L’intero capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625 (articoli 78- 85) è dedicato al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
In generale, il regolamento dispone che gli Stati membri «provvedono affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali». Tali risorse sono garantite sia dai proventi della fiscalità generale, sia dall’imposizione di tariffe e diritti. Questi sono a loro volta suddivisi in “obbligatori” (articolo 79) e “altre tariffe e diritti” (articolo 80) che possono essere definiti e applicati dagli Stati membri. Tra i diritti e le tariffe “obbligatori” rientrano quelli che devono essere esatti per i controlli ufficiali condotti sugli stabilimenti di macellazione e sui laboratori di sezionamento carni.
Il decreto legislativo 32/21 è stato quindi emanato, nel rispetto delle disposizioni della legge di delegazione europea 2018 (legge 117/2019) al fine di disciplinare a livello nazionale la fissazione e la riscossione di tali tasse e diritti, tenendo conto di quanto prescritto dal regolamento (UE) 2017/625 anche in materia di determinazione dei costi. Il decreto, come ricordato dal lettore, interviene su una materia già disciplinata dal decreto legislativo 194/08 con l’obiettivo, tra gli altri, di uniformare a livello nazionale alcune tariffe precedentemente stabilite solo a livello regionale (per esempio, quelle stabilite per il riconoscimento degli stabilimenti e per la sottoscrizione dei certificati ufficiali) nel rispetto del principio di trasparenza (per quanto riguarda la definizione dei costi sostenuti dalle autorità competenti per la programmazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, i criteri di fissazione dei diritti e delle tariffe, gli importi esatti), come previsto dall’articolo 85 del regolamento (UE) 2017/625.
In applicazione del decreto legislativo 32/21, dall’anno 2022 uno stabilimento riconosciuto per l’elaborazione di prodotti a base di carne (per esempio, un salumificio) sarà quindi tenuto a versare una tariffa annuale il cui importo, analogamente a quanto era tenuto ai sensi del decreto legislativo 194/08, è riportato in tre fasce, come specificato nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto. A differenza di quanto stabilito dal decreto legislativo 194, le fasce non sono, però, determinate in funzione dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, ma del livello di rischio attribuito allo stabilimento, nel rispetto del principio generale della normativa comunitaria in base al quale gli stabilimenti più “virtuosi” dovrebbero essere soggetti a una pressione dei controlli inferiore e, quindi, anche a tariffe per il loro finanziamento più basse.
Nel caso prospettato dal lettore, la tariffa da dovuta da uno stabilimento di elaborazione di prodotti a base di carne riconosciuto per l’attività di cui alla sezione VI dell’allegato III al Regolamento (CE) n. 853/04 varia quindi da 200 a 800 euro, in funzione del rischio attribuito all’impianto. Sarà quindi possibile che nel 2022 lo stabilimento debba versare una tariffa anche inferiore a quanto versato ai sensi del decreto legislativo 194/2008.
Per completezza è necessario sottolineare che, nel caso in cui lo stabilimento di trasformazione immettesse sul mercato oltre a prodotti trasformati anche carni fresche (ottenute dal sezionamento delle materie prime introdotte), non trasformate in prodotti a base di carne, sarà assoggettato anche al pagamento dei diritti stabiliti per l’attività di sezionamento. Questi saranno calcolati esclusivamente sui quantitativi di carni fresche effettivamente immesse sul mercato come tali e non sui quantitativi di carni introdotte nello stabilimento. Uno stabilimento che acquistasse cosce suine una parte delle quali, o una porzione delle quali (per esempio, gli stinchi o le noci), non viene trasformata ma immessa sul mercato come carne fresca, sarà quindi soggetto al pagamento di una tariffa o diritto stabiliti sulla base della sola quantità di carni sezionate e immessa sul mercato come carne fresca (gli stinchi o le noci dell’esempio).