La definitiva abrogazione (di quello che rimaneva) del regio decreto 3298/28 ad opera dell’articolo 18 del decreto legislativo 27/21 chiude la storia di questo provvedimento che per quasi un secolo ha garantito la produzione e la commercializzazione sicura delle carni. Si è trattato di un processo progressivo di smembramento del provvedimento che, negli anni, ha via via perso articoli, a cominciare da quelli che trattavano di condizioni sicuramente non più attuali, alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche, sociali ed economiche (basti pensare all’istituto della “bassa macelleria”, che rispondeva all’obiettivo, assolutamente giustificato nel 1928, non più ora, di permettere il recupero delle carni di animali che, a causa delle lesioni rilevate, non potevano essere immesse sul mercato, se non previa applicazione di un trattamento risanatore di cottura o con adeguate indicazioni al consumatore perché provvedesse lui stesso a cuocerle adeguatamente), per terminare con quelle previsioni che conservavano sicuramente un rilievo significativo, ma le cui modalità applicative dovevano essere necessariamente riviste anche alla luce delle più recenti disposizioni dell’Unione europea.
Tra gli ultimi articoli a essere abrogati, l’articolo 17 del regio decreto, che recitava: «In ogni macello deve tenersi un registro a madre e figlia, nel quale sarà regolarmente annotata ogni macellazione, con le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome del proprietario dell’animale macellato;
b) specie, sesso, età dell’animale;
c) esito della visita;
d) data della macellazione;
e) firma del veterinario ispettore e bollo dell’ufficio.
Il tagliando, da staccarsi dal registro, sarà consegnato al proprietario dell’animale macellato».
Si può sicuramente affermare che, nella sua estrema sintesi, l’articolo 17 disponeva per la raccolta e registrazione di tutte le informazioni necessarie ancora oggi al fine di permettere all’autorità sanitaria di disporre dei dati necessari sia per rispondere al debito informativo nei confronti dell’operatore economico responsabile della struttura di macellazione e dell’azienda di provenienza degli animali, sia per le necessarie e opportune indagini di tipo epidemiologico, tossicologico, parassitologico (il macello come osservatorio epidemiologico). Il limite delle disposizioni dell’articolo 17 forse sta proprio nella sua eccessiva concisione, in particolare laddove prescrive che venga registrato “l’esito della visita” senza ulteriori specifiche.
Premesso questo, è chiaro che l’abrogazione del “registro a madre e figlia” previsto dal regio decreto non elimina l’obbligo per il veterinario ufficiale di provvedere alla registrazione dei dati relativi agli animali macellati e alla loro comunicazione ai diversi soggetti interessati (operatore del macello, detentore degli animali, veterinario aziendale, autorità sanitaria responsabile della conduzione dei controlli ufficiali sull’allevamento di origine). Da un punto di vista generale, l’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/625 prevede che di ciascun controllo ufficiale (quale la visita ante-mortem e l’ispezione post-mortem in sede di macellazione) venga redatto un rapporto scritto che deve essere messo a disposizione dell’operatore interessato, che deve contenere, tra gli altri, gli esiti dei controlli ufficiali e le eventuali misure adottate a seguito di questi.
Un ulteriore indicazione in merito all’obbligo di registrare gli esiti dei controlli al macello, anche al fine di assicurare un’adeguata restituzione di informazione all’azienda di origine degli animali, viene dal regolamento (UE) 2019/627, che dedica l’intero articolo 39 alle “Misure relative alla comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali” e fornisce all’allegato I un possibile modello di documento per la comunicazione con l’azienda di provenienza degli animali in conformità all’articolo 39 sopra richiamato.
In conclusione, l’abrogazione dell’articolo 17 del regio decreto, con le (scarne) disposizioni in materia di registrazione dei controlli in sede di macellazione, non fa venire meno l’obbligo di mantenere un registro di macellazione giornaliera. È sicuramente cambiata la natura delle informazioni da raccogliere e registrare, anche alla luce del modificato quadro epidemiologico e del diverso ruolo che hanno assunto gli accertamenti ante- e post-mortali. Dovranno essere predisposte e attuate modalità diverse di registrazione, anche informatizzate, ma la raccolta dei dati al macello non ha certo perso importanza, anzi, alla luce dell’allargata platea di soggetti destinatari delle informazioni, si può certamente affermare che il suo rilievo è accresciuto.