In accordo all’articolo 8 del decreto legislativo 27/2021, la procedura di controversia si compone di due fasi distinte. Una prima fase di controversia cosiddetta “documentale” e una seconda fase cosiddetta “analitica”.
Nella prima fase, disciplinata dal comma 1, l’operatore che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5, non condivida le valutazioni dell’autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). All’istanza l’OFA dovrà allegare la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell’ISS per le prestazioni richieste. L’ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l’esito della valutazione documentale alle parti interessate, all’autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.
Nella seconda fase (procedura di controversia, fase analitica) con apposita istanza e a proprie spese l’OFA, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell’esito della valutazione della documentazione da parte dell’ISS, può chiedere allo stesso ISS, utilizzando l’eventuale apposita aliquota del campione di cui all’articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo 27/2012, un’altra analisi, prova o diagnosi. All’atto della richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell’ISS secondo quanto previsto dalla normativa vigente (comma 2)
L’ISS procede alla ripetizione dell’analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi (comma 3).
L’ISS, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, notifica all’OFA gli esiti della ripetizione dell’analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia con le modalità stabilite agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Gli esiti vengono comunicati anche all’autorità competente che ha disposto il campionamento per l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi (comma 4).
Per quanto riguarda il comma 5 dell’articolo 8 — con il quale veniva stabilito che la procedura di controversia sostituiva le norme di cui all’ articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d’analisi (lettera a)) e quelle stabilite dall’ articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (lettera b)) – si segnala che la legge 71/2021 ha abrogato la lettera b). Pertanto, anche nel caso di controversia con ripetizione di analisi da parte dell’ISS, si applicano le procedure previste nell’articolo 223 del decreto legislativo 271/1989.