Il regolamento (UE) 2017/625 dedica l’intero capo VI del titolo II (articoli da 78 a 85) al “cofinanziamento” dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. È più corretto parlare di “cofinanziamento” piuttosto che di “finanziamento”, come peraltro riportato nel testo regolamentare, perché, come spiegato al 65° considerando, il pagamento di tasse e diritti è finalizzato alla copertura dei costi sostenuti dalle autorità competenti «per effettuare i controlli ufficiali su certi operatori, nonché per certe attività». Quindi non tutte le attività ufficiali, inclusi i controlli ufficiali, sono soggette obbligatoriamente al pagamento di una tassa o diritto, ma solo quelle elencati all’allegato IV al regolamento (UE) 2017/625 (controlli all’importazione, controlli presso i macelli, gli stabilimenti di lavorazione della selvaggina e i laboratori di sezionamento delle carni, controlli sul pescato e sulla produzione del latte) e quelle che, in base alla legislazione nazionale, sono tenute al pagamento di una tariffa. Quest’ultimo principio, stabilito dall’articolo 80 del regolamento, ha trovato applicazione nel nostro Paese con il decreto legislativo 32/2021 che fissa, accanto alle tariffe obbligatorie, dei contributi forfettari annuali, legati al livello di rischio attribuito allo stabilimento, che devono essere corrisposti da alcune attività, diverse da quelle che operano a livello della produzione primaria o che esercitano prevalentemente il commercio al dettaglio, e che sono riportate alla sezione 6 dell’allegato 2 allo stesso decreto.
In tutti i casi, le tasse e i diritti esatti dall’autorità competente non dovranno superare i costi effettivamente sostenuti dalle autorità competenti per l’effettuazione dei controlli ufficiali (regolamento (UE) 2017/625, 66° considerando e articolo 82.3).
L’imposizione di tali tasse e diritti, nonché la loro riscossione, deve inoltre avvenire in modo trasparente, così «da consentire ai cittadini e alle imprese di comprendere il metodo e i dati utilizzati per stabilire le tariffe o i diritti» (68° considerando e articolo 85), aspetto estremamente importante e delicato, anche in relazione al fatto che alcuni controlli, come riportato più sotto, potrebbero essere oggetto di pagamento da parte dell’operatore che li subisce, al di là di quanto previsto in via generica dal regolamento.
Quest’ultimo, infatti, all’articolo 79, significativamente intitolato “Tasse e diritti obbligatori”, ovvero che devono essere obbligatoriamente imposti e riscossi dall’autorità competente dello Stato membro, dispone che «le autorità competenti riscuotono tariffe o diritti per recuperare i costi sostenuti in relazione a: […] controlli ufficiali originariamente non programmati» (comma 2, lettera c). La ragione della mancata programmazione è spiegata poco sotto, laddove viene specificato che tali controlli, originariamente non programmati, «si sono resi necessari (tra l’altro) in seguito all’individuazione di un caso di non conformità da parte dell’operatore stesso nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del presente regolamento» o «sono eseguiti per valutare la portata e le conseguenze del caso di non conformità o per verificare che essa sia stata sanata». In entrambi i casi, quindi, il pagamento della tassa o diritto è giustificata sulla base della necessità della conduzione di controlli aggiuntivi, che vedono la propria ragione in una mancanza dell’operatore economico.
La disposizione non è nuova, era già prevista dal precedente regolamento in materia di controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare (regolamento (CE) 882/04, articolo 28) e risponde al principio di premialità, comune a entrambi i regolamenti, degli operatori che presentano in occasione dei controlli ufficiali un alto livello di conformità. Il vantaggio per questi operatori consiste sia in una minore pressione (frequenza, ma non solo) dei controlli («Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione: […] dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2», regolamento (UE) 2017/625, articolo 9.1, lettera c), sia nella riduzione degli oneri finanziari a loro carico («gli Stati membri possono ridurre su base oggettiva e non discriminatoria l’importo delle tariffe o dei diritti in relazione alle attività di cui all’allegato IV, capo II, tenendo conto […] dei precedenti di conformità degli operatori alle norme pertinenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, così come verificati mediante controlli ufficiali”, regolamento (UE) 2017/625, articolo 79.3, lettera d).
Per completezza, va ricordato che gli eventuali controlli ufficiali aggiuntivi rispetto a quanto programmato verranno tariffati in base al tempo impiegato per la loro esecuzione a un costo orario di 80 € (articolo 9.1 del decreto legislativo 32/2021).
Quanto al campo di applicazione, il regolamento (UE) 2017/625, e pertanto anche gli articoli in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, si applica ai controlli ufficiali condotti al fine di verificare, tra l’altro, la conformità nel settore de «gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti» (articolo 1.2, lettera a).
Non sono pertanto previste esclusioni di sorta o limitazioni all’attività di controllo ufficiale delle autorità competenti, che deve essere rivolta sia a stabilimenti soggetti alla sola registrazione, sia a stabilimenti riconosciuti. Di conseguenza, nel caso in cui, a seguito di un controllo ufficiale, un’attività registrata (macelleria, pescheria, ristorante o altra attività operante a livello di commercio al dettaglio) dovesse essere riscontrata non conforme per uno o più aspetti, così da rendere necessaria la conduzione di altri controlli volti a verificare l’adozione, l’efficacia e la completezza delle pertinenti azioni correttive, questi verranno fatturati al costo orario sopra richiamato.
In merito all’ultimo quesito, si premette che qualora un operatore economico del settore alimentare dovesse accertare o avere comunque motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito e non più sotto il suo controllo immediato non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, dovrà avviare immediatamente procedure per ritirarlo e, nel caso in cui lo stesso sia già arrivato ai consumatori, per informare questi ultimi del motivo del ritiro richiamando, se necessario, il prodotto dal mercato (regolamento (CE) 178/02, articolo 18.1). Nel caso in cui l’operatore ritenga o abbia motivo di ritenere che l’alimento immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana, deve inoltre informare immediatamente l’autorità competente in merito alla non conformità rilevata e alle misure adottate, collaborando con la stessa autorità al fine di prevenire o limitare i rischi per i consumatori (regolamento (CE) 178/02, articoli 18.3 e 18.4).
Nel caso dell’immissione sul mercato di alimenti “a rischio” (la definizione di “alimento a rischio” è contenuta all’articolo 14 del regolamento (CE) 178/02, che specifica come debbano essere ritenuti a rischio sia gli alimenti pericolosi, cioè in grado di causare un danno alla salute dei consumatori, sia gli alimenti che per la loro natura, stato di conservazione, stato di contaminazione e così via non siano ritenuti accettabili per il consumo), vediamo quindi che i soggetti potenzialmente coinvolti nelle attività di mitigazione del rischio (ritiro e richiamo dal mercato) sono due: chi ha immesso sul mercato il prodotto e chi ha ricevuto il prodotto per la sua successiva distribuzione o offerta in vendita al consumatore. Entrambe queste figure hanno una responsabilità nella corretta gestione del prodotto, ma, chiaramente, a chi procede alla sola distribuzione non è imputabile l’origine del problema; di conseguenza, l’attività di verifica condotta dall’autorità competente avrà un diverso impatto.
Venendo quindi al quesito posto, saranno soggetti al pagamento in base alla tariffa oraria i controlli, imprevedibili e quindi imprevisti, che l’autorità competente condurrà sugli stabilimenti dai quali è originato il problema. Tali controlli includono oltre all’accertamento delle possibili cause della non conformità e alla sua estensione, la verifica delle misure messe in atto dall’operatore per prevenire il ripresentarsi del problema e per limitare i rischi per i consumatori (effettivo ritiro dal mercato dei prodotti non conformi, puntuale comunicazione ai clienti, fornitura delle opportune informazioni ai consumatori e, laddove necessario, istruzioni per il richiamo dei prodotti).
Agli operatori a valle della catena di fornitura che non hanno avuto alcun ruolo nella genesi della non conformità verrà invece chiesto se si sono attivati, a seguito delle comunicazioni ricevute dal fornitore o dall’autorità competente, per rimuovere dal mercato i prodotti segnalati come non conformi. Questo genere di verifica non comporterà l’imposizione di alcun diritto o tariffa sugli operatori economici. Per contro, agli stessi potrà essere irrogata una sanzione ai sensi del decreto legislativo 190/06 nel caso in cui, pur avendo ricevuto le pertinenti informazioni circa la necessità di ritirare ed eventualmente richiamare i prodotti, non vi avessero provveduto. Ma questa è un’altra faccenda.