti, rispetto ad ogni stabilimento deve potersi identificare un operatore del settore alimentare responsabile, il quale, come sancito dall’articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002, sia chiamato a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni della legislazione alimentare ed a verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
Questa esigenza, per l’appunto, ha indotto le autorità nazionali a rilevare, nell’ambito delle già citate Linee guida per il controllo ufficiale, che “per quanto concerne l’aspetto igienico sanitario e le responsabilità che da esso discendono, due o più imprese non possono svolgere la loro attività nello stesso stabilimento, in quanto verrebbe a mancare l’elemento certo di attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari”.
Al contempo, il medesimo documento precisa come “tale divieto non preclude ovviamente la facoltà della stipula di contratti tra privati per l’utilizzazione dello stesso stabilimento, come ad esempio l’affido di reparto o l’utilizzo dello stesso stabilimento per tempi stabiliti, nei quali casi le responsabilità permangono in capo al responsabile legale dell’impresa titolare del riconoscimento o della registrazione dello stabilimento”.
Tenuto conto di tutto ciò, a parere dello scrivente, la fruizione della cella del magazzino prospettata nel quesito dovrebbe ritenersi possibile, valutando però attentamente, caso per caso:

• in primo luogo, le modalità negoziali con cui organizzare la coesistenza o collaborazione tra l’Osa 1 e l’Osa 2;
• in secondo luogo, quali adempimenti relativi alla registrazione o al riconoscimento risultino, di conseguenza, necessari, anche sulla base di un costruttivo confronto con l’Asl territorialmente competente e prendendo, inoltre, in considerazione la pertinente disciplina regionale.

La peculiarità e variabilità di tale fattispecie non permette, dunque, di individuare a priori soluzioni generali ed astratte per la sua gestione, che prescindano dalle specificità del caso concreto.
Ad ogni modo, volendo analizzare un esempio a titolo meramente indicativo, si può ipotizzare che i due operatori intendano definire i loro rapporti seguendo lo schema accennato nelle Linee guida nazionali per il controllo ufficiale, attribuendo, quindi, ogni responsabilità per il rispetto dei requisiti di igiene della cella concessa in uso in capo all’Osa 1.
Lo scrivete è del parere che, in un tale caso, sia ragionevole ritenere non necessari nuovi riconoscimenti o registrazioni della cella, potendo questa considerarsi già “coperta” dal riconoscimento rilasciato all’Osa 1; ciò, in quanto l’Osa 2 non assumerà, per l’appunto, alcun onere diretto per le attività svolte nella suddetta struttura.
Come conseguenza inoltre, a rigore, l’Osa 1 dovrebbe essere tenuto:

• ad aggiornare la propria posizione presso l’Autorità competente, includendovi l’attività di deposito svolta per conto dell’Osa 2;
• ad inserire nel proprio piano di autocontrollo tali attività.

D’altro lato, ragioni di coerenza indurrebbero a pretendere, invece, dall’Osa 2 – non direttamente responsabile per il magazzinaggio – solo l’integrazione del proprio piano di autocontrollo, limitatamente alle attività volte ad affidare i propri prodotti alla cella dell’Osa 1 ed a riprenderli, successivamente, in carico.

NOTE:

1 L’allegato III del regolamento (CE) 853/2004, in particolare, stabilisce requisiti specifici di igiene per i seguenti prodotti di origine animale: carni di ungulati domestici, di pollame e lagomorfi, di selvaggina d’allevamento e selvaggina selvatica, carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro, uova e ovoprodotti, cosce di rana e lumache, grassi fusi di origine animale e ciccioli, stomachi, vesciche e intestini trattati, gelatina, collagene e taluni prodotti altamente raffinati.

Edicola web

Ti potrebbero interessare