LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Queso de Burgos», presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Queso de Burgos» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione.
(4) Con lettere ricevute il 25 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di concedere un periodo transitorio di tre anni, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a favore di alcune imprese stabilite al di fuori della zona geografica definita nel disciplinare che avevano legalmente commercializzato prodotti con il nome «Queso de Burgos» e che avevano utilizzato continuativamente tale nome per più di cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione di «Queso de Burgos» (IGP) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (ossia il 30 dicembre 2024). La Commissione è stata informata che questo punto era stato sollevato nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
(5) Essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, che si applica alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è opportuno concedere un periodo transitorio di tre anni per consentire alle imprese interessate di continuare a utilizzare il nome «Queso de Burgos»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Queso de Burgos» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Le seguenti imprese sono autorizzate a continuare a utilizzare il nome «Queso de Burgos» per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento: Mantequerías Arias SA (per quanto riguarda gli impianti situati al di fuori della zona geografica definita nel disciplinare); Campo de San Juan S.L.U.; Lácteas del Jarama SA; Grupo Lactalis Iberia SA; Lactalis Zamora S.L.; El Gran Cardenal SA; Schreiber Foods España S.L.; Palancares Alimentación S.L.; Industrias Lácteas San Vicente SA.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione