Cassazione civile, sentenza n. 8496 del 28 maggio 2012 (riferimenti normativi: l. 164/1992, artt. 13 e 28)
Costituisce l’illecito depenalizzato di cui all’art. 28 della legge n. 164 del 1992 la produzione e commercializzazione di vini con l’utilizzo della denominazione protetta Doc qualora non siano state preventivamente compiute le analisi chimico-fisiche e l’esame organolettico di cui all’art. 13 della legge citata.
Il settore vitivinicolo è notoriamente di grandissima importanza economica per il nostro Paese sia a livello di domanda interna che di esportazione. È altrettanto noto che gli interessi dei consumatori e degli stessi produttori di questo mercato sono protetti da una fitta serie di regole stringenti, in particolare per i prodotti a denominazione protetta, la cui normativa base è costituita ancora oggi dalla legge n. 164 del 1992. Il rispetto di tali regole è ciò che garantisce ai consumatori la qualità del prodotto acquistato e ai produttori di non essere vittima di concorrenza sleale.
Il caso portato all’attenzione della Corte suprema ha riguardato l’opposizione alla sanzione amministrativa di oltre € 86.000 per avere prodotto 2.729 litri di vino Doc denominato “Malvasia di Bosa” in assenza della prescritta preventiva analisi chimico-fisica ed organolettica, come stabilito dall’art. 13, l. 164/1992 (la cui violazione è sanzionata dal successivo art. 28).
Il primo motivo di impugnazione da parte del produttore è stata la asserita non conformità della normativa nazionale a quella comunitaria, rappresentata in particolare dal regolamento CE 1493/1999. Infatti, secondo il ricorrente la disciplina comunitaria sarebbe improntata alla tutela contro la produzione di vini che non abbiano le caratteristiche richieste da un punto di vista sostanziale, tralasciando invece le condotte prive di lesività in quanto puramente formali, tra le quali evidentemente sarebbe nell’ottica difensiva la pura mancanza in sé della effettuazione delle analisi.
Per disattendere questo argomento alla Corte è bastato ricordare che il regolamento comunitario, mentre fissa alcune caratteristiche minime valide per tutti gl Stati membri, stabilisce altresì all’art. 57 che in aggiunta ad esse gli Stati possono prevederne ulteriori e più severe per i vini di qualità (tra cui rientrano i vini liquorosi, categoria a cui appartiene la malvasia).
Nel contempo la Corte ha respinto la richiesta della difesa di rimettere alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale della corretta interpretazione del regolamento comunitario sopra menzionato, in quanto essa non dà luogo a incertezze.
Il ricorrente lamentava, inoltre, la presunzione – accordata dalla legge sui vini – di destinazione al commercio di prodotti enologici imbottigliati, anche se ancora detenuti nello stabilimento di produzione, eccependone la contrarietà all’art. 24 della Costituzione relativo al diritto di difesa.
L’eccezione è stata giudicata manifestamente infondata in quanto – si è detto – tale presunzione corrisponde alla regola di comune esperienza secondo cui se l’imbottigliamento è avvenuto ed è assicurato dalla chiusura di garanzia è perché il prodotto è pronto per la vendita.
L’ultima obiezione sollevata contro la decisione sanzionatoria ha riguardato l’asserita legittimità di procedere alle analisi a campione anche successivamente all’imbottigliamento in base al d.m. 25 luglio 2003.
Anche questa censura è stata cassata dalla Corte. Infatti, è chiaro l’art. 13 della l. 164/1992 nel disporre l’obbligo delle analisi chimico-fisiche e dell’esame organolettico «nella fase della produzione», conseguendone che in mancanza il prodotto non può fregiarsi della Doc. Diverso il caso, invece, di vini spumanti o di vini destinati a invecchiare in piccole botti, per i quali effettivamente è prevista la effettuazione di analisi a campione anche dopo l’imbottigliamento.
Va ricordato che le fattispecie ricomprese nell’art. 28, l. 164/1992 costituivano reato anteriormente alla loro depenalizzazione per effetto del d.lgs. 507/1999. Ci si può, però, chiedere se il caso oggetto della sentenza in commento, che è rimasto confinato nell’ambito della sanzione amministrativa, potesse essere qualificato anche come delitto di frode commerciale.
Più di un dubbio affiora in positivo.
Probabilmente il caso non rientra nell’ambito dell’art. 517-quater cod. pen., poiché questo sanziona l’alterazione o la contraffazione della denominazione protetta, condotta diversa da quella contestata nel nostro caso. Può difficile, invece, non immaginare che il fatto possa ricadere nell’applicazione dell’art. 515 del codice penale.
Per esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che risponde di frode in commercio il produttore che non abbia rispettato il disciplinare di una certa Doc, perfino quando non sono stati rispettati i limiti quantitativi di prodotto consentiti.
Orbene, non pare diverso il caso di chi non osservi l’obbligo di preventiva analisi, poiché questa è una condizione per l’uso della Doc. Se il prodotto viene commercializzato come Doc il consumatore viene tratto in inganno sulla qualità legale del prodotto, ergo la frode.
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Commercio di vini Doc, quando le analisi chimico-fisiche non sono state effettuate
Cassazione civile, sentenza n. 8496 del 28 maggio 2012 (riferimenti normativi: l. 164/1992, artt. 13 e 28)
Costituisce l’illecito depenalizzato di cui all’art. 28 della legge n. 164 del 1992 la produzione e commercializzazione di vini con l’utilizzo della denominazione protetta Doc qualora non siano state preventivamente compiute le analisi chimico-fisiche e l’esame organolettico di cui all’art. 13 della legge citata.
Il settore vitivinicolo è notoriamente di grandissima importanza economica per il nostro Paese sia a livello di domanda interna che di esportazione. È altrettanto noto che gli interessi dei consumatori e degli stessi produttori di questo mercato sono protetti da una fitta serie di regole stringenti, in particolare per i prodotti a denominazione protetta, la cui normativa base è costituita ancora oggi dalla legge n. 164 del 1992. Il rispetto di tali regole è ciò che garantisce ai consumatori la qualità del prodotto acquistato e ai produttori di non essere vittima di concorrenza sleale.
Il caso portato all’attenzione della Corte suprema ha riguardato l’opposizione alla sanzione amministrativa di oltre € 86.000 per avere prodotto 2.729 litri di vino Doc denominato “Malvasia di Bosa” in assenza della prescritta preventiva analisi chimico-fisica ed organolettica, come stabilito dall’art. 13, l. 164/1992 (la cui violazione è sanzionata dal successivo art. 28).
Il primo motivo di impugnazione da parte del produttore è stata la asserita non conformità della normativa nazionale a quella comunitaria, rappresentata in particolare dal regolamento CE 1493/1999. Infatti, secondo il ricorrente la disciplina comunitaria sarebbe improntata alla tutela contro la produzione di vini che non abbiano le caratteristiche richieste da un punto di vista sostanziale, tralasciando invece le condotte prive di lesività in quanto puramente formali, tra le quali evidentemente sarebbe nell’ottica difensiva la pura mancanza in sé della effettuazione delle analisi.
Per disattendere questo argomento alla Corte è bastato ricordare che il regolamento comunitario, mentre fissa alcune caratteristiche minime valide per tutti gl Stati membri, stabilisce altresì all’art. 57 che in aggiunta ad esse gli Stati possono prevederne ulteriori e più severe per i vini di qualità (tra cui rientrano i vini liquorosi, categoria a cui appartiene la malvasia).
Nel contempo la Corte ha respinto la richiesta della difesa di rimettere alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale della corretta interpretazione del regolamento comunitario sopra menzionato, in quanto essa non dà luogo a incertezze.
Il ricorrente lamentava, inoltre, la presunzione – accordata dalla legge sui vini – di destinazione al commercio di prodotti enologici imbottigliati, anche se ancora detenuti nello stabilimento di produzione, eccependone la contrarietà all’art. 24 della Costituzione relativo al diritto di difesa.
L’eccezione è stata giudicata manifestamente infondata in quanto – si è detto – tale presunzione corrisponde alla regola di comune esperienza secondo cui se l’imbottigliamento è avvenuto ed è assicurato dalla chiusura di garanzia è perché il prodotto è pronto per la vendita.
L’ultima obiezione sollevata contro la decisione sanzionatoria ha riguardato l’asserita legittimità di procedere alle analisi a campione anche successivamente all’imbottigliamento in base al d.m. 25 luglio 2003.
Anche questa censura è stata cassata dalla Corte. Infatti, è chiaro l’art. 13 della l. 164/1992 nel disporre l’obbligo delle analisi chimico-fisiche e dell’esame organolettico «nella fase della produzione», conseguendone che in mancanza il prodotto non può fregiarsi della Doc. Diverso il caso, invece, di vini spumanti o di vini destinati a invecchiare in piccole botti, per i quali effettivamente è prevista la effettuazione di analisi a campione anche dopo l’imbottigliamento.
Va ricordato che le fattispecie ricomprese nell’art. 28, l. 164/1992 costituivano reato anteriormente alla loro depenalizzazione per effetto del d.lgs. 507/1999. Ci si può, però, chiedere se il caso oggetto della sentenza in commento, che è rimasto confinato nell’ambito della sanzione amministrativa, potesse essere qualificato anche come delitto di frode commerciale.
Più di un dubbio affiora in positivo.
Probabilmente il caso non rientra nell’ambito dell’art. 517-quater cod. pen., poiché questo sanziona l’alterazione o la contraffazione della denominazione protetta, condotta diversa da quella contestata nel nostro caso. Può difficile, invece, non immaginare che il fatto possa ricadere nell’applicazione dell’art. 515 del codice penale.
Per esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che risponde di frode in commercio il produttore che non abbia rispettato il disciplinare di una certa Doc, perfino quando non sono stati rispettati i limiti quantitativi di prodotto consentiti.
Orbene, non pare diverso il caso di chi non osservi l’obbligo di preventiva analisi, poiché questa è una condizione per l’uso della Doc. Se il prodotto viene commercializzato come Doc il consumatore viene tratto in inganno sulla qualità legale del prodotto, ergo la frode.
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