L’attività prospettata nel quesito, sulla base delle informazioni fornite, appare classificabile come un deposito di prodotti preimballati per conto terzi, con annessi servizi di decongelamento, etichettatura e trasporto al consumatore finale.
Di conseguenza, ai fini della normativa in materia di sicurezza alimentare, per poter operare lo stabilimento in esame sarà soggetto alla procedura di “registrazione” (notifica sanitaria) ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004.
Ad avviso dello scrivente, quanto sopra vale anche nel caso in cui l’attività abbia ad oggetto i prodotti di origine animale per i quali l’allegato III del regolamento (CE) 853/2004 stabilisce requisiti specifici di igiene (ad esempio: carni, latte e uova), che normalmente imporrebbero di esperire la più gravosa procedura di “riconoscimento”, ai sensi dell’articolo 4 di quest’ultimo regolamento.
Come stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni con l’accordo 253/CSR del 17 dicembre 2009, infatti, sono «esclusi dal riconoscimento i depositi frigorifero ed i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all’origine e che non svolgono attività di commercializzazione con altri Paesi comunitari o con Paesi terzi». Mentre le attività di “trasporto” sono espressamente escluse ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004.
Al fine di veder registrato il proprio stabilimento, l’operatore dovrà predisporre e presentare all’ASL territorialmente competente l’apposito modulo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il modulo è adottato a livello regionale, recependo il modello approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni con accordo 77/CU del 6 luglio 2017.
Nella compilazione del modulo, dovrà quindi essere marcata la voce corrispondente alla tipologia di attività svolta nello stabilimento.
Nel caso in esame, ad avviso dello scrivente, le voci più adeguate dovrebbero essere “deposito alimenti e bevande conto terzi in regime di temperatura controllata” e “trasporto di alimenti e bevande conto terzi in regime di temperatura controllata”. Non si ritiene, invece, che le attività accessorie di decongelamento e di etichettatura debbano comportare modifiche nella classificazione.
Ad ogni modo, tutte le attività svolte dall’impresa, compreso il decongelamento e l’etichettatura, andranno dettagliatamente descritte nell’ambito della relazione tecnica che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla SCIA.