Il concetto di non-conformità (NC) è stato radicalmente innovato a seguito della pubblicazione del “nuovo” Pacchetto Igiene (insisto nel chiamarlo “nuovo” perché, non solo in Italia, siamo ben lungi dall’averne compreso tutta la forza innovativa e dall’avere permesso che esplicasse tutte le sue potenzialità nel campo della sicurezza alimentare, dell’informazione ai consumatori, della tutela delle produzioni e della trasparenza nelle transazioni commerciali).
La definizione classica di NC, mutuata anche dalla norma ISO 9000, fa riferimento a “il mancato soddisfacimento di un requisito”. A sua volta, il concetto di requisito richiama alla mente una condizione, descritta dalla norma, da rispettare.
Le NC, secondo la “Legge alimentare” dell’Unione europea, si manifesta, non solo a seguito del mancato soddisfacimento di un requisito, ma anche per il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa “Legge alimentare”. È chiaro che, a meno di assimilare il concetto di requisito a quello di obiettivo da perseguire, ci troviamo davanti a due approcci significativamente differenti, non solo dal punto di vista semantico, ma sostanziale.
A conferma di quanto esposto, si può guardare alla definizione di “audit” – strumento centrale dei controlli ufficiali volti a verificare la conformità degli operatori, riportata all’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625: «un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi».
Quanto poi alla classificazione delle NC secondo una scala di gravità, lo stesso regolamento sui controlli ufficiali chiede che l’autorità competente proceda a una loro valutazione laddove dispone che, nel decidere le attività da adottare a seguito del loro rilievo, si tenga conto «della natura di tale non conformità», oltre che «dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità», ma quest’ultimo aspetto non viene toccato dal quesito posto.
Il recente decreto legislativo 27/21 propone un criterio per distinguere le NC di maggiore gravità dalle altre e, a parere dello scrivente, tale distinzione può fungere anche da indirizzo ai fini dell’individuazione delle “violazioni sanabili” ai fini dell’applicazione dell’istituto della diffida ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla legge 21 maggio 2021, n. 71 (di conversione del decreto legge 42/21).
Ai sensi dell’articolo 5 del suddetto decreto, per “non conformità minori (nc)” si devono intendere «quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali», mentre le “non conformità maggiori (NC)” sono «quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali».
In conclusione, perché si configuri una NC “maggiore” è necessario che la NC comporti il rischio di contaminazione del prodotto (o di inadeguata decontaminazione del prodotto) tale da esporre la salute umana e animale o il benessere animale a un rischio inaccettabile e non sia più possibile intervenire sul prodotto, perché già immesso sul mercato (a questo proposito è opportuno richiamare la definizione di “immissione sul mercato” che ne dà il regolamento (CE) 178/02: «la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta». Da sottolineare che il decreto legislativo parla di “rischio” e che con tale termine si indica una funzione di probabilità, non una certezza. Ciò significa che, nel caso degli alimenti, non è necessario che venga rilevata l’effettiva contaminazione del prodotto («contaminazione: la presenza o l’introduzione di un pericolo», regolamento (CE) 852/04)), essendo sufficiente il rilievo delle condizioni che potrebbero comportarne il rischio.
Quanto alle sanzioni, a parte il caso in cui possa venire applicata la “diffida”, queste dipenderanno dalla natura della NC osservata, per cui non può essere stabilito un importo o una misura generale applicabile a tutte le NC rilevate (a tale proposito, per esempio, si faccia riferimento alle sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 193/07).