Il magazzinaggio e trasporto di carni avicunicole per la fornitura a supermercati non richiede il riconoscimento

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 4/2021

Un’attività di distribuzione che approvvigiona supermercati utilizzando piattaforme di stoccaggio e veicoli per la consegna e priva di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 può commercializzare carni avicunicole eviscerate contenute in casse di cartone o plastica (così ricevute dai produttori), etichettate singolarmente, ma non sigillate?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il regolamento (CE) 853/2004, all’articolo 4, dispone che «gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del presente regolamento possono operare solo se l’autorità competente li ha riconosciuti».
Le carni di pollame e di lagomorfi (ossia, di conigli, lepri e roditori) rientrano tra i prodotti disciplinati dall’allegato III del regolamento. Quindi, in linea di principio, esse devono essere trattate all’interno di stabilimenti previamente riconosciuti.
Un’eccezione è tuttavia prevista per il commercio al dettaglio, da intendersi come «la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso» (definizione stabilita dall’articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) 178/2002).
L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) 853/2004, infatti, esclude espressamente il commercio al dettaglio dal proprio campo di applicazione e quindi anche dall’obbligo di riconoscimento.
In particolare, tale eccezione riguarda tutte le attività di commercio al dettaglio che sono dirette alla vendita al consumatore finale. Quando, invece, le attività di commercio al dettaglio sono volte a fornire i prodotti ad altri operatori del settore alimentare, la deroga opera solo nei seguenti casi, indicati dal medesimo paragrafo 5, lettera b):

• «quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell’allegato III»;
• «quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta».

Alla luce delle disposizioni innanzi illustrate, il mero “magazzinaggio e trasporto” di carni avicunicole per la fornitura a supermercati – a parere di chi scrive – dovrebbe potersi ricondurre alle attività di commercio al dettaglio escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 e, quindi, non soggette al riconoscimento previsto dal suo articolo 4.
Ciò a prescindere dal fatto che i contenitori ove sono riposte le carni siano stati sigillati all’origine dai produttori. Le disposizioni richiamate, infatti, non contengono alcun riferimento ai prodotti sigillati o preimballati.
In tal senso si è espressa anche la Commissione UE nell’ambito della “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) 853/2004 in materia d’igiene degli alimenti d’origine animale” del 16 febbraio 2009, confermando che “i depositi frigorifero utilizzati nelle operazioni di commercio all’ingrosso, che concretamente si limitano al trasporto e al magazzinaggio, non hanno bisogno di essere riconosciuti, pur essendo soggetti alle prescrizioni in materia di temperatura” (paragrafo 4.4).
Per completezza, va riferito che le Linee guida italiane all’applicazione del regolamento CE 853/2004, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 253/CSR del 17 dicembre 2009, forniscono un’interpretazione più ambigua della disposizione europea, considerando “esclusi dal riconoscimento i depositi frigorifero ed i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all’origine”.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, il riferimento ai prodotti “confezionati o imballati all’origine” contenuto nelle Linee guida italiane va inteso in senso a-tecnico, volto solo a chiarire che lo stabilimento non potrà effettuare alcun riconfezionamento dei prodotti, dovendo limitarsi alle attività di magazzinaggio e trasporto. Le Linee guida, difatti, non utilizzano il termine tecnico “preimballati”, né richiedono espressamente la previa sigillatura delle confezioni. Peraltro, va rimarcato che il parere fornito dalla Conferenza Stato-Regioni è un atto giuridicamente non vincolante, che, in quanto tale, non potrebbe in alcun modo introdurre un requisito ulteriore, non previsto dalla norma europea in esame.

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