Per “frode tossica” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale in tema di
tutela degli alimenti, previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 283 del 1962,
insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un
pericolo per la salute del consumatore, da accertarsi in concreto.
Decisione piuttosto stravagante quella emessa dal giudice di
primo grado di un tribunale trentino e giustamente annullata dalla Cassazione in
quanto per nulla conforme ai principi di diritto sostanziale e processuale,
almeno su un punto essenziale, quale quello del riconoscimento nella specie
dell’esistenza della figura della “frode tossica”. Da quanto si apprende dalla
motivazione della sentenza il titolare di un albergo di una località montana era
stato condannato a causa della detenzione di alimenti in cattivo stato di
conservazione, alterati e insudiciati ai sensi degli art 5, lett. b e d, e 6
della l. 283/1962. E fin qui nulla di strano. La stranezza nasceva dal fatto di
avere ritenuto sussistente l’ipotesi aggravata della cosiddetta “frode tossica o
comunque dannosa”, che comporta l’esclusione di diritto dai benefici di legge
(sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna), oltre alla
facoltà di infliggere la severissima pena accessoria della chiusura “definitiva”
dello stabilimento o dell’esercizio e della revoca del provvedimento
amministrativo che autorizza l’attività. È, dunque, evidente che tali
conseguenze non possono discendere che da una corretta e ponderata valutazione
della effettiva sussistenza della ipotesi aggravata. Prima ancora, però, occorre
che tale fattispecie sia stata contestata dall’accusa. In proposito, occorre
ricordare che nessuno può essere condannato per un fatto che non abbia formato
oggetto di una precisa contestazione, altrimenti verrebbe leso il diritto
dell’imputato di difendersi su quello specifico punto. Secondo la giurisprudenza
non occorre che il fatto in questione sia stato consacrato in un formale
addebito, inteso come puntuale riferimento normativo (ossia il richiamo alla
specifica disposizione della legge penale che lo contempla), purché, però, esso
sia comunque ricompreso nel capo di imputazione come precisa descrizione della
condotta. Non è perciò necessario che il capo d’imputazione contenga la dicitura
esplicativa “frode tossica” o il rinvio all’art. 6, c. 5 della l. 283/1962 (che
tratta della “frode tossica”). Esso, però, non potrà mancare di descrivere gli
effetti dell’azione vietata in termini di pericolosità o addirittura dannosità
per la salute dei prodotti alimentari commercializzati o somministrati. Nulla di
tutto ciò era contenuto nell’addebito in ordine al quale l’imputato riportò
condanna, limitandosi lo stesso a fare riferimento ad alimenti in cattivo stato
di conservazione, in stato di alterazione e insudiciati, caratteristiche tutte
che di per sé non implicano alcun pericolo per la salute (se non in senso
assolutamente generico). Nessun elemento, viceversa, rimandava a un qualche
rischio per la salute che in concreto potesse derivare dalla assunzione di
quegli alimenti. Già solo sotto questo profilo (processuale) la sentenza di
primo grado andava cassata. D’altra parte, sul piano sostanziale, mancava del
tutto la prova che gli alimenti detenuti presso l’albergo, quantunque non
conformi alla normativa vigente, fossero anche concretamente pericolosi, essendo
mancata qualsiasi analisi di laboratorio (assolutamente necessaria in questi
casi) che lo certificasse. La Corte ha infatti ricordato che per “frode tossica”
deve intendersi quel fatto che abbia attitudine a determinare una intossicazione
del consumatore o comunque un pericolo di danno per la sua salute, da provare in
concreto. Semmai, un aspetto che la sentenza della Cassazione accenna solo di
sfuggita e che è, questo sì, oggetto di controversia con la dottrina, è se
l’attitudine pericolosa o dannosa della sostanza alimentare debba anche
presentarsi in forma fraudolenta o meno. Orbene, normalmente la giurisprudenza
non insiste molto su questo caratteristica, e di fatto di regola non la
richiede, mentre la dottrina è in genere più attenta a questo aspetto, che
deriva da una interpretazione letterale della disposizione, enfatizzando il
significato che si può estrapolare dal termine “frode”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.G., nato il (OMISSIS);
Avverso la
Sentenza Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, emessa il
17/12/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in
pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il
Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso
per Annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di
Trento, sezione distaccata di Cavalese, con sentenza emessa il 17/12/07
dichiarava M.G. colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5,
lett. b) e lett. d), e lo condannava alla pena di _ 20.000, 00 di ammenda;
disponeva altresì la chiusura definitiva dell’esercizio e la revoca della
licenza.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione
dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente
esponeva:
1. che era stata ritenuta sussistente l’aggravante di cui alla L.
n. 283 del 1962, art. 6, comma 4, senza che la stessa fosse stata contestata nel
capo di imputazione; con conseguente violazione del principio del
contraddittorio; di cui all’art. 522 c.p.p., comma 2;
2. che nella
fattispecie non ricorreva la predetta aggravante, non essendo stata accertata la
nocività degli alimenti rinvenuta nell’ispezione del 05/01/07;
3. che mancava
l’elemento soggettivo del reato in riferimento alla citata aggravante L. n. 283
del 1962, ex art. 6, comma 3;
4. che la decisione impugnata non era
congruamente motivata nè in ordine alla sussistenza della predetta aggravante nè
in relazione alle pene accessorie di chiusura definitiva dell’esercizio e di
revoca della licenza, L. n. 283 del 1962, ex art. 12 bis.
Tanto dedotto il
ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della
Cassazione, nella pubblica udienza del 05/02/09, ha chiesto l’annullamento con
rinvio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di cui in
motivazione.
In via preliminare va precisato che il ricorso proposto da M. G.
non attiene alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in ordine
alle contravvenzioni contestate e di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett.
b) e lett. d), bensì alla sussistenza della circostanza aggravante della frode
tossica di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, comma 4, ed al conseguente
trattamento sanzionatorio.
Tanto premesso si rileva che nella fattispecie è
stato contestato a M.G. il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., e L. n. 283 del
1962, art. 5, lett. b) e lett. d), perchè in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, in qualità di titolare dell’albergo “(OMISSIS)”, deteneva svariati
alimenti destinati alla somministrazione in cattivo stato di conservazione,
nonchè in stato di alterazione ed insudiciati; il tutto come analiticamente
indicato nel capo di imputazione in ordine a fatti accertati il
(OMISSIS).
Così precisati i termini essenziali della vicenda in esame, si
osserva in primo luogo che l’aggravante o comunque la previsione legislativa di
cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, penultimo comma, non risulta contestata
formalmente nel capo di imputazione, nel quale non viene indicata la citata
previsione legislativa.
Detta aggravante, va aggiunto, non risulta contestata
neanche materialmente nella narrativa dei fatti contestati
all’imputato.
Invero, nel capo di imputazione vengono elencate una serie di
circostanze indicative del fatto che gli alimenti in questione versavano in
cattivo stato di conservazione, erano insudiciate ed erano custodite in precarie
condizioni di igiene; non si fa tuttavia riferimento alcuno ad effetti
intossicanti o pericolosi per la salute accertati in concreto. Nè risulta che
siano stati eseguiti esami di laboratorio da cui siano emersi effetti
intossicanti o comunque elementi determinanti un pericolo concreto di danno alla
salute.
Al riguardo va ribadito ed affermato in diritto che, per frode
tossica o comunque dannosa, deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale
previsto nella L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6, insidioso per sè stesso o
produttivo di effetti insidiosi, dal quale derivi un’attitudine della sostanza a
produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del
consumatore da accertarsi in concreto (Giurisprudenza consolidata Cass. Sez. 6^
Sent. n. 1375 del 16/11/1967; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 5911 del
15/06/81).
Orbene siffatta circostanza aggravante non risulta contestata nè
formalmente, nè materialmente nei confronti dell’imputato con conseguente
nullità, ex art. 606 c.p.p., lett. c) e b), della sentenza impugnata, per quanto
attiene alla ritenuta aggravante della frode tossica nonchè per quanto attiene
al conseguente trattamento sanzionatorio. Va annullata, pertanto, la sentenza
del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, in data 17/12/07, con
rinvio al predetto Tribunale di Trento per un nuovo esame quanto al trattamento
sanzionatorio; il tutto in ordine alla misura della pena principale, ai benefici
di legge ed alle pene accessorie.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza
impugnata limitatamente alla ritenuta frode tossica, con rinvio al Tribunale di
Trento quanto alla determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 5
febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009
Home » Quando si commette una “frode tossica”
Quando si commette una “frode tossica”
Cassazione penale, Sezione III, sezione n. 13535 del 27 marzo 2009 (udienza del 5 febbraio 2009 – riferimenti normativi: artt. 5 e 6 della l. 283/1962)
Per “frode tossica” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale in tema di
tutela degli alimenti, previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 283 del 1962,
insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un
pericolo per la salute del consumatore, da accertarsi in concreto.
Decisione piuttosto stravagante quella emessa dal giudice di
primo grado di un tribunale trentino e giustamente annullata dalla Cassazione in
quanto per nulla conforme ai principi di diritto sostanziale e processuale,
almeno su un punto essenziale, quale quello del riconoscimento nella specie
dell’esistenza della figura della “frode tossica”. Da quanto si apprende dalla
motivazione della sentenza il titolare di un albergo di una località montana era
stato condannato a causa della detenzione di alimenti in cattivo stato di
conservazione, alterati e insudiciati ai sensi degli art 5, lett. b e d, e 6
della l. 283/1962. E fin qui nulla di strano. La stranezza nasceva dal fatto di
avere ritenuto sussistente l’ipotesi aggravata della cosiddetta “frode tossica o
comunque dannosa”, che comporta l’esclusione di diritto dai benefici di legge
(sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna), oltre alla
facoltà di infliggere la severissima pena accessoria della chiusura “definitiva”
dello stabilimento o dell’esercizio e della revoca del provvedimento
amministrativo che autorizza l’attività. È, dunque, evidente che tali
conseguenze non possono discendere che da una corretta e ponderata valutazione
della effettiva sussistenza della ipotesi aggravata. Prima ancora, però, occorre
che tale fattispecie sia stata contestata dall’accusa. In proposito, occorre
ricordare che nessuno può essere condannato per un fatto che non abbia formato
oggetto di una precisa contestazione, altrimenti verrebbe leso il diritto
dell’imputato di difendersi su quello specifico punto. Secondo la giurisprudenza
non occorre che il fatto in questione sia stato consacrato in un formale
addebito, inteso come puntuale riferimento normativo (ossia il richiamo alla
specifica disposizione della legge penale che lo contempla), purché, però, esso
sia comunque ricompreso nel capo di imputazione come precisa descrizione della
condotta. Non è perciò necessario che il capo d’imputazione contenga la dicitura
esplicativa “frode tossica” o il rinvio all’art. 6, c. 5 della l. 283/1962 (che
tratta della “frode tossica”). Esso, però, non potrà mancare di descrivere gli
effetti dell’azione vietata in termini di pericolosità o addirittura dannosità
per la salute dei prodotti alimentari commercializzati o somministrati. Nulla di
tutto ciò era contenuto nell’addebito in ordine al quale l’imputato riportò
condanna, limitandosi lo stesso a fare riferimento ad alimenti in cattivo stato
di conservazione, in stato di alterazione e insudiciati, caratteristiche tutte
che di per sé non implicano alcun pericolo per la salute (se non in senso
assolutamente generico). Nessun elemento, viceversa, rimandava a un qualche
rischio per la salute che in concreto potesse derivare dalla assunzione di
quegli alimenti. Già solo sotto questo profilo (processuale) la sentenza di
primo grado andava cassata. D’altra parte, sul piano sostanziale, mancava del
tutto la prova che gli alimenti detenuti presso l’albergo, quantunque non
conformi alla normativa vigente, fossero anche concretamente pericolosi, essendo
mancata qualsiasi analisi di laboratorio (assolutamente necessaria in questi
casi) che lo certificasse. La Corte ha infatti ricordato che per “frode tossica”
deve intendersi quel fatto che abbia attitudine a determinare una intossicazione
del consumatore o comunque un pericolo di danno per la sua salute, da provare in
concreto. Semmai, un aspetto che la sentenza della Cassazione accenna solo di
sfuggita e che è, questo sì, oggetto di controversia con la dottrina, è se
l’attitudine pericolosa o dannosa della sostanza alimentare debba anche
presentarsi in forma fraudolenta o meno. Orbene, normalmente la giurisprudenza
non insiste molto su questo caratteristica, e di fatto di regola non la
richiede, mentre la dottrina è in genere più attenta a questo aspetto, che
deriva da una interpretazione letterale della disposizione, enfatizzando il
significato che si può estrapolare dal termine “frode”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.G., nato il (OMISSIS);
Avverso la
Sentenza Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, emessa il
17/12/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in
pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il
Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso
per Annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di
Trento, sezione distaccata di Cavalese, con sentenza emessa il 17/12/07
dichiarava M.G. colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5,
lett. b) e lett. d), e lo condannava alla pena di _ 20.000, 00 di ammenda;
disponeva altresì la chiusura definitiva dell’esercizio e la revoca della
licenza.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione
dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente
esponeva:
1. che era stata ritenuta sussistente l’aggravante di cui alla L.
n. 283 del 1962, art. 6, comma 4, senza che la stessa fosse stata contestata nel
capo di imputazione; con conseguente violazione del principio del
contraddittorio; di cui all’art. 522 c.p.p., comma 2;
2. che nella
fattispecie non ricorreva la predetta aggravante, non essendo stata accertata la
nocività degli alimenti rinvenuta nell’ispezione del 05/01/07;
3. che mancava
l’elemento soggettivo del reato in riferimento alla citata aggravante L. n. 283
del 1962, ex art. 6, comma 3;
4. che la decisione impugnata non era
congruamente motivata nè in ordine alla sussistenza della predetta aggravante nè
in relazione alle pene accessorie di chiusura definitiva dell’esercizio e di
revoca della licenza, L. n. 283 del 1962, ex art. 12 bis.
Tanto dedotto il
ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della
Cassazione, nella pubblica udienza del 05/02/09, ha chiesto l’annullamento con
rinvio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di cui in
motivazione.
In via preliminare va precisato che il ricorso proposto da M. G.
non attiene alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in ordine
alle contravvenzioni contestate e di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett.
b) e lett. d), bensì alla sussistenza della circostanza aggravante della frode
tossica di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, comma 4, ed al conseguente
trattamento sanzionatorio.
Tanto premesso si rileva che nella fattispecie è
stato contestato a M.G. il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., e L. n. 283 del
1962, art. 5, lett. b) e lett. d), perchè in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, in qualità di titolare dell’albergo “(OMISSIS)”, deteneva svariati
alimenti destinati alla somministrazione in cattivo stato di conservazione,
nonchè in stato di alterazione ed insudiciati; il tutto come analiticamente
indicato nel capo di imputazione in ordine a fatti accertati il
(OMISSIS).
Così precisati i termini essenziali della vicenda in esame, si
osserva in primo luogo che l’aggravante o comunque la previsione legislativa di
cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, penultimo comma, non risulta contestata
formalmente nel capo di imputazione, nel quale non viene indicata la citata
previsione legislativa.
Detta aggravante, va aggiunto, non risulta contestata
neanche materialmente nella narrativa dei fatti contestati
all’imputato.
Invero, nel capo di imputazione vengono elencate una serie di
circostanze indicative del fatto che gli alimenti in questione versavano in
cattivo stato di conservazione, erano insudiciate ed erano custodite in precarie
condizioni di igiene; non si fa tuttavia riferimento alcuno ad effetti
intossicanti o pericolosi per la salute accertati in concreto. Nè risulta che
siano stati eseguiti esami di laboratorio da cui siano emersi effetti
intossicanti o comunque elementi determinanti un pericolo concreto di danno alla
salute.
Al riguardo va ribadito ed affermato in diritto che, per frode
tossica o comunque dannosa, deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale
previsto nella L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6, insidioso per sè stesso o
produttivo di effetti insidiosi, dal quale derivi un’attitudine della sostanza a
produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del
consumatore da accertarsi in concreto (Giurisprudenza consolidata Cass. Sez. 6^
Sent. n. 1375 del 16/11/1967; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 5911 del
15/06/81).
Orbene siffatta circostanza aggravante non risulta contestata nè
formalmente, nè materialmente nei confronti dell’imputato con conseguente
nullità, ex art. 606 c.p.p., lett. c) e b), della sentenza impugnata, per quanto
attiene alla ritenuta aggravante della frode tossica nonchè per quanto attiene
al conseguente trattamento sanzionatorio. Va annullata, pertanto, la sentenza
del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, in data 17/12/07, con
rinvio al predetto Tribunale di Trento per un nuovo esame quanto al trattamento
sanzionatorio; il tutto in ordine alla misura della pena principale, ai benefici
di legge ed alle pene accessorie.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza
impugnata limitatamente alla ritenuta frode tossica, con rinvio al Tribunale di
Trento quanto alla determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 5
febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009
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