Controlli ufficiali, le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/625

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2021

In base al regolamento (UE) 2017/625, quali sono le definizioni di “veterinario ufficiale”, “ispezione”, “monitoraggio”, “sorveglianza”, “campionamento”, “operatore” e “persona fisica o giuridica”?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Veterinario ufficiale

Il regolamento (UE) 2017/625 fornisce la seguente definizione di “veterinario ufficiale” (articolo 3.32): «Un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’articolo 1, paragrafo 2».
Rispetto alla definizione che ne dava il precedente regolamento (CE) 854/04 (articolo 2.1, lettera f) – veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall’autorità competente – la nuova definizione esprime la volontà del legislatore comunitario di chiarire il quadro normativo, eliminando i margini di incertezza che, alla luce dell’esperienza maturata con l’applicazione dei regolamenti (CE) 882/04 e 854/04, si erano resi evidenti.
Il primo significativo aspetto riguarda il fatto che il “veterinario ufficiale” non è necessariamente incardinato nel Servizio Sanitario Nazionale («membro del personale o con altro inquadramento»). Ciò che lo qualifica è la designazione da parte dell’autorità competente e la sua qualifica allo svolgimento di determinati compiti.
I requisiti in materia di formazione riprendono quelli già stabiliti dal regolamento (CE) 854/04, allegato I, Capo IV, lettera A, e vengono richiamati al Capitolo I dell’allegato II al regolamento (UE) 2019/624. Le modalità di designazione rappresentano il secondo aspetto qualificante della nuova definizione: «Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata” (articolo 5.2). È significativo il fatto che i “veterinari ufficiali”, unitamente ai “responsabili fitosanitari ufficiali”, sono le uniche due figure qualificate a condurre determinati controlli ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 625/2017 e dei successivi atti delegati e di esecuzione.
Per entrambe le figure, che condividono le modalità di designazione, sono ovviamente fatte salve le altre condizioni in merito ai requisiti che deve possedere tutto il personale afferente alle autorità competenti per la conduzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, tra i quali l’assenza di conflitti di interesse.
Quanto alle modalità operative, parimenti a quanto già previsto dal regolamento (CE) 882/04, il nuovo regolamento sui controlli ufficiali prevede che questi debbano essere condotti secondo procedure documentate che contengano istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali (articolo 12).
L’attribuzione della qualifica di “agente” o “ufficiale di Polizia giudiziaria” non rientra tra le disposizioni della normativa dell’Unione, ma discende dall’articolo 57 del codice di procedura penale, per cui è a questa fonte che è necessario fare riferimento. In via del tutto generale, la designazione in qualità di “veterinario ufficiale” non comporta automaticamente l’attribuzione della qualifica di “ufficiale di polizia giudiziaria”.

Ispezione, monitoraggio, sorveglianza e campionamento

Rispetto al regolamento (CE) 882/04, alcune definizioni non sono stare riproposte nel regolamento (UE) 2017/625. Scompaiono così le definizioni di monitoraggio, sorveglianza e campionamento, mentre l’ispezione, non riproposta tra le definizioni, trova una sua dignitosa collocazione all’articolo 14 – “Metodi e tecniche dei controlli ufficiali” – che ne riprende il ruolo nell’ambito dei controlli ufficiali. Il campionamento viene pure citato allo stesso articolo 14 tra i metodi del controllo ufficiale e la definizione di “campione” è riportata all’articolo 2 del regolamento (CE) 2073/05.
Nel caso di questi metodi e strumenti del controllo ufficiale, il legislatore comunitario ha quindi ritenuto non necessario riproporne le definizioni ormai considerate come patrimonio comune e consolidato delle autorità competenti (il significato dei due termini può comunque essere recuperato dalle definizioni che ne venivano date nel regolamento (CE) 882/04. Non così per la definizione di “audit”, che viene riproposta anche nel regolamento (UE) 2017/625, anche perché l’accezione che viene data a questo termine, come già ripreso in queste pagine, differisce da quella attribuita dalle norme della serie ISO.

Operatore e persona fisica o giuridica

Il campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 è molto più ampio di quello definito dal precedente regolamento (CE) 882/04 e include ambiti che non sono di stretta competenza del settore alimentare (ad esempio, l’immissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, i mangimi e la salute degli animali, non limitatamente a quelli coinvolti nella produzione degli alimenti, le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari). Più che di controlli sul settore alimentare, il nuovo regolamento disciplina quindi tutto il settore “agroalimentare”, per cui, correttamente, il termine “operatore (economico) del settore alimentare è stato sostituto dal più generico “operatore”, così da includere nel perimetro di tale denominazione una più ampia platea di soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche, coinvolti a vario titolo nella “filiera agroalimentare”.

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