Controlli ufficiali e tariffe a carico dell’OSA (3)

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2022

Per i mattatoi di carne rosse, quali saranno le novità più significative inerenti alle tariffe a carico dell’operatore del settore alimentare (OSA) previste dal decreto legislativo 32/21? In merito ad un cinghiale cacciato, inoltre, qual è la tariffa da applicare per ogni capo abbattuto nel caso in cui il cacciatore chieda la visita ispettiva veterinaria per autoconsumo?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Nello stabilire il regime per la tariffazione dei controlli ufficiali presso gli stabilimenti di macellazione e i centri di lavorazione della selvaggina (CLS), il decreto legislativo 32/21 prevede una doppia possibilità di valorizzazione dei costi sostenuti dall’autorità competente: a capo o, in alternativa, in funzione del tempo impiegato dal veterinario ufficiale per l’espletamento dei controlli previsti. Per ciascun mese di attività, la tariffa applicata sarà quella più favorevole all’operatore responsabile del macello o del CLS. In base a questo principio, in linea di massima, agli stabilimenti a bassa o media capacità produttiva verrà applicata la tariffa a capo, mentre agli impianti di maggiori dimensioni risulterà più conveniente la tariffazione oraria.
L’approccio sin qui delineato non è sostanzialmente diverso da quello adottato dal “vecchio” decreto legislativo 194/08, come pure le tariffe a capo che non subiscono variazioni di rilievo.
La novità più rilevante, rispetto al decreto legislativo 194/08, consiste nell’adeguamento della tariffa oraria fissata dal decreto legislativo 32/21 in 80 euro/ora. Alla luce di quanto sopra riportato in merito all’applicazione della tariffa più favorevole tra quella determinata in funzione del numero dei capi macellati o sottoposti a ispezione presso un CLS, è prevedibile che gli stabilimenti di maggiori dimensioni, che già pagavano in base al tempo impiegato per la conduzione dei controlli veterinari, vedranno il loro impegno finanziario aumentato. Al contempo, stabilimenti ai quali veniva applicata la tariffa su base oraria, perché più favorevole, potrebbero trovarsi nella condizione di vedersi applicata la tariffa a capo, perché complessivamente più favorevole.
Infine, deve essere ricordato che agli interventi del veterinario ufficiale effettuati, su richiesta dell’operatore, al di fuori dell’orario di lavoro “diurno” – stabilito dallo stesso decreto dalle 6.00 alle 18.00, o con un anticipo inferiore alle 24 ore, o nei giorni festivi, verrà comunque applicata la tariffa oraria aumentata del 30%.
Quanto alla selvaggina abbattuta a caccia e traferita in un CLS perché venga sottoposta a ispezione post-mortem da parte del veterinario ufficiale, verrà applicata la tariffa prevista alla sezione III dell’allegato 2 al decreto legislativo 32/21 (1,5 euro a capo, nel caso dei cinghiali), indipendentemente dal destino delle carni, se cioè destinate alla commercializzazione o all’autoconsumo.

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