Controlli e sanzioni, le violazioni che rientrano nell’istituto della diffida

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 8/2021

Secondo la legge 21 maggio 2021, n. 71, le violazioni accertate per la prima volta comprendono le non conformità strutturali, quelle gestionali, l’operatore del settore alimentare che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) 852/04 o che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del Sistema HACCP?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Con la legge 71/21, di conversione del decreto legge 42/21, è stato modificato l’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, concernente l’istituto della diffida nel settore agroalimentare, estendendone in modo esplicito l’applicazione anche alle violazioni in materia di sicurezza alimentare. Da sottolineare che la precedente versione dello stesso articolo parlava dell’applicazione della diffida alle violazioni in materia “agroalimentare” e che tale definizione aveva creato non pochi dubbi interpretativi circa la sua applicabilità anche alle violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare con conseguenti comportamenti diversi da parte delle autorità competenti coinvolte nell’accertamento delle violazioni e nell’irrogazione delle sanzioni.
Un’altra significativa novità introdotta dal decreto legge 42/21 consiste nel fatto che la diffida diviene applicabile nei casi di «violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria»; scompare, quindi, la precisazione che voleva l’istituto della diffida applicabile nei casi in cui fosse prevista l’applicazione della “sola” sanzione amministrativa pecuniaria. Sono aspetti sui quali si dovranno soffermare le istruzioni che i Ministeri di Giustizia e Salute si spera possano emanare al più presto. Lo stesso dicasi per la precisazione in merito a come debba essere verificato che trattasi della “prima volta” e che la violazione sia “sanabile”.
Quanto segue rappresenta quindi il parere dello scrivente e, come tale, potrebbe essere smentito da più autorevoli fonti che si esprimessero successivamente.
Come prima violazione, a parere dello scrivente, si dovrebbe intendere il mancato rispetto di uno specifico requisito (medesimo articolo) presso lo stesso stabilimento, quest’ultimo inteso secondo la definizione che ne dà il regolamento (CE) 852/04: «ogni unità di un’impresa del settore alimentare».
Come violazione “sanabile”, in sicurezza alimentare, dovrebbe essere inteso il mancato rispetto “formale” di un requisito di per sé non in grado di comportare una contaminazione del prodotto, tale da esporre il consumatore a un rischio. In tal senso, non risultano sanabili le violazioni «nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte». Per esempio, non risultano sanabili violazioni delle condizioni di igiene e pulizia delle superfici sulle quali sono stati lavorati alimenti già immessi in commercio. Diversamente, nel caso in cui i prodotti fossero ancora interamente sotto il controllo dell’operatore e quest’ultimo non avesse ancora completato la conduzione delle previste verifiche prima della loro liberalizzazione, i prodotti non devono essere considerati immessi sul mercato («”immissione sul mercato”: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta», articolo 3.8 del regolamento (CE) 178/02).
Gli stessi principi valgono anche in caso di mancata o inadeguata applicazione delle procedure basate sui principi HACCP. Quando la non conformità rilevata riguarda un aspetto formale del modello (per esempio, la sottoscrizione dei modelli di registrazione dell’attività di monitoraggio), e quindi si può ragionevolmente ritenere che nessun prodotto “non-conforme” sia stato immesso sul mercato, la violazione è da ritenersi sanabile. Se, al contrario, venisse riscontrato il mancato monitoraggio di un punto critico di controllo o il rilievo, in fase di monitoraggio, di un valore al di fuori dei limiti critici, per il concetto stesso alla base dell’analisi e gestione dei pericoli previsto dal modello HACCP, i prodotti ottenuti dovrebbero essere considerati “a rischio” e, in assenza dell’adozione delle appropriate azioni correttive, il fatto configurerebbe una violazione non sanabile.
Un’ultima considerazione merita il fatto che l’istituto della diffida, in sicurezza alimentare, era già di fatto previsto dall’articolo 6.7 del decreto legislativo 193/07, che dispone che: «Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate», prevedendo l’applicazione della sanzione sono in caso di mancata risoluzione delle violazioni accertate. Sarà interessante vedere come possa continuare a trovare applicazione quanto previsto dal decreto 193/07 alla luce del disposto del decreto 91/14, come modificato dal decreto legge 42/21.

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