Controlli ufficiali e tariffe a carico dell’OSA (4)

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2022

Alla luce delle disposizioni previste dal decreto legislativo 32/21, quali sono le novità rispetto al decreto legislativo 194/08, relative ai depositi all’ingrosso? In cosa consiste la “fascia di rischio” per tali depositi?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Come chiarito dal “titolo” del provvedimento, il decreto legislativo 32/2021 è stato a dottato dall’Italia al fine di dare piena attuazione ad alcune disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/625. Questo stabilisce una serie di principi che, oltre a essere tradotti nell’articolato dello stesso regolamento – il regolamento dedica al tema del finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali l’intero capo VI del Titolo II, dall’articolo 78 all’articolo 85 -, devono informare anche gli atti nazionali adottati dagli Stati membri chiamati a legiferare in materia per quegli aspetti non già pienamente definiti dall’atto dell’Unione.
Ma andiamo con ordine. Come spesso accade, per comprendere appieno la portata e gli obiettivi di determinate disposizioni regolamentari bisogna leggere i “considerando” con i quali si apre il provvedimento, procedendo con ordine alla lettura del regolamento. Al considerando 65 troviamo, così, due principi fondamentali al fine di fornire la risposta al quesito proposto: le autorità competenti devono disporre di risorse adeguate per svolgere i propri compiti e, tenuto conto dell’onerosità del sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nonché della necessità di ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, è necessario che le autorità competenti riscuotano tariffe o diritti a copertura dei costi sostenuti per l’effettuazione di una serie di attività ufficiali.
Più oltre il regolamento chiarisce che: «Le tariffe o i diritti dovrebbero coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali», che dovrebbe essere vietato il rimborso, in qualsiasi forma, di quanto versato dagli operatori (66° considerando) e che il sistema di riscossione delle tariffe e dei diritti dovrebbe essere improntato alla massima trasparenza (67° considerando).
Questi principi vengono quindi formalizzati negli articoli sopra richiamati. In particolare, l’articolo 79 stabilisce tariffe e diritti obbligatori per i controlli ufficiali condotti in relazione ad alcune attività e l’articolo 80 stabilisce che gli Stati membri, per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli obbligatori, se non proibito dalle pertinenti disposizioni legislative dell’Unione. È alla base di quest’ultimo articolo che l’Italia ha stabilito le tariffe forfettarie di cui all’allegato II, sezione 6, del decreto legislativo 32/21 applicabili agli stabilimenti «che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto» (articolo 6.6 del decreto legislativo).
Nel rispetto, poi, del principio di premialità, il decreto stabilisce livelli decrescenti di contribuzione in funzione del livello di rischio attribuito a ciascuno stabilimento, così da riconoscere agli operatori che maggiormente si impegnano per garantirne la conformità un vantaggio economico. Oltre a questo, a fronte di livelli di rischio inferiori, cioè di maggiori livelli di conformità, l’autorità competente sarà tenuta a esercitare una minore pressione di controllo sullo stabilimento, alleggerendo al contempo sia gli oneri a proprio carico sia quelli a carico dell’operatore.
Rispetto al “vecchio” decreto legislativo 194/08, non può quindi non essere apprezzata l’intenzione del legislatore di determinare il peso dei controlli ufficiali non più in funzione delle dimensioni/fatturato dello stabilimento, ma di un parametro più legato all’effettivo sforzo sostenuto dalle autorità competenti al fine di condurre i controlli ufficiali premiando, al contempo, gli operatori che maggiormente si sono impegnati nell’assicurare la conformità ai requisiti e agli obiettivi regolamentari.
Quanto agli elementi sulla cui base le autorità competenti dovranno procedere alla categorizzazione degli stabilimenti, sono gli stessi che dovrebbero informare la programmazione dei controlli, quindi la natura dei prodotti trattati, i processi applicati, ma soprattutto il livello di conformità registrato in occasione dei precedenti controlli. La classificazione degli impianti sarà oggetto di periodica revisione, per cui un deposito che abbia registrato un alto tasso di conformità in occasione dei controlli precedenti, per le annualità successive potrà attendersi una riduzione degli importi da pagare.

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