I verbali degli ispettori di un organismo, quantunque privato, di tutela di una Dop sono atti pubblici di fede privilegiata, il cui contenuto può essere eccepito soltanto attraverso il procedimento incidentale della querela di falso, previsto dal codice di procedura civile.
Siamo ancora nell’ambito dei controlli sui prodotti a denominazione d’origine protetta, nella specie parliamo di Parmigiano Reggiano. Orbene, a seguito di attività ispettiva di un organismo di controllo erano state rilevate delle violazioni del disciplinare di produzione in quanto erano state introdotte nell’azienda controllata dei capi di bestiame provenienti da altri allevamenti senza il rispetto della relativa disciplina della quarantena ed era stato, inoltre, accertato che l’azienda aveva conferito il proprio latte non conforme alla produzione di forme di formaggio, perciò escluse dalla marchiatura. Tali irregolarità avevano condotto alla comminatoria di una “osservazione” e di una “non conformità”, poi impugnate dall’impresa oggetto di accertamento.
I giudici amministrativi osservano che l’adempimento delle prescrizioni del disciplinare è assicurata su un duplice livello:
• a monte, attraverso l’autocontrollo dell’Osa;
• a valle, attraverso il controllo ufficiale, al quale possono esser designati organismi privati, autorizzati dal Ministero, come appunto accaduto nel caso di specie.
Rammenta, poi, che in presenza di non conformità lieve, corrispondente a “carente soddisfacimento di un requisito ossia l’inadempienza ad aspetti non sostanziali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione della documentazione aziendale e dell’applicazione del disciplinare”, viene contestata una “osservazione”, con richiesta di adeguamento nei confronti del produttore. Viceversa, ricorre una “non conformità” o una “non conformità grave” allorché si riscontri una “anomalia che presuppone il mancato soddisfacimento di un requisito ossia l’inadempienza ad aspetti sostanziali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione della documentazione aziendale e dell’applicazione del disciplinare”, con conseguente esclusione dal circuito di qualità.
Al di là delle specifiche motivazioni in fatto che hanno portato il Consiglio a respingere l’impugnazione, paiono di maggiore interesse alcune puntualizzazioni incidentali.
Innanzitutto, si precisa che gli organismi di controllo delle Dop sono riconducibili all’esercizio privato di pubbliche funzioni relative alla tutela dell’interesse pubblico alla genuinità e lealtà del mercato alimentare e dell’interesse del consumatore, sostituendosi allo Stato, su sua autorizzazione, in suoi compiti essenziali in materia di tutela dell’alimentazione. Di conseguenza, i provvedimenti emananti dai suoi ispettori hanno la natura di atti pubblici di fede privilegiata, facenti piena prova dei fatti ivi accertati ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile. Pertanto, il loro contenuto può essere messo in discussione soltanto attraverso lo strumento giudiziale della querela di falso (non proposta nel caso di specie, sicché i fatti rilevati nei verbali ispettivi dovevano considerarsi pienamente acclarati e indiscutibili). Tra l’altro, si può aggiungere, quando gli ispettori del Consorzio di Tutela individuino una fattispecie di reato, essi assumono a tutti gli effetti la posizione di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, con tutto quanto ne consegue ai sensi del codice di procedura penale (come, ad esempio, informativa alla Procura della Repubblica, potere di sequestro penale o preventivo).
D’altro canto, il giudizio di impugnazione davanti al giudice amministrativo (come in questo caso) resta autonomo dal procedimento conclusosi con provvedimento ministeriale in sede di autotutela. Di modo che l’eventuale archiviazione con cui si concluda (come nella specie) quel procedimento non è idonea a condizionare favorevolmente la posizione dell’appellante nel giudizio. Ne discendeva che doveva ritenersi provato che nessun capo di bestiame oggetto di contestazione da parte degli ispettori era stato separato correttamente dagli altri presenti in allevamento e che la destinazione del latte prodotto dalle bovine in oggetto era stato destinato al conferimento in caseificio per la produzione del formaggio e non esclusivamente all’alimentazione dei vitelli, come preteso dalla difesa. Con l’ulteriore conclusione che si doveva ritenere inficiata la qualità, come definita dal disciplinare della Dop, delle forme escluse dal circuito riservato.
Conclude il Consiglio di Stato, citando la giurisprudenza già formatasi in materia, che “la sanzione pecuniaria disciplinata dalla legge 689 del 1981 costituisce reazione dell’ordinamento alla violazione di un precetto cui è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria ed è inflitta nell’esercizio di un potere punitivo avente ad oggetto condotte, come avviene quando decide il giudice penale”.
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I verbali degli ispettori degli organismi di controllo, anche privati, possono essere messi in discussione solo con la querela di falso
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1377 dell’8 febbraio 2023 (riferimento normativo: regolamento (CE) 510/2006)
I verbali degli ispettori di un organismo, quantunque privato, di tutela di una Dop sono atti pubblici di fede privilegiata, il cui contenuto può essere eccepito soltanto attraverso il procedimento incidentale della querela di falso, previsto dal codice di procedura civile.
Siamo ancora nell’ambito dei controlli sui prodotti a denominazione d’origine protetta, nella specie parliamo di Parmigiano Reggiano. Orbene, a seguito di attività ispettiva di un organismo di controllo erano state rilevate delle violazioni del disciplinare di produzione in quanto erano state introdotte nell’azienda controllata dei capi di bestiame provenienti da altri allevamenti senza il rispetto della relativa disciplina della quarantena ed era stato, inoltre, accertato che l’azienda aveva conferito il proprio latte non conforme alla produzione di forme di formaggio, perciò escluse dalla marchiatura. Tali irregolarità avevano condotto alla comminatoria di una “osservazione” e di una “non conformità”, poi impugnate dall’impresa oggetto di accertamento.
I giudici amministrativi osservano che l’adempimento delle prescrizioni del disciplinare è assicurata su un duplice livello:
• a monte, attraverso l’autocontrollo dell’Osa;
• a valle, attraverso il controllo ufficiale, al quale possono esser designati organismi privati, autorizzati dal Ministero, come appunto accaduto nel caso di specie.
Rammenta, poi, che in presenza di non conformità lieve, corrispondente a “carente soddisfacimento di un requisito ossia l’inadempienza ad aspetti non sostanziali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione della documentazione aziendale e dell’applicazione del disciplinare”, viene contestata una “osservazione”, con richiesta di adeguamento nei confronti del produttore. Viceversa, ricorre una “non conformità” o una “non conformità grave” allorché si riscontri una “anomalia che presuppone il mancato soddisfacimento di un requisito ossia l’inadempienza ad aspetti sostanziali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione della documentazione aziendale e dell’applicazione del disciplinare”, con conseguente esclusione dal circuito di qualità.
Al di là delle specifiche motivazioni in fatto che hanno portato il Consiglio a respingere l’impugnazione, paiono di maggiore interesse alcune puntualizzazioni incidentali.
Innanzitutto, si precisa che gli organismi di controllo delle Dop sono riconducibili all’esercizio privato di pubbliche funzioni relative alla tutela dell’interesse pubblico alla genuinità e lealtà del mercato alimentare e dell’interesse del consumatore, sostituendosi allo Stato, su sua autorizzazione, in suoi compiti essenziali in materia di tutela dell’alimentazione. Di conseguenza, i provvedimenti emananti dai suoi ispettori hanno la natura di atti pubblici di fede privilegiata, facenti piena prova dei fatti ivi accertati ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile. Pertanto, il loro contenuto può essere messo in discussione soltanto attraverso lo strumento giudiziale della querela di falso (non proposta nel caso di specie, sicché i fatti rilevati nei verbali ispettivi dovevano considerarsi pienamente acclarati e indiscutibili). Tra l’altro, si può aggiungere, quando gli ispettori del Consorzio di Tutela individuino una fattispecie di reato, essi assumono a tutti gli effetti la posizione di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, con tutto quanto ne consegue ai sensi del codice di procedura penale (come, ad esempio, informativa alla Procura della Repubblica, potere di sequestro penale o preventivo).
D’altro canto, il giudizio di impugnazione davanti al giudice amministrativo (come in questo caso) resta autonomo dal procedimento conclusosi con provvedimento ministeriale in sede di autotutela. Di modo che l’eventuale archiviazione con cui si concluda (come nella specie) quel procedimento non è idonea a condizionare favorevolmente la posizione dell’appellante nel giudizio. Ne discendeva che doveva ritenersi provato che nessun capo di bestiame oggetto di contestazione da parte degli ispettori era stato separato correttamente dagli altri presenti in allevamento e che la destinazione del latte prodotto dalle bovine in oggetto era stato destinato al conferimento in caseificio per la produzione del formaggio e non esclusivamente all’alimentazione dei vitelli, come preteso dalla difesa. Con l’ulteriore conclusione che si doveva ritenere inficiata la qualità, come definita dal disciplinare della Dop, delle forme escluse dal circuito riservato.
Conclude il Consiglio di Stato, citando la giurisprudenza già formatasi in materia, che “la sanzione pecuniaria disciplinata dalla legge 689 del 1981 costituisce reazione dell’ordinamento alla violazione di un precetto cui è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria ed è inflitta nell’esercizio di un potere punitivo avente ad oggetto condotte, come avviene quando decide il giudice penale”.
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