In assenza dei “protocolli tecnici” ministeriali di valutazione del rischio
per l’agrobiodiversità e per i sistemi agrari, è legittimo il provvedimento
regionale di diniego dell’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati per finalità diverse dalla loro messa in
commercio.
Una società operante nel settore delle energie
alternative e produttrice di bio-combustibili richiedeva al ministero
dell’Ambiente l’autorizzazione alla sperimentazione avente per oggetto
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (ogm)
per finalità di ricerca. Il ministero declinava l’istanza obiettando che erano
ancora in via di definizione i “protocolli tecnici” in base ai quali la domanda
sarebbe potuta essere presentata e valutata.
L’impresa si rivolgeva allora
alla Regione Lombardia, proponendo analoga domanda di installazione della
produzione sperimentale in un certo sito ubicato in provincia di Mantova. La
Regione, però, rispondeva che in assenza dei “protocolli tecnici” non era in
grado di prendere nemmeno in considerazione la domanda stessa.
È proprio
contro quest’ultimo diniego che l’impresa si rivolgeva al Tribunale
amministrativo regionale, lamentando il mancato rispetto da parte della
normativa nazionale della disciplina comunitaria che, a detta del ricorrente,
non aveva previsto delle regole tecniche, che sarebbero dunque state introdotte
abusivamente nell’ordinamento interno.
Prima di passare al merito della
causa, il tribunale ha fatto una panoramica della normativa comunitaria e
nazionale in materia. È stato così ricordato che la direttiva 2001/18/CEE, nel
ridisciplinare la materia della emissione deliberata di ogm sia per l’immissione
in commercio che per finalità diverse (come, per esempio, la ricerca), si fonda
sulla tutela preventiva (principio di precauzione) della salute umana e
dell’ambiente. In estrema sintesi, tale tutela è garantita da una procedura di
autorizzazione da parte delle autorità preposte (nel nostro ordinamento
l’autorità nazionale competente è il ministero dell’Ambiente).
A tal fine
l’interessato deve effettuare una “notifica” della domanda, in cui tra l’altro
deve essere esposta una valutazione (scientificamente fondata) dei rischi
derivanti dalla emissione di ogm per la salute e l’ambiente, diretti o
indiretti, immediati o differiti, successivamente sottoposta all’autorità
pubblica per la verifica della accettabilità del rischio.
La direttiva
comunitaria è stata recepita dal legislatore nazionale con il d.lgs. 224/2003.
Per quanto qui interessa maggiormente, va ricordato che tra le informazioni che
debbono completare la notifica vanno ricomprese quelle attinenti alla
“valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare” in conformità a determinate prescrizioni previste dal decreto.
La legge demanda poi alla decretazione ministeriale l’enucleazione delle
predette regole tecniche. Orbene, i “protocolli tecnici” necessari a individuare
le caratteristiche della specie geneticamente modificata considerata, le
modalità operative e le misure da adottare all’atto della emissione deliberata
di ogm a tutela della agrobiodiversità, protocolli la cui attuazione era stata
demandata al ministero delle Politiche agricole, non erano stati ancora emanati.
Proprio per questo motivo, la Regione aveva ritenuto di non potersi pronunciare
sulla domanda di autorizzazione alla coltivazione ogm. Di qui la doglianza
dell’impresa.
Secondo quest’ultima, la negatoria era illegittima in quanto,
secondo la normativa vigente, la mancanza di “protocolli tecnici” non avrebbe
potuto condizionare negativamente il rilascio dell’autorizzazione. Per contro,
il TAR ha ribadito che i suddetti protocolli costituiscono l’indefettibile
presupposto di qualsiasi valutazione tecnica sull’ammissibilità della domanda,
di modo che senza di essi la Regione correttamente non aveva potuto far altro
che rigettarla.
D’altra parte, avverte il TAR, la previsione dei “protocolli
tecnici” non va in contrasto con la normativa comunitaria, poiché essi mirano
alla stessa funzione di tutela della salute e dell’ambiente, che è il fondamento
della disciplina in materia. Di conseguenza, non poteva essere accolta la
richiesta del ricorrente di disapplicare il d.lgs. 224/2003, cosa che sarebbe
stata possibile solo ove esso avesse derogato abusivamente alla normativa
comunitaria.
La risposta appare giuridicamente ineccepibile. Il ritardo,
politicamente colpevole, nella predisposizione dei “protocolli tecnici” è
un’altra storia.
Home » OGM, no a emissione nell’ambiente senza ‘protocolli tecnici’
OGM, no a emissione nell’ambiente senza ‘protocolli tecnici’
Tar Lombardia, sentenza n. 2150 del 21/04/2009 (riferimenti normativi: d.lgs. 224/2003)
In assenza dei “protocolli tecnici” ministeriali di valutazione del rischio
per l’agrobiodiversità e per i sistemi agrari, è legittimo il provvedimento
regionale di diniego dell’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati per finalità diverse dalla loro messa in
commercio.
Una società operante nel settore delle energie
alternative e produttrice di bio-combustibili richiedeva al ministero
dell’Ambiente l’autorizzazione alla sperimentazione avente per oggetto
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (ogm)
per finalità di ricerca. Il ministero declinava l’istanza obiettando che erano
ancora in via di definizione i “protocolli tecnici” in base ai quali la domanda
sarebbe potuta essere presentata e valutata.
L’impresa si rivolgeva allora
alla Regione Lombardia, proponendo analoga domanda di installazione della
produzione sperimentale in un certo sito ubicato in provincia di Mantova. La
Regione, però, rispondeva che in assenza dei “protocolli tecnici” non era in
grado di prendere nemmeno in considerazione la domanda stessa.
È proprio
contro quest’ultimo diniego che l’impresa si rivolgeva al Tribunale
amministrativo regionale, lamentando il mancato rispetto da parte della
normativa nazionale della disciplina comunitaria che, a detta del ricorrente,
non aveva previsto delle regole tecniche, che sarebbero dunque state introdotte
abusivamente nell’ordinamento interno.
Prima di passare al merito della
causa, il tribunale ha fatto una panoramica della normativa comunitaria e
nazionale in materia. È stato così ricordato che la direttiva 2001/18/CEE, nel
ridisciplinare la materia della emissione deliberata di ogm sia per l’immissione
in commercio che per finalità diverse (come, per esempio, la ricerca), si fonda
sulla tutela preventiva (principio di precauzione) della salute umana e
dell’ambiente. In estrema sintesi, tale tutela è garantita da una procedura di
autorizzazione da parte delle autorità preposte (nel nostro ordinamento
l’autorità nazionale competente è il ministero dell’Ambiente).
A tal fine
l’interessato deve effettuare una “notifica” della domanda, in cui tra l’altro
deve essere esposta una valutazione (scientificamente fondata) dei rischi
derivanti dalla emissione di ogm per la salute e l’ambiente, diretti o
indiretti, immediati o differiti, successivamente sottoposta all’autorità
pubblica per la verifica della accettabilità del rischio.
La direttiva
comunitaria è stata recepita dal legislatore nazionale con il d.lgs. 224/2003.
Per quanto qui interessa maggiormente, va ricordato che tra le informazioni che
debbono completare la notifica vanno ricomprese quelle attinenti alla
“valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare” in conformità a determinate prescrizioni previste dal decreto.
La legge demanda poi alla decretazione ministeriale l’enucleazione delle
predette regole tecniche. Orbene, i “protocolli tecnici” necessari a individuare
le caratteristiche della specie geneticamente modificata considerata, le
modalità operative e le misure da adottare all’atto della emissione deliberata
di ogm a tutela della agrobiodiversità, protocolli la cui attuazione era stata
demandata al ministero delle Politiche agricole, non erano stati ancora emanati.
Proprio per questo motivo, la Regione aveva ritenuto di non potersi pronunciare
sulla domanda di autorizzazione alla coltivazione ogm. Di qui la doglianza
dell’impresa.
Secondo quest’ultima, la negatoria era illegittima in quanto,
secondo la normativa vigente, la mancanza di “protocolli tecnici” non avrebbe
potuto condizionare negativamente il rilascio dell’autorizzazione. Per contro,
il TAR ha ribadito che i suddetti protocolli costituiscono l’indefettibile
presupposto di qualsiasi valutazione tecnica sull’ammissibilità della domanda,
di modo che senza di essi la Regione correttamente non aveva potuto far altro
che rigettarla.
D’altra parte, avverte il TAR, la previsione dei “protocolli
tecnici” non va in contrasto con la normativa comunitaria, poiché essi mirano
alla stessa funzione di tutela della salute e dell’ambiente, che è il fondamento
della disciplina in materia. Di conseguenza, non poteva essere accolta la
richiesta del ricorrente di disapplicare il d.lgs. 224/2003, cosa che sarebbe
stata possibile solo ove esso avesse derogato abusivamente alla normativa
comunitaria.
La risposta appare giuridicamente ineccepibile. Il ritardo,
politicamente colpevole, nella predisposizione dei “protocolli tecnici” è
un’altra storia.
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