Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1706 del 14/07/2021

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che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Data: 24/09/2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l’articolo 131, paragrafo 1, l’articolo 135, l’articolo 136, paragrafo 2, l’articolo 140, l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 147, e l’articolo 156, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Nella parte IV, titolo I, capi da 3 a 5, tale regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e del relativo materiale germinale.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, di animali selvatici terrestri e di uova da cova.
(3) La parte II, capo 3, sezione 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di pollame da reddito, compreso il periodo di permanenza nello stabilimento di origine. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per il pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo e per il pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, ma non per il pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È pertanto opportuno stabilire un periodo di permanenza specifico anche per questa categoria di pollame da reddito.
(4) L’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di pulcini di un giorno verso un altro Stato membro e l’articolo 37 prevede una deroga alle prescrizioni per i movimenti di pollame in caso di movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, compresi i pulcini di un giorno, e stabilisce prescrizioni specifiche per tali movimenti. Gli articoli da 112 a 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione stabiliscono le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di pollame nato da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona. Al fine di conformarsi a tali prescrizioni, l’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede che, in caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona e che sono spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro di origine informi l’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto. Tale obbligo non è tuttavia incluso nell’articolo 37 di detto regolamento per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti quando il movimento riguarda pulcini di un giorno. Per motivi di coerenza, l’obbligo di informazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto applicarsi analogamente ai movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti.
(5) La definizione di «operazione di raccolta» di cui all’articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429 si riferisce a un periodo più breve del periodo di permanenza stabilito per la specie animale in oggetto ai fini della raccolta di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce tuttavia un periodo di permanenza specifico per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini destinati alla macellazione non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, per i quali un periodo di permanenza è stabilito all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/688. È pertanto necessario specificare il periodo di permanenza in relazione alla definizione di operazione di raccolta per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione per i quali il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce un periodo di permanenza. Questo dovrebbe applicarsi solo dopo che gli animali abbiano lasciato lo stabilimento di origine.
(6) Il «centro di raccolta di cani, gatti e furetti» è definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento sono stabilite all’articolo 10 di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non contempla tuttavia i movimenti di cani, gatti e furetti da tali centri di raccolta verso un altro Stato membro. Al fine di rendere funzionale il centro di raccolta di cani, gatti e furetti, è necessario stabilire prescrizioni per i movimenti di cani, gatti e furetti verso altri Stati membri qualora animali provenienti da più di uno stabilimento siano raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine.
(7) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede che i colombi viaggiatori che vengono spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro debbano soddisfare le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività, compreso il periodo di permanenza, e siano accompagnati da un certificato sanitario. Tuttavia tali obblighi limitano la possibilità che tali animali siano addestrati per eventi sportivi e vi partecipino. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 al fine di escludere i colombi viaggiatori che vengono spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro dall’obbligo di rispettare un periodo di permanenza e di essere accompagnati da un certificato sanitario.
(8) L’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri dal loro habitat in un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro. Le norme di tale articolo si applicano a tutte le specie di animali terrestri. Tuttavia le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite all’articolo 101, paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 101, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 sono più specifiche e sono pertinenti solo per gli animali di determinate specie e dovrebbero pertanto applicarsi solo a tali animali. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 e chiarire che l’articolo 101, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 101, paragrafo 5, di tale regolamento delegato si applicano solo agli animali selvatici delle specie elencate per ciascuna malattia specifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
(9) L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni minime pre-movimenti per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini, nei camelidi e nei cervidi. Tuttavia il regime di prove stabilito nel caso dei caprini e dei camelidi detenuti in stabilimenti in cui è stata segnalata la malattia è più restrittivo di quello per i cervidi. Tale differenza è inutile e ingiustificata, pertanto i regimi di prove per i caprini e i camelidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbero essere corretti in modo da prevedere la stessa possibilità di effettuare prove come nel caso dei cervidi per quella specifica malattia.
(10) Inoltre l’allegato II, parte 1, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede una deroga all’obbligo di effettuare prove annuali su tutti i caprini detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione, in condizioni specifiche. È necessario modificare l’allegato II, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 per chiarire quali disposizioni della parte 1, punto 1, di tale allegato dovrebbero essere soddisfatte in caso di una tale deroga.
(11) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 contiene alcuni riferimenti al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione che non sono esatti e dovrebbero pertanto essere rettificati.
(12) È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne la duplicazione, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre in linea con l’approccio adottato nel regolamento (UE) 2016/429, che favorisce la razionalizzazione delle norme dell’Unione per facilitarne l’applicazione e ridurre l’onere amministrativo, nonché nel regolamento delegato (UE) 2020/688,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:
1. all’articolo 34, il paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera a), punto ii), il primo trattino è sostituito dal seguente:
«- ai 42 giorni precedenti la partenza, in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o di alti prodotti;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la sorveglianza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;»;

2. l’articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
1. In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) gli animali provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in un unico stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
b) gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;
c) la sorveglianza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;
d) gli animali non sono stati a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza;
e) in caso di anatre e oche, tranne quelle destinate alla macellazione, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’allegato IV;
f) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) conformemente all’allegato V;
g) le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42 per la categoria specifica di pollame.
2. In caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, l’autorità competente dello Stato membro di origine di tali pulcini di un giorno informa l’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto che le uova da cova sono entrate nell’Unione da un paese terzo.»;
3. all’articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In caso di ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, la raccolta di animali da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo che questi hanno lasciato lo stabilimento di origine, è considerata un’operazione di raccolta.»;
4. all’articolo 53 è aggiunta la lettera seguente:
«c) gli animali raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine sono raggruppati in centri di raccolta di cani, gatti e furetti approvati conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.»;

5. l’articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Articolo 68
Prescrizioni specifiche per i movimenti di colombi viaggiatori verso eventi sportivi in un altro Stato membro
Gli operatori spostano colombi viaggiatori per eventi sportivi in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59, ad eccezione del periodo di permanenza di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a).»;
6. all’articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività (ad eccezione di colombi viaggiatori per eventi sportivi), api mellifere, bombi (ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti o altri carnivori solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.»;
7. l’articolo 81 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il certificato sanitario per i volatili in cattività, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 59 e, ove applicabili per la categoria specifica di volatili, agli articoli 61 e 62.»;
b) il paragrafo 3 è soppresso;

8. l’articolo 101 è così modificato:
a) al paragrafo 4, lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«c) gli animali delle specie elencate per le malattie pertinenti provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie e infezioni nei tempi stabiliti:»;

b) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«5. In deroga al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae originari di un habitat che non soddisfa almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, verso un altro Stato membro o una sua zona:».

Articolo 2
L’allegato II al regolamento delegato (UE) 2020/688 è rettificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 è così rettificato:
1. la parte 1 è così rettificata:
a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli elementi di cui al punto 1, lettere a), b) e c), che fanno parte del programma di sorveglianza pre-movimenti stabilito al punto 1, sono attuati nello stabilimento di cui al punto 1 da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei caprini detenuti in tale stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);»;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i caprini di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su caprini o su campioni prelevati da caprini non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.»;

2. nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei camelidi detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i camelidi di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su camelidi o su campioni prelevati da camelidi non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.».

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