La misura del sequestro è prevista sia dall’ordinamento nazionale sia da quello dell’Unione Europea in situazioni e con finalità diverse, come dimostrato dalle diverse disposizioni normative che ne trattano.
Limitando la discussione al campo della sicurezza alimentare, il sequestro, in linea di principio, persegue finalità preventive: togliere dalla disponibilità di un soggetto un bene per prevenire danni o reati.
Diversamente dal sequestro, la confisca, che al primo può succedere, assume una chiara valenza sanzionatoria, tanto che la legge 689/81 richiamata nel quesito ne dispone l’applicazione all’articolo 20, intitolato “Sanzioni amministrative accessorie”.
Il decreto legislativo 27/21, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti, all’articolo 5, distingue opportunamente diverse forme di sequestro alle quali può ricorrere l’autorità competente nell’ambito della propria attività di controllo ufficiale sul settore agroalimentare: il sequestro amministrativo nei casi previsti dall’articolo 13 della legge 689/1981 richiamato nel quesito, ma anche il sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali e il “blocco ufficiale” ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento nei casi residuali.
L’articolo 13 della legge 689/81 prevede che il personale che esegue i controlli ufficiali possono (non “devono”) «procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria». Del sequestro effettuato deve essere data immediata informazione all’autorità amministrativa competente (articolo 17) che, quando si parli di controlli ufficiali e di accertamenti nel campo dell’igiene e della sicurezza alimentare, è quella definita dall’articolo 2.1 del decreto legislativo 27/21: «Il Ministero della Salute, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze». Quindi, in Lombardia, come pure nel resto d’Italia, l’autorità competente alla quale deve essere inviato il rapporto con la notizia del sequestro è l’autorità competente a livello locale (il direttore generale dell’ATS, in Lombardia, o il soggetto da questi delegato a ricevere il rapporto e a convalidare il sequestro).
Quanto alla possibilità di procedere all’immediata distruzione della merce oggetto di sequestro, l’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 327/80 stabilisce che questa è applicabile «quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica», il che non è sempre ravvisabile, anche in presenza di alimenti deperibili. Resta inteso che potrebbe essere lo stesso detentore della merce che, in ragione della sua alta deperibilità, chieda di procedere alla sua distruzione, alla quale si può procedere dopo avere prelevato, se ritenuto opportuno ai fine degli accertamenti da condurre, dei campioni ufficiali da inviare al laboratorio di analisi. In ogni caso la distruzione delle merci dovrà essere autorizzata o disposta dall’autorità competente sopra individuata.