Vendita a distanza di alimenti non preimballati e informazioni obbligatorie

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Nella vendita a distanza di alimenti non preimballati, come ad esempio i prodotti ortofrutticoli e carnei freschi (senza preimballaggio o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore), le informazioni obbligatorie devono essere messe a disposizione almeno prima della conclusione dell’acquisto, così come avviene per i prodotti preimballati? In caso affermativo, devono essere fornite anche tutte le informazioni supplementari previste rispettivamente dai regolamenti (UE) 2429/2023 e 1760/2000?
L’incertezza è dovuta alla lettura degli articoli 14 paragrafo 2 e 44 paragrafo 1 del regolamento (UE) 1169/2011 in combinato disposto con il testo del decreto legislativo 231/17.

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

La normativa europea sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, contenuta nel regolamento (UE) 1169/2011, dedica una specifica disciplina alla vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Al riguardo, in primo luogo, il legislatore unionale precisa, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera u), che per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi «qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti» (definizione che include, quindi, anche ogni forma di e-commerce).
Qualora una tale modalità di commercializzazione venga utilizzata per la vendita di alimenti preimballati1, l’articolo 14, paragrafo 1 identifica i seguenti adempimenti informativi:

a) per un verso, l’obbligo di rendere disponibili, prima della conclusione dell’acquisto, le “informazioni obbligatorie sugli alimenti” ad eccezione del termine minimo di conservazione o, a seconda dei casi, della data di scadenza; la fornitura delle suddette informazioni può avvenire mediante loro apposizione sul supporto della vendita a distanza (ad esempio, sul sito internet, nel caso di vendite online) o, in alternativa, con qualunque altro mezzo adeguato (quale potrebbe essere, in ipotesi, una mail inviata al cliente prima che l’acquisto sia perfezionato);
b) per altro verso, l’obbligo di rendere disponibili al momento della consegna dei prodotti “tutte le indicazioni obbligatorie”, incluso il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
Analoghe regole sono stabilite, dal successivo paragrafo 2 dell’articolo 14, per la vendita a distanza di alimenti non preimballati.
L’unica differenza sta nel fatto che, per questi ultimi prodotti, le informazioni da rendere disponibili sia prima della conclusione dell’acquisto, sia al momento della consegna sono quelle richieste dall’articolo 44 del regolamento, ossia:

a) in ogni caso, l’indicazione degli ingredienti e coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze, elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011, quando usati nella fabbricazione o nella preparazione dell’alimento ed ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
b) eventualmente, le altre indicazioni previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento, qualora richieste dalla normativa nazionale dello Stato membro.
Sul punto, assume quindi rilievo la normativa italiana, la quale – con l’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 231/2017 – prescrive, per la generalità degli alimenti non preimballati, la fornitura delle seguenti informazioni, “fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell’Unione europea”:

a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento (UE) 1169/2011, all’interno del quale devono figurare anche le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’allegato II del medesimo regolamento;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
g) la designazione «decongelato» di cui all’allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) 1169/2011, fatti salvi i casi di deroga previsti.
Ad avviso di chi scrive, pertanto, nel caso di vendita a distanza di prodotti non preimballati, le suddette informazioni dovrebbero essere rese disponibili con le modalità stabilite dall’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1169/2011.

Ne consegue che:

• prima della conclusione dell’acquisto andrebbero messe a disposizione, sul supporto usato per la vendita a distanza o con altri mezzi idonei, le informazioni corrispondenti alle lettere a), b), c), e), f) e g), con esclusione, quindi, della sola data di scadenza delle paste fresche e delle paste fresche con ripieno, di cui alla lettera d);
• tutte le informazioni (compresa la data di scadenza ove richiesta) andrebbero poi, comunque, messe a disposizione al momento della consegna.

Le indicazioni di cui sopra dovrebbero, inoltre, essere integrate con le eventuali, ulteriori informazioni richieste per gli specifici prodotti alimentari interessati dalla vendita a distanza, tenuto conto del rinvio dell’articolo 19, comma 2 alle discipline verticali di settore.
Pertanto, per quando rileva ai fini del quesito, si può evidenziare che:

1. in merito le indicazioni obbligatorie sulle carni bovine di cui al regolamento (CE) 1760/2000, la loro fornitura è richiesta anche in relazione alla vendita in forma “non preimballata”, come emerge dalle disposizioni nazionali applicative contenute all’articolo 2 del decreto ministeriale del 16 gennaio 20152; tali informazioni, ad avviso di chi scrive, andrebbero dunque messe a disposizione, con le modalità già illustrate, anche nel caso di vendita a distanza;
2. al medesimo adempimento dovrebbero essere soggette le indicazioni obbligatorie sui prodotti ortofrutticoli freschi, di cui al regolamento (UE) 2429/2023; in relazione a tali prodotti, difatti, è direttamente la normativa di settore, all’articolo 6, paragrafo 3, a richiedere la messa a disposizione delle informazioni “prima della conclusione dell’acquisto” in caso di contratti a distanza.

NOTE:

1 Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) 1169/2011, l’alimento preimballato corrisponde a «l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; ‘alimento preimballato’ non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta».
2 In particolare, il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 15 gennaio 2015, all’articolo 2, commi 2 e 3, precisa che le informazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) 1760/2000 siano fornite tanto per le “carni preincartate nell’esercizio di vendita”, quanto per la “carne venduta a taglio nell’esercizio di vendita”.

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