LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Cabo Verde è un paese che beneficia del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in appresso denominato il sistema di preferenze generalizzate (SPG+). Le norme sull’origine preferenziale ai fini dell’applicazione del sistema di preferenze generalizzate (SPG), ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
(2) Con lettera del 18 marzo 2020 Cabo Verde ha presentato una richiesta di proroga delle deroghe temporanee alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che erano state concesse con i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/561 e (UE) 2019/620 della Commissione. La domanda verteva su un volume annuale di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno, 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. In virtù della deroga richiesta tali prodotti sarebbero considerati originari di Cabo Verde anche se ottenuti da pesce non originario.
(3) Cabo Verde ha corroborato la sua richiesta di proroga di dette deroghe con gli argomenti addotti nelle precedenti richieste, che sostiene essere tuttora pertinenti, ossia, i modesti quantitativi di tonno e di sgombro catturati nelle proprie acque territoriali, le ridotte possibilità di pesca al di fuori delle proprie acque territoriali nonché la durata limitata della stagione di pesca. Un altro elemento evidenziato nella domanda è che Cabo Verde ha recentemente potenziato le proprie infrastrutture portuali. Di conseguenza è possibile trasformare maggiori quantitativi di pesce per approvvigionare l’industria di trasformazione ittica locale affinché mantenga le sue capacità produttive. Infine, la richiesta ha sottolineato le difficoltà che Cabo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell’applicazione dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e l’Africa occidentale. Cabo Verde sviluppa un argomento inteso a rimarcare la sua esigenza di deroga alle norme di origine preferenziale dell’SPG al fine di compensare il fatto che non sia tuttora possibile far affidamento sui contingenti di origine o sulle norme sul cumulo nell’ambito dell’accordo di partenariato economico, non ancora applicato in via provvisoria.
(4) La deroga di cui all’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione) ha carattere temporaneo ed è subordinata a un maggiore rispetto delle norme di origine per i prodotti interessati e del requisito relativo alla cooperazione amministrativa. Al fine di essere in grado di gestire tale deroga alle norme di origine preferenziale, il paese richiedente è tenuto a soddisfare le norme di origine per i prodotti interessati e le relative procedure nonché a garantire una buona cooperazione amministrativa.
(5) A tal proposito le azioni di monitoraggio condotte dalla Commissione europea negli ultimi anni nell’ambito della deroga concessa a norma dell’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 hanno rivelato talune carenze in merito alla cooperazione amministrativa di Cabo Verde con le autorità doganali degli Stati membri per quanto attiene ai controlli delle prove d’origine. Tali carenze possono aver comportato un rifiuto della deroga richiesta per i motivi addotti da Cabo Verde. Tuttavia, dopo la presentazione di detta richiesta, Cabo Verde, e in particolare la sua industria ittica, hanno dovuto affrontare una grave crisi dovuta alla perdita di reddito causata dalla pandemia di COVID-19. A norma dell’articolo 64, paragrafo 6, del codice, la Commissione può tenere conto della nuova situazione nella decisione di concedere una deroga di propria iniziativa.
(6) Si dovrebbe pertanto concedere a Cabo Verde una deroga temporanea al requisito previsto dalle norme di origine preferenziale secondo cui i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario solo se incorporano materiali dei capitoli 3 e 16 della nomenclatura combinata interamente ottenuti in detto paese. Nel primo anno di applicazione la deroga dovrebbe essere concessa per un volume annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno, 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. Al fine di tener conto degli interessi commerciali dell’Unione europea e di mantenere un’equa concorrenza fra la propria industria della pesca e quella di paesi terzi, il volume annuo dovrebbe diminuire negli anni successivi, in conformità con i volumi che figurano negli allegati I e II, fatta eccezione per le preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La durata della deroga dovrebbe essere limitata a un periodo di tre anni al fine di consentire a Cabo Verde di superare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 e di sforzarsi di portare a termine gli aggiustamenti strutturali necessari nel settore della pesca, al fine di soddisfare le norme di origine per i prodotti interessati Tuttavia, la deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Cabo Verde svolgano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di tali dichiarazioni.
(7) Cabo Verde dovrebbe inoltre beneficiare di una deroga contemplata nell’ambito delle norme di origine preferenziale dell’SPG per il tonno e lo sgombro, a condizione di comunicare con cadenza regolare ai servizi competenti della Commissione in merito alle misure adottate per migliorare il rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle relative procedure nonché di fornire la cooperazione amministrativa, conformemente a quanto richiesto ai fini dell’attuazione dei regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012. Tali relazioni dovrebbero essere presentate secondo scadenze definite, per cui gli eventuali ritardi nel rispetto dei termini dovrebbero comportare la sospensione della deroga, che sarà notificata alle autorità competenti di Cabo Verde in seguito a un sollecito e a un invito a trasmettere le relazioni entro 10 giorni lavorativi. Tali eventuali sospensioni non prorogano il periodo disposto dal presente regolamento e negli allegati I e II. Gli elementi da includere in tali relazioni dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento.
(8) I quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
(9) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione ed essere applicate retrospettivamente a decorrere dal 1o gennaio 2021, al fine di tener conto della difficile situazione di Cabo Verde e di consentire a questo paese di applicare la deroga sui prodotti importati nell’UE da tale data.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti di cui agli allegati I e II ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario sono considerati originari di Cabo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
Articolo 2
1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.
2. La deroga è applicabile ai prodotti nei limiti dei quantitativi annuali di cui all’allegato I (tonno) e all’allegato II (sgombro e tombarello).
3. L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 3
I quantitativi di cui agli allegati I e II del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
Articolo 4
La deroga è concessa alle seguenti condizioni.
1. Le autorità doganali di Cabo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
2. Le attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati recano la seguente menzione: «Derogation – Commission Implementing Regulation (EU)2021/966».
3. Le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine in applicazione del presente regolamento nonché le copie di detti documenti probatori. Tali relazioni sono comunicate alla Commissione sei mesi, 18 mesi e 30 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. Contestualmente alle relazioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione contenente informazioni dettagliate sulle misure da esse adottate al fine di:
a) garantire il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure;
b) fornire la cooperazione amministrativa richiesta ai fini dell’attuazione dei regimi preferenziali nel quadro dell’SPG.
Le informazioni richieste che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare sono elencate all’allegato III.
Articolo 5
Se le autorità competenti di Cabo Verde non adempiono all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, entro i termini ivi stabiliti, la Commissione invia loro un sollecito nel quale chiede di presentare le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi. Se le autorità competenti di Cabo Verde non soddisfano tale richiesta entro il termine stabilito, la Commissione ha la facoltà di sospendere la deroga di cui al presente regolamento. Tali eventuali sospensioni non prorogano il periodo disposto dal presente regolamento e negli allegati I e II. Detta sospensione è notificata alle autorità competenti di Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie C.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
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N. |
Codice CN |
Codice |
Designazione |
Periodi |
Quantitativo |
|
09.1602 |
1604142100 1604142690 1604142800 1604207050 1604207055 1604143190 1604143690 1604143800 1604207099 0304870090 1604144120 1604144629 1604144820 1604207045 0304870020 1604144130 1604144830 |
10 |
Preparazioni Preparazioni Preparazioni Preparazioni |
Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022 Dall’1.1.2023 |
5 000 3 500 2 500
|
ALLEGATO II
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N. |
Codice CN |
|
Designazione |
Periodi |
Quantitativo |
|
09.1647 |
1604 15 11 ex 1604 19 97 |
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Preparazioni |
Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022 Dall’1.1.2023 |
3 000 2 500 2 000 |
|
09.1648 |
1604 20 90 ex 1604 19 97 |
|
Preparazioni |
Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022 Dall’1.1.2023 |
1 000 1 000 1 000 |
ALLEGATO III
Misure di cui all’articolo 4, paragrafo 4, che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare
La relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, contiene una descrizione dettagliata delle misure adottate dalle autorità competenti di Cabo Verde intese a garantire che:
a) i controlli del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri siano effettuati per tutte le richieste entro i termini stabiliti all’articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
b) i controlli del carattere originario dei prodotti della pesca marittima di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione includano un controllo del luogo di cattura, e che i controlli del carattere originario di altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento delegato, includano un controllo delle condizioni di proprietà della nave;
c) i controlli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 siano effettuati sugli esportatori a intervalli determinati sulla base di appropriati criteri di analisi dei rischi a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione;
d) gli esportatori e i funzionari del governo di Cabo Verde siano debitamente informati in merito alle norme sull’origine preferenziale ai fini dell’SPG e alle relative procedure attraverso istruzioni, formazioni, seminari e/o informazioni in rete opportuni.
La relazione sulle misure di cui alla lettera a) supra contiene per ogni richiesta di controllo dell’origine pervenuta dalle autorità doganali degli Stati membri i seguenti elementi:
• il riferimento e la data della richiesta di controllo dell’origine;
• lo Stato membro che ha inviato la richiesta [lo Stato membro richiedente];
• la data di ricevimento della richiesta da parte delle autorità competenti di Cabo Verde;
• i prodotti interessati (codice SA e descrizione dei prodotti);
• la data dell’invio della risposta allo Stato membro richiedente;
• i motivi degli eventuali ritardi nella risposta alla richiesta, se del caso;
• la valutazione della richiesta da parte delle autorità competenti di Cabo Verde (ossia se l’origine iscritta nell’attestazione di origine sia confermata o no).
La relazione sulle misure di cui alla lettera c) supra contiene i seguenti elementi:
• il numero di controlli effettuati;
• i criteri di analisi dei rischi utilizzati dalle autorità competenti per valutare i rischi e determinare gli intervalli fra i controlli periodici sugli esportatori;
• la metodologia seguita nei controlli;
• informazioni indicanti se le autorità competenti abbiano richiesto ad (alcuni) esportatori di fornire le copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi redatte, al fine di svolgere i controlli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
• informazioni indicanti se i controlli abbiano evidenziato che gli esportatori di Cabo Verde comprendono le norme di origine applicabili e le relative procedure;
• le eventuali misure correttive adottate e/o le sanzioni imposte all’esportatore per aver redatto un’attestazione di origine scorretta.
La relazione sulle misure di cui alla lettera d) supra include le istruzioni, i documenti e i materiali formativi sulle norme di origine preferenziale ai fini dell’SPG e le relative procedure utilizzati per informare gli esportatori e i funzionari del governo di Cabo Verde.
Le relazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, aggiornano le informazioni contenute nelle relazioni precedenti.