Controlli ufficiali e tariffe a carico dell’OSA (2)

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2022

In merito alle tariffe applicate agli operatori del settore alimentare (OSA), di cui al decreto legislativo 32/21, a cosa è dovuta la maggiorazione dello 0,50%, come previsto dall’articolo 8, comma 4, del medesimo decreto? In sede di prima applicazione, tutti gli OSA dovranno corrispondere un importo pari a quanto previsto dal livello più basso, di cui alla tabella A, sezione 6, dell’allegato decreto legislativo 31/21? L’applicazione del 2% per l’ENPAV, poi, è o non è dovuta ai veterinari dipendenti per l’erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l’ASL, in attuazione al decreto legislativo 32/21? Infine, per gli stabilimenti “VI Prodotti a base di carne – impianto di lavorazione – PP”, i dati produttivi sono calcolati sulla quantità di carne commercializzata fresca, anziché di carne introdotta; si tratta di carne trasformata (ad esempio, salumi e prosciutti) o di carne fresca?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Come precisato all’articolo 8.4 del decreto legislativo 32/21, le tariffe applicate agli operatori sono aumentate dello 0,5 per cento «per l’attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento» ((UE) 2017/625, n.d.a.). Tale incremento non si applica a:

• le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni (diverse dai riconoscimenti degli stabilimenti);
• le tariffe forfettarie per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta;
• le tariffe per la controversia per la quale è previsto il versamento di una tariffa in cifra fissa all’Istituto Superiore di Sanità);
• le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 (depositi per il magazzinaggio di merci in provenienza da un Paese terzo per le quali è autorizzato il transito in attesa di essere destinate verso un altro Paese terzo);
• e) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della Salute sulle navi officina, sulle navi deposito frigorifero e sulle navi reefer vessel;
• le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali condotte dal Ministero della Salute ai fini export (controlli ai fini dell’inserimento in una lista di impianti abilitati a esportare verso alcuni Paesi terzi, controlli successivi al fine della verifica della risoluzione delle non conformità e ricertificazione annuale degli impianti inseriti in una o più liste di stabilimenti abilitati a esportare verso alcuni Paesi terzi).

In sede di prima applicazione del decreto (anno 2022), agli stabilimenti tenuti, ai sensi dell’articolo 6.6, alla corresponsione di una tariffa forfettaria annua come definito alla tabella A della sezione 6 dell’allegato II al decreto, verrà applicato il livello di rischio stabilito dall’autorità sanitaria territorialmente competente per l’esecuzione dei controlli ufficiali (articolo 6.7). Ciascuno stabilimento potrà quindi vedere modificato nel tempo tale livello di rischio sulla base, tra l’altro, dei dati storici relativi alla propria conformità ai requisiti e agli obiettivi regolamentari.
La maggiorazione del 2% quale contributo all’Ente nazionale Previdenza Veterinari (ENPAV) – il cosiddetto “contributo integrativo” – non è dovuta sulle tariffe applicate a fronte dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali condotti dai veterinari dipendenti dal Sistema sanitario nazionale. In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, IV Sezione Civile – Lavoro, con sentenza n. 161 del 8 gennaio 2009, con la quale ha precisato che il contributo integrativo è dovuto soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell’esercizio di attività in regime di autonomia, quale, nel caso dei veterinari del Servizio sanitario nazionale, l’attività di lavoro autonomo da essi svolto in regime extra moenia o intra moenia.
La tariffa applicata agli impianti riconosciuti per l’attività di cui all’allegato III, sezione VI, del regolamento (CE) 853/04 (impianto di trasformazione in prodotti a base di carne) è quella forfettaria stabilita all’allegato II, tabella A, sezione 6. Nel caso in cui lo stabilimento sia riconosciuto anche per l’attività di sezionamento carni fresche di cui all’allegato III, sezioni I (carni degli ungulati domestici), II (carni di pollame), III (carni di selvaggina allevata) e IV (carni di selvaggina selvatica), in quanto procede all’immissione sul mercato di parte delle carni fresche introdotte per la trasformazione dopo averle sottoposte a sezionamento (come nel caso in cui un laboratorio proceda alla separazione di determinati tagli anatomici non funzionali all’ottenimento dei prodotti lavorati presso lo stabilimento), lo stesso sarà assoggettato anche al pagamento della tariffa di cui alla sezione 2 dello stesso allegato II al decreto. Per la determinazione di quest’ultima tariffa, si farà riferimento al quantitativo di carne effettivamente esitato sul mercato come carne fresca dopo essere stata sezionata e non all’intero ammontare della carne introdotta nello stabilimento, parte della quale oggetto di trasformazione (articolo 6.12).

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