Spiedini di crostacei, molluschi e pesci, consigliabile apporre in etichetta la dichiarazione nutrizionale

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 4/2021

Secondo l’allegato V del regolamento (UE) 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per «i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti». Se preparo uno spiedino di prodotti ittici (non trasformati, perché solo tagliati) composto da crostacei (gambero), molluschi cefalopodi (seppia) e pesci (salmone), è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale in etichetta? Pesci, molluschi e crostacei fanno parte di “una sola categoria di ingredienti” ossia quella dei prodotti ittici oppure sono da considerare ingredienti appartenenti a categorie diverse (ovvero categoria pesci, categoria crostacei e categoria molluschi)?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011 prevede che una serie di alimenti, elencati nel successivo allegato V, siano esentati dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale, a meno che quest’ultima non sia specificamente richiesta da altre norme europee (si cita, ad esempio, l’articolo 7 del regolamento (CE) 1924/2006, che rende comunque obbligatoria la dichiarazione nei casi in cui venga formulato un claim nutrizionale o salutistico).
Per quanto rileva nella presente sede, tra gli alimenti esentati dalla dichiarazione nutrizionale rientrano anche – secondo il punto 1 del citato allegato V – «i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti».
Per meglio comprendere la portata di tale previsione, occorre fare riferimento alla nozione di “prodotti non trasformati” contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) 852/2004 – al quale rinvia l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 1169/2011.
Devono quindi considerarsi “non trasformati” i «prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati». Va ulteriormente precisato che per “trattamento” si intende «qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti» (lettera m) del medesimo articolo 2 del regolamento (UE) 852/2004).
Il regolamento (UE) 1169/2011 non fornisce, invece, alcuna indicazione utile a definire e distinguere, in modo chiaro e certo, le singole “categorie di ingredienti”. Né ad oggi si rinvengono chiarimenti al riguardo da parte della giurisprudenza.
Con specifico riferimento agli alimenti oggetto del quesito, è possibile richiamare solo la circolare emanata dal Ministero dello Sviluppo economico il 5 dicembre 2016, che riporta alcune risposte pervenute dalla Commissione europea sull’interpretazione del regolamento (UE) 1169/2011. In particolare, tale documento al paragrafo 11 precisa che, nella deroga di cui al punto 1 dell’allegato V, «possono ricomprendersi i preparati ittici congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo che sono ottenuti tramite pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e decongelati».
Ad una prima lettura, il testo della suddetta circolare sembrerebbe supportare la tesi secondo cui, ai fini dell’esenzione in esame, siano considerati come un’unica “categoria di ingredienti” anche gli assemblaggi di prodotti ittici diversi.
A ben vedere, tuttavia, la circolare si esprime con termini piuttosto equivoci, posto che sia la nozione di “assemblaggio” che quella di “prodotti ittici” non trovano specifica definizione nell’ambito della normativa europea.
Va tenuto conto, inoltre, che il citato documento ministeriale non ha alcuna valenza giuridica vincolante. Peraltro, esso proviene dal Ministero dello Sviluppo economico e, dunque, non esprime la posizione dell’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento (UE) 1169/2011, che si identifica invece nel Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (come stabilito dall’articolo 26 del decreto legislativo 231/2017).
Tali considerazioni inducono ad assumere un approccio di maggior cautela. A parere di chi scrive, infatti, fino a quando non emergeranno parametri interpretativi certi, per prevenire eventuali contestazioni sarebbe più opportuno considerare come “categorie di ingredienti” distinte, rispettivamente, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici.
Di conseguenza, nel caso prospettato nel quesito (spiedini di crostacei, molluschi cefalopodi e pesci), il consiglio dello scrivente è quello di apporre, precauzionalmente, la dichiarazione nutrizionale.

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