Detenzione in magazzino di merce non rispondente a quanto dichiarato: è tentativo di frode in commercio

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Cassazione penale, sentenza n. 37310 del 13 settembre 2023 (udienza del 5 luglio 2023 – riferimenti normativi: articoli 56 e 515 del Codice penale)

Configura il tentativo di frode in commercio anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all’ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti, allorquando presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione sia detenuta merce con false indicazioni di provenienza destinata non al consumatore finale, ma ad utilizzatori commerciali intermedi.

In occasione dell’ispezione dell’organo di controllo presso un deposito di olio furono rinvenuti due silos contenenti numerosi quintali di olio vergine di oliva di provenienza greca, mentre nel punto vendita al dettaglio annesso erano detenute latte da 3 e 5 litri contenenti tale prodotto, ma con l’etichetta: “olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia. 100% italiano”. L’imputato fu quindi condannato per tentata frode commerciale alla pena di due mesi di reclusione, poi sostituita con la corrispondente pena pecuniaria. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione argomentando, da una parte, che il reato non sussisteva, poiché non qualsiasi difformità del prodotto rispetto a quanto dichiarato lo integra, bensì soltanto la mancanza di caratteristiche essenziali; dall’altra, che non era comunque integrata la fattispecie sotto il profilo del tentativo, poiché non vi era ancora stato alcun contatto negoziale con un qualche acquirente.
La Cassazione non ha neppure risposto esplicitamente alla prima obiezione, dando per presupposto che, all’evidenza, quello della provenienza dell’olio dalla Grecia piuttosto che dall’Italia era un aspetto essenziale. Si è, invece, concentrata sul secondo profilo, che ha da sempre costituito terreno interpretativo controverso.
Il tentativo punibile consiste in una condotta idonea e univocamente diretta alla commissione del reato. Dal momento che la frode di cui all’articolo 515 del Codice penale si “consuma” con la consegna ad altri di una cosa per un’altra, si è in passato sostenuto che la mera detenzione della merce in magazzino o al limite anche nel locale di vendita, ma senza che sia già iniziato un rapporto contrattuale con un terzo, non costituisce tentativo punibile. La Corte adotta, invece, l’orientamento contrario, ormai da lungo tempo consolidato in giurisprudenza, e conferma la condanna, tanto più che le latte di olio con l’etichetta mendace erano esposte in vendita. Aggiunge una notazione interessante: non è necessario che l’offerta in vendita sia rivolta al consumatore finale, potendo essere diretta anche ad altri commercianti, come nel caso del grossista.
Osserviamo che non è stato contestato dal pubblico ministero (anche) la violazione dell’articolo 517 del Codice penale (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”), reato che concorre con quello di cui all’articolo 515 del Codice penale. Infatti, nella specie vi era anche una violazione della disciplina del “made in Italy” di cui all’articolo 4 della legge 350/2003, precisamente del comma 49 quater (introdotto dalla legge 134/2012).
Il comma 49 prevede l’applicazione dell’articolo 517 del Codice penale in caso di importazione, esportazione a fini di commercializzazione ovvero commercializzazione o commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine relative all’italianità del prodotto. Il comma 49 bis (introdotto dalla legge 166/2009) prevede, invece, un illecito amministrativo (punito pesantemente con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro) per i prodotti alimentari. Peraltro, deroga della deroga, quando si tratti di olio di oliva vergine (come nel nostro caso) si torna alla sanzione penale ai sensi dell’articolo 517 del Codice penale (comma 49 quater). Si noti che in questo caso il reato è già consumato con il compimento di atti che secondo i principi generali del Codice penale costituirebbero tentativo.

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