Come ormai noto, nel contesto dell’ultima riforma della Pac per il periodo 2023-2027, il regolamento (UE) 2021/2117 ha introdotto significative novità in tema di etichettatura dei prodotti vitivinicoli.
L’elenco delle informazioni obbligatorie per tali prodotti, stabilito dall’articolo 119 del regolamento (UE) 1308/20131, è stato infatti integrato – per quanto qui rileva – con le seguenti ulteriori indicazioni, entrate in applicazione l’8 dicembre 2023:
• l’elenco degli ingredienti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 1169/2011 (di seguito anche “regolamento Fic”, acronimo di “Food Information to Consumers”);
• la dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento Fic.
Occorre notare che, diversamente rispetto alla disciplina generale sull’etichettatura degli alimenti, le disposizioni del regolamento (UE) 1308/2013 non contengono specifici riferimenti alla distinzione tra prodotti preimballati e non preimballati.
Al riguardo, in passato, per quanto noto allo scrivente, il Ministero delle Politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale Repressione Frodi, con nota prot. n. 20679 del 18 febbraio 2003, aveva riferito di non considerare operanti le regole di etichettatura del settore vitivinicolo per il prodotto venduto allo stato sfuso al consumatore finale. I vini venduti “alla spina”, secondo le indicazioni allora fornite dal Ministero, sarebbero stati quindi soggetti ai soli obblighi informativi “orizzontali” previsti, per tutti i “prodotti sfusi”, dall’articolo 16 del decreto legislativo 109/1992, oggi riproposto in termini sostanzialmente analoghi dall’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017.
Volendo – per ipotesi – accedere ad una tale interpretazione, le uniche informazioni necessarie in caso di vendita alla spina sarebbero: il nome della categoria di prodotto vitivinicolo, l’elenco degli ingredienti, gli allergeni ed il titolo alcolometrico volumico effettivo. La dichiarazione nutrizionale potrebbe, di conseguenza, essere omessa.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, sussistono ragionevoli dubbi sulla validità delle suddette indicazioni ministeriali alla data odierna, tenuto conto sia del lungo tempo decorso dalla loro divulgazione (avvenuta oltre 22 anni fa) sia, al contempo, dell’assenza di un solido fondamento normativo nella disciplina vitivinicola attualmente vigente.
Le prescrizioni informative dell’articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013 si riferiscono infatti, genericamente, all'”etichettatura” dei prodotti vitivinicoli, termine che – secondo la definizione dell’articolo 117 – include tutti «i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono».
A fronte dell’ampiezza del campo di applicazione della norma, tale da poter includere anche le informazioni riferite ai prodotti alla spina, ed in assenza di esplicite deroghe per i prodotti vitivinicoli non preimballati, lo scrivente ritiene consigliabile – quanto meno, a titolo cautelativo – considerare doverosa, anche per i vini sfusi, la fornitura di tutte le informazioni di cui all’articolo 119, compresi l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale.
Ciò fatte salve eventuali indicazioni in senso contrario che dovessero pervenire dalle autorità competenti, le quali, ricorrendone i presupposti, potrebbero essere interpellate in merito anche attraverso il nuovo istituto collaborativo previsto dalla normativa per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, all’articolo 7 del decreto legislativo 103/20242.
Per quanto riguarda le modalità di fornitura delle informazioni, non rinvenendosi indicazioni utili nell’ambito della disciplina del settore vitivinicolo, lo scrivente ritiene ragionevole fare riferimento alle regole generali contenuta nel citato articolo 19 del decreto legislativo 231/2017.
Conformemente a tale disposizione, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dovrebbero poter essere riportati, alternativamente:
• mediante apposito cartello applicato sui recipienti (vaso vinario) o, direttamente, sull’impianto di spillatura o a fianco dello stesso;
• mediante altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nel comparto in cui il prodotto vitivinicolo è esposto.
Ad avviso di chi scrive, dovrebbe inoltre potersi ritenere ammissibile il ricorso alle modalità di indicazione per via elettronica contemplate dall’articolo 119, paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) 1308/2013. In tal caso, sul cartello o sistema equivalente andrebbero, comunque, apposti:
• il link di collegamento alle informazioni (codice QR o codice analogo facilmente leggibile);
• un riferimento alle informazioni disponibili per via elettronica, ossia, tale da includere la parola “ingredienti” e, ad avviso di chi scrive, opportunamente anche l’espressione “dichiarazione nutrizionale”;
• l’indicazione del valore energetico, che potrà essere espresso mediante il simbolo “E”;
• l’indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.
Da ultimo, per quanto concerne l’utilizzo del vino quale ingrediente di un altro prodotto alimentare, si ritiene necessario riportare nell’elenco degli ingredienti del prodotto finito anche tutti gli ingredienti contenuti nel vino, conformemente alle norme generali di etichettatura del regolamento (UE) 1169/2011.
Lo scrivente non ritiene, infatti, più operante per il vino l’esenzione stabilita dall’articolo 16, paragrafo 4 del regolamento Fic a favore delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume, a fronte dell’obbligo di indicazione degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale sopravvenuto, come ricordato, per effetto del regolamento (UE) 2021/2117.
NOTE
1 Il regolamento (UE) 1308/2013, recante l’Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Ocm), include infatti al suo interno anche la disciplina sulla “etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo”, alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 3 (articoli 117-123).
2 Si ricorda che, ai sensi della citata disposizione, le associazioni nazionali di categoria di cui all’articolo 4 della legge 180/2011 possono «interpellare l’Amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata […] quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli».