Nel caso di prodotti regolamentati occorre osservare le regole che ne disciplinano la commercializzazione. Pertanto, il succo di arancia (qualunque sia il Paese di origine), al quale sia stato aggiunto succo di limone in misura non superiore a 3 g/l, può essere designato come “succo di arancia”. In questo caso, del succo di limone va data indicazione nell’elenco degli ingredienti. Una quantità superiore non consente di designare il succo come “succo di arancia”, anzi il succo di limone va indicato nella denominazione del succo (succo di arancia e di limone), in quanto contribuisce in tal modo a creare una miscela di succhi.
È pacifico che l’impiego dello zucchero non è consentito.