Il regolamento (CE) 852/04 prevede che ciascun operatore della filiera alimentare, con o senza fini di lucro, notifichi all’autorità competente ogni impianto ove venga esercitata qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.
Nel caso in esame, la fornitura di pasti pronti preimballati refrigerati ai propri dipendenti operata dall’azienda si qualifica come un’attività di distribuzione, tra l’altro di carattere commerciale (poiché agli alimenti forniti corrisponde un addebito in busta paga, se pure in assenza di marginalità). Si applica perciò l’obbligo di notifica dell’attività, con le modalità normate a livello regionale.
La pur essenziale attività di stoccaggio e distribuzione tal quale di derrate alimentari preimballate – assimilabile sotto alcuni aspetti a quella dei distributori automatici di alimenti – deve comunque rispettare i requisiti di igiene stabiliti nel regolamento (CE) 852/04 e successive modifiche (da ultimo, quella intervenuta con regolamento (UE) 2021/382).
Si ha perciò riguardo in particolare a igiene e manutenzione delle attrezzature di stoccaggio, mantenimento ininterrotto della catena del freddo degli alimenti stoccati, lotta agli infestanti, gestione mirata a evitare rischi di contaminazione per le derrate alimentari. Le buone prassi igieniche e i criteri di analisi del rischio da applicare al contesto specifico devono venire riportati in una procedura che si basata su Sistema HACCP, sia pure in forma semplificata. Senza dimenticare i requisiti di cui al regolamento (CE) 178/02, che comprendono la rintracciabilità.