L’esercizio, da parte dell’OFA, del diritto di effettuare la controperizia, impedisce alle autorità competenti di procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento e di accertare e contestare le relative sanzioni amministrative?
Risposta di: Antonio Menditto, Dario De Medici, Paolo Stacchini, Umberto Agrimi Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria, Istituto Superiore di Sanità
L’esercizio, da parte dell’OFA, del diritto di effettuare la controperizia non pregiudica l’obbligo da parte delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente.