Come rappresentato correttamente nel quesito, il decreto legislativo 193/07 ha provveduto ad abrogare l’articolo 2 della legge 283/62, che prevedeva l’obbligo dell’autorizzazione preventiva per lo svolgimento delle pertinenti attività presso «stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari», sostituendola con la necessità della notifica di tali “stabilimenti”, in linea con quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04.
La notifica «secondo le modalità prescritte dalla stessa» di «ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti» rientra negli obblighi di collaborazione degli operatori economici del settore alimentare con le autorità competenti ripetutamente richiamati dalla normativa unionale. Rispetto alla precedente normativa nazionale, è immediatamente percepibile il notevole processo di semplificazione operato, laddove un atto autorizzativo preventivo viene sostituito dal semplice obbligo di comunicazione che permette all’operatore di iniziare l’attività senza attendere una risposta formale da parte dell’autorità.
Secondo il principio di sussidiarietà, il legislatore comunitario non entra nel merito delle modalità con le quali deve essere operata tale notifica la cui definizione viene lasciata ai singoli Stati membri.
L’Italia ha disciplinato tale obbligo mediante la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La SCIA è stata pensata per assolvere a una pluralità di obblighi di comunicazione, che vanno al di là di quanto previsto dal richiamato articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, e la volontà di racchiudere in un unico documento esigenze di comunicazione diverse giustifica la complessità della modulistica proposta.
Venendo al quesito proposto, si deve osservare che l’operatore che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 193/07 fosse stato in possesso di un’autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2 della legge 283/62 dovrebbe avere già assolto agli obblighi di comunicazione sopra richiamati. L’Autorità competente dispone già di tutti gli elementi necessari alla programmazione, pianificazione e conduzione dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625.
In tal senso si espresse, per esempio, Regione Lombardia con la propria circolare 52/SAN del 23 dicembre 2005, che dispone che «gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o comunque registrati presso l’ASL ai sensi della normativa vigente non devono inoltrare la notifica di cui al punto 2. Il pertinente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL provvederà in questi casi alla registrazione d’ufficio sulla base di dati già in proprio possesso».
A parere dello scrivente, quindi, gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 della legge 283/62, sempre che nulla sia cambiato nella propria attività (localizzazione e disposizione dello stabilimento, natura delle attività svolte e prodotti interessati eccetera), non dovrebbero procedere ad alcuna notifica ulteriore all’autorità competente, che già dovrebbe disporre di tutti i dati necessari. Il fatto che questi siano in possesso (solo?) dei Comuni non cambia la situazione, sia perché questi sono parte dell’amministrazione pubblica (articolo 18, legge 7 agosto 1990, n. 241), sia perché non è pensabile che l’autorità sanitaria, comunque responsabile della conduzione dei controlli in materia di igiene degli alimenti e delle bevande anche ai sensi della previgente normativa nazionale, non fosse a conoscenza dell’esistenza e dell’operatività di questi “stabilimenti”.
La costituzione o l’aggiornamento delle previste banche dati nazionali di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 rappresenterà comunque un’ulteriore occasione per porre eventualmente rimedio alla situazione di “non comunicazione” denunciata nel quesito.