Preparazioni ittiche “complesse”: nessun obbligo di segnalare lo stato “decongelato” di alcuni ingredienti

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Se all’interno di una preparazione gastronomica a base ittica venduta a temperatura di refrigerazione sono usati ingredienti decongelati, si deve indicare nell’elenco ingredienti che tali ingredienti sono decongelati (considerando il regolamento (UE) 1169/2011, allegato VI, parte A e il regolamento (UE) 1379/2013, articolo 35)? Si fa riferimento ad un alimento complesso a cui vengono aggiunte diverse materie prime secondo ricetta e che non subisce altri processi di trasformazione oltre alla macinatura eventuale del prodotto.

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Secondo la disciplina generale in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, contenuta nel regolamento (UE) 1169/2011, la designazione degli ingredienti deve rispettare le medesime regole stabilite per la “denominazione dell’alimento”, di cui all’articolo 17 ed all’allegato VI (così dispone, infatti, l’articolo 18, paragrafo 2).
In particolare, per quanto qui rileva, nell’allegato VI, parte A, punto 2 del regolamento – cui si fa cenno anche nel quesito – viene dettata un’apposita disciplina sulla designazione degli “alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati”, in base alla quale:

• di regola, la “denominazione dell’alimento” deve essere accompagnata con la dicitura “decongelato”;
• tale obbligo informativo, tuttavia, non si applica “agli ingredienti presenti nel prodotto finale”.

In altri termini, stando a quanto emerge dalla suddetta disposizione, il legislatore unionale esclude espressamente la necessità di informare il consumatore in merito all’utilizzo di ingredienti decongelati. Ciò, a prescindere dal fatto che gli ingredienti siano trasformati o non trasformati.
Analogo regime è previsto, altresì, nell’ambito della normativa verticale sulla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Ad assumere rilievo, in tal caso, è l’articolo 35 del regolamento (UE) 1379/2013 – puntualmente richiamato dal lettore – avente ad oggetto le informazioni al consumatore finale ed alle collettività per i prodotti elencati alle lettere a), b), c) ed e) dell’allegato I del testo normativo .
Anche la suddetta disposizione, difatti, pur affermando in termini generali l’obbligo di indicare se l’alimento sia stato, eventualmente, scongelato, esenta espressamente dalla prescrizione “gli ingredienti presenti nel prodotto finito”.
Tenuto conto del quadro normativo illustrato in precedenza, lo scrivente ritiene quindi che, per le preparazioni gastronomiche a base ittica descritte nel quesito, costituite da una pluralità di ingredienti alcuni dei quali scongelati prima dell’impiego, non sia prescritto alcun obbligo di segnalare lo stato “decongelato” dei suddetti ingredienti.
Quanto sopra, per inciso, dovrebbe valere anche qualora la preparazione venga offerta nell’ambito di un servizio di somministrazione per il consumo sul posto. In questo caso, infatti, è l’articolo 19, comma 9 del decreto legislativo 231/2017 a rinviare alla deroga prevista dall’allegato VI del regolamento (UE) 1169/2011, secondo la quale – come già ricordato – gli ingredienti sono esentati dall’indicazione obbligatoria “decongelato”.
È tuttavia doveroso segnalare – con specifico riferimento all’attività di somministrazione – un consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale secondo il quale la mancata precisazione, nei menù, della presenza di ingredienti decongelati integrerebbe il tentativo di reato di frode in commercio, di cui all’articolo 515 del codice penale . Al riguardo, si confida che in futuro una tale posizione possa essere rivista, posto che, ad avviso di chi scrive, essa non risulta più compatibile con l’attuale assetto normativo.
Ad ogni modo, sino a che non si giunga ad una chiara presa di posizione sul punto, si ritiene consigliabile, a titolo di cautela, continuare ad esplicitare, nei menù delle attività di ristorazione, quali siano gli eventuali ingredienti decongelati presenti nelle pietanze.

NOTE:

1 Si tratta dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura corrispondenti ai codici di nomenclatura combinata (NC) sotto riportati:
• NC 0301 Pesci vivi;
• NC 0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304;
• NC 0303 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304;
• NC 0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati;
• NC 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all’alimentazione umana;
• NC 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana;
• NC 0307 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana;
• NC 1212 20 00 Alghe.

2 In questo senso si è pronunciata, ad esempio, la Cassazione penale, sezione VII, con ordinanza 7 febbraio 2022, n. 4110: “Dall’istruttoria è emerso che nel locale dell’imputato v’era merce surgelata e congelata non riportata nel menù, che era privo di qualsiasi indicazione concernente la qualità e lo stato di conservazione degli ingredienti utilizzati”.

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