Prodotti fitosanitari, iscrizione sostanza attiva clorotalonil

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Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, Sezione VI, sentenza del 7 ottobre 2009, causa T-420/05

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta
Sezione),

Nella causa T 420/05,
Vischim Srl, con sede in Cesano
Maderno, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata
dai sigg. B. Doherty e L. Parpala, in qualità di agenti,
convenuta,
avente
ad oggetto una domanda di annullamento, per quanto attiene all’iscrizione della
sostanza attiva clorotalonil, della direttiva della Commissione 16 settembre
2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/414/CEE per
includervi il clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato
metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51), una domanda di annullamento del
rapporto di riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 def. del 14
febbraio 2005), una domanda di dichiarazione di carenza e una domanda di
risarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta
Sezione),

composto dai sigg. A. W. H. Meij, presidente, F. Dehousse e V. Vadapalas
(relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre
2008,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Contesto normativo

(OMISSIS)

In diritto

1. Sulla domanda di annullamento della direttiva impugnata
per quanto riguarda la specificazione del clorotalonil
Sull’adeguamento della
domanda di annullamento
50 Con la sua memoria del 20 luglio 2007 la
ricorrente mira a sostituire il primo capo delle sue conclusioni presentate nel
ricorso con una domanda volta all’annullamento dell’art. 2, secondo comma, e
dell’art. 3, n. 1, della direttiva impugnata o, in alternativa, all’annullamento
della direttiva impugnata nella sua interezza. Inoltre, essa indica che qualora
il Tribunale decida di respingere le nuove conclusioni in quanto irricevibili,
essa manterrà ferme le conclusioni formulate nel suo ricorso.
51 La
Commissione argomenta che le conclusioni del 20 luglio 2007 costituiscono motivi
nuovi, irricevibili a norma dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

52 Occorre ricordare che la specificazione del clorotalonil, di cui alla
direttiva impugnata, è stata sostituita dalla specificazione modificata
introdotta dalla direttiva 2006/76.
53 Secondo una giurisprudenza costante,
quando un atto impugnato è sostituito, nel corso del giudizio, da un atto avente
lo stesso oggetto, questo va considerato un elemento nuovo che consente al
ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi, ossia di estendere le
sue conclusioni e le sue difese iniziali all’ulteriore atto o di presentare
ulteriori conclusioni o difese contro di essa (sentenza della Corte 3 marzo
1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 8, e sentenza
del Tribunale 3 febbraio 2000, cause riunite T 46/98 e T 151/98,
CCRE/Commissione, Racc. pag. II 167, punto 33).
54 Orbene, nella specie, le
nuove conclusioni presentate dalla ricorrente non sono dirette contro l’atto
ulteriore, ossia la direttiva 2006/76, che peraltro ha formato oggetto di un
ricorso distinto (causa T 380/06). Esse mirano, sotto un altro profilo,
all’annullamento parziale o totale della direttiva impugnata, già oggetto delle
conclusioni formulate nel ricorso. Trattandosi, pertanto, di motivi nuovi
fondati su elementi, di diritto o di fatto, rivelati durante il procedimento,
occorre considerarli come irricevibili in applicazione dell’art. 48, n. 2, del
regolamento di procedura.
55 Atteso quanto precede, occorre respingere le
nuove conclusioni della ricorrente del 20 luglio 2007 e pronunciarsi sulle
conclusioni formulate nel ricorso.

Sulla ricevibilità

Sull’interesse ad
agire

56 La Commissione fa valere che la modifica della specificazione del
clorotalonil, risultante dall’adozione della direttiva 2006/76, ha fatto venir
meno l’interesse della ricorrente ad agire per l’annullamento della direttiva
impugnata.
57 La ricorrente conferma che il suo prodotto è conforme alla
specificazione del clorotalonil, introdotta dalla direttiva 2006/76, ma sostiene
che la specificazione definita dalla direttiva impugnata ha prodotto effetti
giuridici che sussistono nonostante la sua modifica e che giustificano il
mantenimento del suo interesse ad agire. Essa precisa, a tal riguardo, che le
autorizzazioni dei suoi prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil sono state
revocate in vari Stati membri.
58 Occorre ricordare che, secondo una
giurisprudenza costante, un interesse all’annullamento di un atto sussiste solo
se l’annullamento dell’atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze
giuridiche (sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO
Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e sentenza del Tribunale 25 marzo
1999, causa T 102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II 753, punto 40).
59
Nella specie, va osservato che la direttiva impugnata, adottata il 16 settembre
2005 ed entrata in vigore il 1° marzo 2006, ha fatto obbligo agli Stati membri
di riesaminare le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti
clorotalonil entro il 31 agosto 2006. In base all’art. 3, n. 1, secondo comma,
della direttiva impugnata, tale riesame comportava, da un lato, la verifica del
rispetto delle condizioni d’iscrizione di detta sostanza nell’allegato I della
direttiva 91/414 e, dall’altro, il controllo dell’obbligo di possedere un
fascicolo, o di avere accesso ad un fascicolo, in osservanza dei requisiti di
cui all’allegato II della direttiva 91/414.
60 La specificazione contenuta
nella direttiva impugnata è stata sostituita dalla specificazione modificata
prevista dalla direttiva 2006/76. In forza del suo art. 2, primo comma,
quest’ultima doveva essere recepita dagli Stati membri retroattivamente entro il
31 agosto 2006, ossia alla data prevista dall’art. 3, n. 1, primo comma, della
direttiva impugnata per la revoca o la modifica delle autorizzazioni nazionali
esistenti che non sarebbero risultate conformi alle condizioni d’iscrizione del
clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414 previste dalla direttiva
impugnata. Per contro, detto effetto retroattivo della direttiva 2006/76 non si
estende alla data di entrata in vigore della direttiva impugnata e, di
conseguenza, non può fare venir meno le conseguenze giuridiche prodotte da
quest’ultima anteriormente al 31 agosto 2006.
61 Ne consegue che la direttiva
impugnata era idonea ad incidere sulla situazione giuridica della ricorrente in
quanto quest’ultima non era abilitata a far valere la conformità dei suoi
prodotti alle condizioni di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414
durante il periodo previsto dalla direttiva impugnata, destinato a consentire
agli interessati di prepararsi al riesame delle autorizzazioni nazionali.
62
Infine, va rilevato che la presente domanda di annullamento conserva se non
altro un interesse in quanto base per le richieste di risarcimento formulate
dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause
riunite C 68/94 e C 30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I 1375, punto
74, e giurisprudenza ivi citata).
63 Di conseguenza, si deve considerare che
la ricorrente abbia conservato un interesse ad agire riguardo alla presente
domanda di annullamento.
Sulla legittimazione ad agire della ricorrente

64 Nell’ambito del suo controricorso, la Commissione contesta la
ricevibilità delle presenti conclusioni invocando la natura legislativa della
direttiva impugnata nonché la mancanza di incidenza diretta ed individuale nei
confronti della ricorrente.
65 La ricorrente sostiene di essere legittimata
ad agire, in particolare, alla luce della sua partecipazione al procedimento di
valutazione del clorotalonil.
66 Va osservato che la direttiva impugnata
costituisce un atto di portata generale rivolto agli Stati membri.
67 A tal
proposito, sebbene l’art. 230, quarto comma, CE non riguardi espressamente la
ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o
giuridica riguardo ad una direttiva, emerge comunque dalla giurisprudenza che
quest’unica circostanza non è sufficiente per dichiarare irricevibili tali
ricorsi. Infatti, le istituzioni comunitarie non possono escludere la tutela
giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai singoli, con la sola
scelta della forma dell’atto di cui trattasi (sentenza del Tribunale 17 giugno
1998, causa T 135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II 2335, punto 63, e
ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T 223/01, Japan Tobacco e JT
International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II 3259, punto 28).
68
Inoltre, la portata generale dell’atto impugnato non esclude che esso possa
riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche.
In una siffatta ipotesi un atto comunitario può rivestire al contempo un
carattere generale e, nei confronti di taluni operatori economici, un carattere
decisionale (v. sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T 13/99, Pfizer
Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II 3305, punto 84, e causa T 70/99,
Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II 3495, punto 76, e giurisprudenza ivi
citata).
69 Va dunque esaminato se la direttiva impugnata incide sulla
situazione giuridica della ricorrente in modo individuale e diretto.
70 Per
quanto riguarda, anzitutto, l’incidenza individuale, va ricordato che il fatto
che una persona intervenga nel processo che conduce all’adozione di un atto
comunitario non è tale da contraddistinguere questa persona rispetto all’atto in
questione, a meno che la normativa comunitaria applicabile non le accordi
determinate garanzie procedurali (v. sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio,
cit., punto 101, e Alpharma/Consiglio, cit., punto 93, nonché la giurisprudenza
ivi citata).
71 A tal riguardo, va osservato che il procedimento di
valutazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, riguardante le
sostanze attive già presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica di
detta direttiva, conformemente alle modalità previste dall’art. 4, n. 1, del
regolamento n. 3600/92, è avviata tramite la notifica di un produttore
interessato. In forza dell’art. 6, n. 1, di detto regolamento, il notificante è
tenuto a sottoporre la pratica contenente i dati ai fini della valutazione della
sostanza attiva considerata. Dall’art. 7, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento,
emerge inoltre che esso è associato a varie tappe dell’esame della sua pratica e
che, a tale titolo, usufruisce di garanzie procedurali.
72 Di conseguenza,
occorre considerare che il notificante, avendo presentato la pratica e avendo
partecipato al procedimento di valutazione, è individualmente interessato
dall’atto della Commissione che pone fine al procedimento. A tal riguardo, egli
è altrettanto interessato dalla direttiva che autorizza la sostanza attiva a
determinate condizioni di quanto lo sarebbe da una decisione di rifiuto
dell’autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1° dicembre 1999,
cause riunite T 125/96 e T 152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione, Racc.
pag. II 3427, punto 168).
73 Nella specie, è pacifico che la ricorrente è uno
dei due notificanti che hanno presentato le pratiche e che hanno partecipato
alla valutazione del clorotalonil. Di conseguenza, essa è individualmente
interessata dalla direttiva impugnata per quanto riguarda il clorotalonil.
74
Per quanto riguarda, poi, l’incidenza diretta, quest’ultima richiede, in primo
luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla
situazione giuridica del ricorrente e, in secondo luogo, non lasci alcun potere
discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua
applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante
dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie
(sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C 386/96 P, Dreyfus/Commissione,
Racc. pag. I 2309, punto 43).
75 Nel caso di specie, con l’adozione della
direttiva impugnata, la Commissione ha posto fine alla valutazione del
clorotalonil decidendo di iscrivere tale sostanza attiva nell’allegato I della
direttiva 91/414, a talune condizioni connesse segnatamente al tenore massimo di
HCB.
76 In forza dell’art. 3, n. 1, della direttiva impugnata, gli Stati
membri avevano l’obbligo di riesaminare le autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti clorotalonil, verificando, entro il termine prescritto,
la loro conformità con le condizioni di iscrizione di detta sostanza
nell’allegato I della direttiva 91/414.
77 Va rilevato che la direttiva
impugnata, poiché prevede le condizioni di immissione del clorotalonil sul
mercato comunitario, produce effetti diretti sulla situazione giuridica della
ricorrente in quanto società produttrice di tale sostanza attiva. Inoltre, per
quanto concerne dette condizioni, previste dalla direttiva impugnata, l’azione
che gli Stati membri dovevano intraprendere aveva carattere puramente
automatico. In particolare, come ammesso dalla Commissione nella sua
controreplica, gli Stati membri non disponevano di alcun potere discrezionale in
merito al tenore massimo di HCB.
78 Occorre quindi considerare che, per
quanto riguarda detta condizione d’iscrizione, la direttiva impugnata incide
direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente e non lascia alcun
potere discrezionale agli Stati membri.
79 Da quanto precede emerge che la
ricorrente è legittimata a chiedere l’annullamento della direttiva impugnata per
quanto riguarda il clorotalonil.
Sulla domanda diretta alla riforma della
specificazione controversa
80 Per quanto riguarda la domanda formulata in
via alternativa dalla ricorrente, diretta a far sì che il Tribunale modifichi la
specificazione di cui alla direttiva impugnata, va ricordato che, nell’ambito
del controllo di legittimità fondato sull’art. 230 CE, non spetta al giudice
comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime
(sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T 155/04, SELEX Sistemi
Integrati/Commissione, Racc. pag. II 4797, punto 28). Di conseguenza, tale
domanda alternativa è irricevibile.
Nel merito
81 A sostegno della
presente domanda di annullamento della direttiva impugnata, la ricorrente
deduce, da una parte, tre motivi relativi al procedimento, vertenti, in primo
luogo, sull’esclusione della sua pratica dal procedimento di valutazione, in
secondo luogo, su irregolarità del procedimento dinanzi al comitato, in terzo
luogo, sulla violazione delle garanzie procedurali nonché del diritto di essere
sentiti e, dall’altra, tre motivi di merito, attinenti, rispettivamente alla
violazione dell’art. 5, della direttiva 91/414, alla violazione dell’art. 13
della direttiva 91/414 nonché alla violazione di taluni principi generali di
diritto comunitario.
Sul primo motivo vertente sulla presunta esclusione
della pratica della ricorrente dal procedimento di valutazione

Argomenti
delle parti

82 La ricorrente sostiene, anzitutto, che la Commissione l’ha
illegittimamente esclusa dal procedimento di valutazione del clorotalonil, da
una parte, non riconoscendole la qualità di «fornitore principale di dati» e,
dall’altra, escludendo i suoi dati e la specificazione del suo prodotto.
83
All’inizio del procedimento di valutazione, la ricorrente e la Syngenta
sarebbero state considerate dallo Stato membro relatore come «fornitori
principali di dati». Tale fatto sarebbe indicato nel rapporto di riesame.
Orbene, tramite questo stesso documento la ricorrente avrebbe appreso che, nel
corso della valutazione, era stato deciso di considerare unicamente la Syngenta
come «fornitore principale di dati». La ricorrente non sarebbe mai stata
informata di tale decisione né dei motivi della propria esclusione.
84
Orbene, la specificazione presentata dalla ricorrente sarebbe stata valutata
nell’ambito del procedimento e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere presa in
considerazione al momento dell’adozione della direttiva impugnata.
85 Dal
rapporto di valutazione predisposto dallo Stato membro relatore il 31 gennaio
2000 emergerebbe, infatti, che i prodotti della Syngenta e della ricorrente
sarebbero stati esaminati conformemente alle prescrizioni comunitarie e che i
risultati riscontrati erano in linea con tali prescrizioni. Il prodotto della
ricorrente sarebbe stato altresì esaminato al momento della valutazione inter
pares. Poiché erano state richieste informazioni supplementari, la ricorrente le
avrebbe fornite nel maggio 2002. Il 2 dicembre 2003, si sarebbe giunti alla
conclusione che essa soddisfaceva tale domanda di informazioni. Tale fatto
sarebbe confermato dalla tabella di valutazione del clorotalonil del 28 gennaio
2004 (documento di lavoro dei servizi della Commissione SANCO/4342/2000 rev. 1
3).
86 Inoltre, nel corso del procedimento, la ricorrente avrebbe sottoposto
numerosi studi, elencati nell’allegato IIIA del progetto del rapporto di
riesame. Tali studi relativi alla sua pratica non figurerebbero più nella
versione definitiva dell’allegato IIIA, datata 15 marzo 2005.
87 La
ricorrente sostiene al riguardo che la sua pratica è stata essenziale per la
valutazione. Dalla tabella di valutazione del 28 gennaio 2004 discenderebbe che
soltanto la ricorrente aveva presentato tutte le informazioni riguardanti la
specificazione del clorotalonil, in quanto la Syngenta doveva ancora trasmettere
la «differenza tra i due valori relativi al rendimento quantico» e ha
soddisfatto tale criterio soltanto «dopo un altro calcolo dei risultati della
Vischim». Pertanto, in ordine all’identità della sostanza attiva, la pratica
della Syngenta sarebbe stata completa soltanto in riferimento alla pratica della
ricorrente. Inoltre, taluni studi della ricorrente sarebbero stati citati, a
sostegno della valutazione scientifica, nell’allegato II, pag. 17, del rapporto
di riesame.
88 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Commissione, l’esame del clorotalonil non avrebbe potuto essere ultimato
unicamente in base alla pratica della Syngenta. Come emergerebbe dal punto 4.9
del documento redatto dallo Stato membro relatore nell’aprile 2004, la pratica
della Syngenta conteneva una lacuna per quanto riguarda l’eco-tossologia
relativa allo studio sul lombrico. In seguito, il valore «NOAEL»
(No-Observed-Adverse-Effect Level, livello senza effetto negativo visibile)
riguardava il punto «tossicità a lungo termine e carattere cancerogeno»,
indicato nell’allegato II del rapporto di riesame, sarebbe stato calcolato in
base allo studio sui ratti fornito dalla ricorrente.
89 Peraltro,
l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414
potrebbe essere fondata su una «compilazione» di dati presentati dai vari
notificanti, indipendentemente dalla questione se le loro pratiche individuali
fossero complete. Infatti, secondo un documento di lavoro dei servizi della
Commissione (documento SANCO/10435/2004 del 15 aprile 2005), gli «studi
accettabili che, presi isolatamente, non rispondono pienamente ad un requisito o
ad una preoccupazione particolare individuata nel contesto dell’iscrizione
nell’allegato I, ma contribuiscono insieme ad un approccio probatorio globale
(…) dovrebbero essere tutti inclusi [nel rapporto di riesame]».
90 Infine,
la ricorrente contesta la tesi della Commissione secondo cui, da maggio 2004 in
poi, la valutazione è proseguita unicamente in base alla pratica della Syngenta,
argomentando che, in tale data, la valutazione era già stata conclusa.
91 La
Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del
Tribunale

92 Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente denuncia la sua
presunta esclusione dal procedimento di valutazione in qualità di «fornitore
principale di dati» e critica il fatto che la valutazione, di cui trattasi, è
stata ultimata unicamente in base alla pratica della Syngenta, escludendo i dati
e la specificazione del clorotalonil contenuti nella sua pratica.
93 Per
quanto riguarda le modalità del procedimento considerato, va ricordato che,
conformemente all’art. 6 n. 1, del regolamento n. 3600/92, i notificanti devono,
individualmente o collettivamente, trasmettere allo Stato membro relatore le
pratiche contenenti i dati richiesti per la valutazione della sostanza attiva
notificata. In forza dell’art. 7, n. 2, del medesimo regolamento, lo Stato
membro relatore può invitare i notificanti ad apportare miglioramenti o
complementi alle loro pratiche.
94 Da tali disposizioni discende che,
nell’ambito del procedimento considerato, il notificante che ha sottoposto una
pratica individuale è tenuto a fornire tutti i dati necessari per la valutazione
della sostanza attiva notificata.
95 Nel caso di specie va osservato,
anzitutto, che il procedimento di valutazione, di cui trattasi, inizialmente
riguardava le pratiche sottoposte individualmente dalla ricorrente e dalla
Syngenta.
96 Infatti, secondo il punto 1 del rapporto di riesame, soltanto
questi due notificanti avevano presentato, tempestivamente, pratiche prive di
lacune sostanziali e sono stati considerati come i «fornitori principali di
dati». Dallo stesso documento emerge che nel corso della valutazione è stato
deciso di considerare unicamente la Syngenta come «fornitore principale di
dati».
97 Per quanto riguarda la qualifica della Syngenta e della ricorrente
come «fornitori principali di dati», va rilevato che detta nozione non è
contemplata dalla normativa applicabile, ma risulta dalla prassi della
Commissione. Di conseguenza, poiché la qualifica di «fornitore principale di
dati» nel corso della valutazione non può conferire al notificante interessato
uno status giuridico particolare, l’argomento della ricorrente vertente sul
presunto rifiuto di riconoscerle tale status durante tutto il procedimento di
valutazione è inconferente.
98 Per quanto concerne, poi, l’argomento della
ricorrente vertente sulla presunta esclusione della sua pratica, la Commissione
fa valere che nel corso della valutazione è emerso che la pratica della
ricorrente conteneva lacune importanti e conseguentemente, a partire da maggio
2004, è stato deciso di proseguire la valutazione unicamente in base alla
pratica della Syngenta. Di conseguenza, a parere della Commissione, la
valutazione del clorotalonil che ha preceduto l’adozione della direttiva
impugnata era fondata unicamente sulla pratica della Syngenta.
99 Si deve
constatare che dal documento predisposto dallo Stato membro relatore nell’aprile
2004, intitolato «Livello 4 – Richiesta di informazioni supplementari», allegato
dalla Commissione al controricorso, si evince che, in tale fase avanzata della
valutazione, la pratica della ricorrente conteneva ancora importanti lacune.

100 Come precisato dalla Commissione all’udienza, senza essere contestata su
tale punto dalla ricorrente, il documento di cui trattasi individua,
complessivamente, 42 studi mancanti nella pratica della ricorrente. Ad esempio,
per quanto riguarda la rubrica intitolata «Tossologia e metabolismo», tale
documento indica che la pratica della ricorrente non conteneva informazioni che
consentivano la determinazione del valore «[NOAEL] concernente gli effetti
sistemici», «informazioni sulla tossicità orale sub-acuta», «informazioni sulla
tossicità dei metaboliti», «dati sull’assorbimento cutaneo comparativo» e uno
«studio in vitro su pelle di ratto e pelle umana». Inoltre, lo Stato membro
relatore ha richiesto la realizzazione di studi sul campo riguardanti i vari
impieghi del clorotalonil nonché la presentazione di informazioni «riguardanti i
residui rimuovibili nel suolo», «sulla tossicità cutanea acuta del clorotalonil
500 g/l» e «sulla composizione esatta del clorotalonil 75 WG».
101 Inoltre,
nella sua risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito scritto posto dal
Tribunale, la ricorrente ammette di aver sottoposto allo Stato membro relatore i
dati individuati in tale documento soltanto tra il mese di luglio 2006 e il mese
di agosto 2007, ossia dopo l’adozione della direttiva impugnata.
102 Da tali
elementi risulta che, nell’ambito del procedimento di valutazione, la ricorrente
non aveva presentato una pratica contenente tutti i dati richiesti per la
valutazione del clorotalonil.
103 Tale constatazione non è inficiata dal
fatto che, all’inizio del procedimento, la pratica della ricorrente era
considerata come priva di lacune sostanziali e che essa è stata esaminata nel
rapporto di valutazione redatto dallo Stato membro relatore il 31 gennaio 2000,
nonché nell’ambito della valutazione inter pares, tra i mesi di marzo e di
settembre 2001.
104 Occorre osservare che le modalità del procedimento in
esame non esigono che una constatazione definitiva in merito alla completezza
della pratica venga effettuata all’inizio della valutazione. Di conseguenza,
nella specie, la constatazione iniziale secondo cui la pratica della ricorrente
non presentava «lacune sostanziali» non significava, come indicano parimenti i
termini prescelti, che la pratica fosse completa sotto ogni aspetto.
105 La
ricorrente non può trarre un argomento dal fatto che i riferimenti ai suoi dati
presentati durante la valutazione figuravano nell’allegato IIIA del progetto del
rapporto di riesame. Infatti, ai sensi del quarto ‘considerando’ e del n. 102
della tabella figurante in allegato della direttiva impugnata, la versione
definitiva del rapporto di riesame è stata elaborata il 15 febbraio 2005.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la valutazione in
parola è proseguita fino a detta data e non poteva essere considerata come
conclusa allo stadio del progetto del rapporto di riesame. Orbene, la mera
circostanza che i riferimenti ai dati della ricorrente erano stati inseriti in
detto progetto ma sono stati ritirati dalla versione definitiva del rapporto,
non è sufficiente a dimostrare che il suo rapporto fosse completo.
106
Occorre rilevare, poi, che la ricorrente non ha dimostrato che la pratica
dell’altro notificante era incompleta e, pertanto, che essa avrebbe dovuto
necessariamente essere integrata dai dati attinti dalla sua pratica.
107 Da
un lato, l’argomento della ricorrente secondo cui la sua pratica sarebbe stata
necessaria per dimostrare la conformità della pratica della Syngenta riguardante
i «valori relativi al rendimento quantico» è confutata dagli elementi presentati
dalla Commissione nella sua risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito posto
dal Tribunale secondo cui lo studio, di cui trattasi, della Syngenta è stato
accettato dallo Stato membro relatore a ricezione delle informazioni
supplementari.
108 Dall’altro lato, sebbene il rapporto di riesame faccia,
effettivamente, riferimento a taluni dati attinti dalla pratica della
ricorrente, ossia al valore NOAEL calcolato in base al suo studio sui ratti
nonché al suo studio sulla riproduzione e la crescita del lombrico citato
nell’allegato II di tale rapporto, si deve osservare che tale riferimento
incidentale ai dati presentati dalla ricorrente non dimostra che la pratica
dell’altro notificante non conteneva un’informazione esaustiva.
109 A tal
riguardo, nella sua risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito posto dal
Tribunale, la Commissione ha precisato, senza che la ricorrente abbia provato il
contrario, che la pratica della Syngenta conteneva informazioni equivalenti e
che i riferimenti ad un valore risultante dagli studi effettuati dalla
ricorrente non sono stati inclusi soltanto perché lo Stato membro relatore
riteneva che tale valore particolare fosse scientificamente più confacente. La
presentazione di studi complementari è stata inoltre richiesta a livello degli
Stati membri (punto 7 del rapporto di riesame).
110 Infine, si deve
respingere anche l’argomento della ricorrente secondo cui essa non era tenuta a
fornire l’informazione equivalente a quella presentata dalla Syngenta, poiché,
nell’ambito di un procedimento con più notificanti, la Commissione poteva
prendere in considerazione l’insieme dei dati ricavati dalle varie pratiche.
Infatti, pur supponendo che alla Commissione sia data una siffatta facoltà,
resta nondimeno il fatto che, come rilevato al punto 94 supra, qualora i
notificanti non presentino una pratica comune, spetta ad ogni notificante
accertarsi che la sua pratica individuale sia completa.
111 A tal riguardo,
durante l’udienza la ricorrente ha sostenuto che, nel 1998, essa aveva convenuto
con la Zeneca Agrochemicals che i dati presentati durante la valutazione da
ognuna di esse sarebbero considerati come rappresentanti il loro sforzo comune.

112 A sostegno di tale argomento, la ricorrente si riferisce, anzitutto,
alla lettera della Zeneca Agrochemicals del 16 aprile 1998 trasmessa allo Stato
membro relatore, allegata al ricorso, facente riferimento ad un incontro, il 24
febbraio 1998, tra la Zeneca Agrochemicals, essa stessa e lo Stato membro
relatore, nel corso del quale quest’ultimo aveva chiesto loro di fornire
commenti comuni.
113 Da tale lettera emerge che la Zeneca Agrochemicals
aveva chiesto allo Stato membro relatore di confermare per iscritto che soltanto
la ricorrente ed essa erano considerate come «detentrici principali di dati»
precisando che, in seguito a tale conferma, essa «contatterebbe [la ricorrente] per determinare quale sia la maniera appropriata di procedere in merito a questa
questione [relativa all’eventuale presentazione di commenti comuni]». Sebbene ne
discenda che la Zeneca Agrochemicals e la ricorrente avevano avviato accordi per
quanto riguarda la possibilità di presentare commenti comuni, la sola lettera in
causa non dimostra che esse avrebbero, di fatto, deciso di presentare dati
comuni.
114 La ricorrente si riferisce successivamente a due accordi da essa
conclusi con la Zeneca Agrochemicals il 18 giugno 1998 e l’8 luglio 1999, aventi
ad oggetto lo scambio di dati relativi al clorotalonil. Secondo la ricorrente,
in forza di tali accordi, qualsiasi commento presentato dalla Syngenta nel corso
della valutazione doveva essere considerato come un commento comune da parte
loro.
115 Orbene, senza che sia necessario pronunciarsi sulle conseguenze di
detti accordi, dedotti per la prima volta durante l’udienza e la cui validità,
secondo le spiegazioni della ricorrente stessa, non è stata riconosciuta dalla
Syngenta, va osservato che, come indicato dalla Commissione all’udienza, senza
essere contraddetta dalla ricorrente, gli accordi di cui trattasi non sono stati
sottoposti all’attenzione dello Stato membro relatore o del comitato.
116
Tale fatto è corroborato dalla mancanza di qualsiasi riferimento ad una
presentazione collettiva di dati nei documenti di valutazione dedotti dalle
parti nell’ambito delle loro memorie, in cui i dati presentati dalla Syngenta e
dalla ricorrente fanno oggetto di giudizi distinti.
117 Si deve dunque
considerare che la ricorrente non abbia dimostrato che i dati presentati da essa
stessa e dalla Syngenta avrebbero dovuto essere valutati come pratica comune,
rappresentante il loro sforzo collettivo. Di conseguenza, la ricorrente sostiene
a torto che, in forza della normativa applicabile, essa non era tenuta a fornire
l’informazione richiesta per la valutazione, atteso che un’informazione
equivalente sarebbe stata fornita dalla Syngenta.
118 Alla luce di quanto
precede, occorre considerare che la Commissione non abbia commesso irregolarità
procedurali procedendo alla valutazione del clorotalonil in base alla pratica
della Syngenta, escludendo i dati e la specificazione del clorotalonil figuranti
nella pratica presentata dalla ricorrente che non conteneva dati sufficienti.

119 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
Sul
secondo motivo vertente su presunte irregolarità del procedimento dinanzi al
comitato
– Argomenti delle parti
120 La ricorrente fa valere che il
comitato ha concluso il rapporto di riesame il 15 febbraio 2005 e, pertanto, non
avrebbe potuto approvare le modifiche di tale rapporto introdotte
successivamente, concernenti la specificazione del clorotalonil e il ritiro dei
riferimenti agli studi da essa sottoposti. Il progetto dell’ordine del giorno
del comitato del 15 aprile 2005 non farebbe alcun riferimento al rapporto di
riesame. Nella sua replica, la ricorrente sostiene che il progetto del rapporto
di riesame non è stato sottoposto al comitato tre settimane prima della riunione
del 15 febbraio 2005, in violazione delle regole del comitato.
121 La
Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del
Tribunale

122 La ricorrente sostiene essenzialmente che il rapporto di
riesame non è stato ultimato dal comitato nel modo dovuto, in quanto la versione
di tale rapporto, perfezionata dal comitato nella sua riunione del 15 febbraio
2005, sarebbe stata modificata in seguito.
123 Va ricordato che, ai sensi
dell’art. 7, n. 6, del regolamento n. 3600/92, come inserito dal regolamento n.
1199/97, « [l]a Commissione, qualora presenti un progetto di direttiva (…)
trasmette contestualmente le conclusioni dell’esame effettuato dal comitato,
sotto forma di un rapporto di riesame aggiornato di cui deve essere presa nota
nel verbale della riunione». Come indicato d’altronde nel quarto ‘considerando’
del regolamento n. 1199/97, «un progetto di direttiva o di decisione trasmesso
al comitato (…) comprese eventuali modificazioni apportate a seguito delle
consultazioni, deve essere direttamente collegato al rapporto e alla
raccomandazione elaborati dallo Stato membro relatore».
124 Occorre dunque
esaminare se, nel caso di specie, la Commissione abbia ottemperato al suo
obbligo di presentare al comitato, contestualmente con il progetto di direttiva,
il rapporto di riesame aggiornato, esponendo le conclusioni della valutazione
nel merito della misura proposta.
125 A tal riguardo, dagli argomenti delle
parti si evince che il testo del rapporto di riesame, presentato al comitato
durante la sua riunione del 15 febbraio 2005, è stato modificato in seguito a
tale riunione per quanto riguarda, in primo luogo, le condizioni di iscrizione
nell’allegato I della direttiva 91/414 connesse alla purezza del clorotalonil e,
in secondo luogo, il ritiro dei riferimenti agli studi presentati dalla
ricorrente. Infatti, l’allegato I di detto rapporto, che contiene la
specificazione del clorotalonil, benché sia datata 20 gennaio 2005, fa
riferimento alla specificazione della FAO adottata nel febbraio 2005. Inoltre,
il suo allegato IIIA, contenente l’elenco degli studi, è datato 15 marzo
2005.
126 La Commissione indica, a tal proposito, che le due modifiche in
questione, proposte dallo Stato membro relatore il 10 febbraio 2005, sono state
presentate al comitato durante la sua riunione del 15 febbraio 2005 e adottate
da quest’ultimo, ma sono state incorporate nel rapporto di riesame soltanto dopo
questa riunione.
127 Da tali precisazioni, che non sono state rimesse in
quesione dalla ricorrente, emerge che le modifiche, di cui trattasi, del
rapporto di riesame sono state presentate al comitato, il quale il 15 febbraio
2005 disponeva dunque di tutte le informazioni pertinenti.
128 Tale
considerazione non è inficiata dal fatto che il rapporto di riesame è stato
aggiornato soltanto dopo tale data per prendere in considerazione le modifiche
adottate dal comitato e che, di conseguenza, taluni allegati del rapporto di
riesame portano una data posteriore al 15 febbraio 2005.
129 Peraltro, come
emerge dal verbale di riunione del comitato del 15 aprile 2005, prodotto dalla
ricorrente, durante tale riunione quest’ultimo ha «preso atto» del «rapporto di
riesame modificato» riguardante il clorotalonil.
130 Per quanto concerne le
allegazioni della ricorrente riguardante il termine asseritamente troppo breve
per la presentazione dei documenti al comitato, tale motivo deve essere respinto
in quanto irricevibile, poiché la ricorrente non può invocare la violazione
delle norme procedurali istituite per proteggere gli interessi degli Stati
membri riuniti in seno al comitato (v., in tal senso e per analogia, sentenza
della Corte 13 settembre 2007, causa C 443/05 P, Common Market
Fertilizers/Commissione, Racc. pag. I 7209, punti 144 e 145).
131 Ad ogni
modo, dal regolamento interno adottato dal comitato conformemente all’art. 7
della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184,
pag. 23), emerge che sebbene, di norma, i documenti devono essere disponibili
quattordici giorni prima della riunione del comitato, possono essere proposte
modifiche entro un termine più breve e persino durante la riunione.
132 Da
quanto precede si evince che la ricorrente non ha dimostrato che il procedimento
dinanzi al comitato sarebbe stato irregolare.
133 Il presente motivo non può
dunque essere accolto.
Sul terzo motivo vertente sulla violazione delle
garanzie procedurali e del diritto di essere sentiti

Argomenti delle
parti

134 La ricorrente sostiene che lo Stato membro relatore e la
Commissione hanno violato le sue garanzie procedurali, escludendola da talune
riunioni e da scambi essenziali e non fornendole il controllo e il sostegno
previsti dal regolamento n. 3600/92, alla stregua di quanto sarebbe stato fatto
per la Syngenta.
135 Lo Stato membro relatore e la Commissione non avrebbero
provveduto affinché la ricorrente presenti la sintesi della sua pratica agli
altri Stati membri, non l’avrebbero consultata sul rapporto di valutazione, non
le avrebbero trasmesso i risultati della valutazione inter pares e non
l’avrebbero invitata alla riunione del 12 dicembre 2002 con la Syngenta.
136
La ricorrente afferma, facendo riferimento ai principi fondamentali di diritto
comunitario nonché alla giurisprudenza in materia di misure antidumping, che
nell’ambito del procedimento di cui trattasi essa beneficava dei diritti della
difesa e del diritto di essere sentita, che sono stati violati dalla
Commissione.
137 A tal riguardo, la ricorrente imputa alla Commissione, da
un lato, di averla esclusa dalle discussioni riguardanti la specificazione del
clorotalonil e segnatamente di aver preso in considerazione la specificazione
della FAO adottata nel febbraio 2005 e, dall’altro, di non averle fornito le
ragioni della sua esclusione dal procedimento nonché del ritiro dei suoi studi
dal rapporto di riesame.
138 Infine, le irregolarità che inficiano il
procedimento di valutazione del clorotalonil integrerebbero una violazione del
principio di buon andamento dell’amministrazione.
139 La Commissione
contesta gli argomenti della ricorrente. Essa fa valere, in particolare, che la
normativa applicabile al procedimento, di cui trattasi, non prevede garanzie
procedurali in favore dei notificanti.

Giudizio del Tribunale

140 In
via preliminare, va ricordato che, nell’ambito di un procedimento comportante
una rivalutazione di un prodotto esistente sul mercato in base ad una pratica
presentata dal produttore interessato, quest’ultimo deve essere strettamente
associato alla valutazione e può avvalersi del diritto di essere informato delle
principali lacune della sua pratica che ostano all’autorizzazione del suo
prodotto e l’osservanza di siffatte garanzie procedurali è soggetta al sindacato
giurisdizionale. Infatti, alla luce dei principi della certezza del diritto e
del buon andamento dell’amministrazione, al di là delle situazioni di urgenza,
la Commissione non può rifiutare l’autorizzazione di un prodotto esistente sul
mercato senza aver messo l’interessato in condizione di fornire i dati
appropriati per colmare tali lacune (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21
ottobre 2003, causa T 392/02, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II
4555, punti 186 – 188).
141 Tali considerazioni si applicano nell’ambito del
procedimento in esame, avviato con la notifica presentata dalla ricorrente e le
cui modalità prevedono che il notificante venga associato alla valutazione della
sua pratica. Infatti, conformemente all’art. 7, nn. 2 e 3 del regolamento n.
3600/92, lo Stato membro relatore può invitare i notificanti a presentare
miglioramenti o complementi alle loro pratiche e, prima della trasmissione al
comitato della sintesi della pratica e del rapporto di valutazione redatto dallo
Stato membro relatore, la Commissione può consultare i notificanti in merito a
tale rapporto.
142 Ne consegue che, nell’ambito del procedimento in esame,
il notificante che ha presentato una pratica per una valutazione ad opera dello
Stato membro relatore e della Commissione, può avvalersi del diritto di essere
informato delle eventuali lacune della sua pratica che ostano all’autorizzazione
della sostanza attiva considerata.
143 Per contro, in mancanza di qualsiasi
disposizione procedurale espressa in tale senso, la Commissione non può essere
tenuta ad informare i notificanti del contenuto della misura proposta al
comitato.
144 Gli argomenti invocati dalla ricorrente nell’ambito del
presente motivo vanno esaminati alla luce di tali osservazioni.
145 In primo
luogo, la ricorrente dichiara di non essere stata associata alle varie tappe
della valutazione in modo appropriato e conforme alle indicazioni contenute nei
documenti di lavoro della Commissione e, ad ogni modo, allo stesso modo
dell’altro notificante.
146 Va osservato che il rapporto di riesame non
parla della partecipazione della ricorrente a talune tappe del procedimento.
Infatti, il punto 1 di tale rapporto, relativo al procedimento seguito per la
valutazione, si riferisce soltanto alla presentazione della sintesi della
pratica della Syngenta il 31 luglio 2000, all’invio del rapporto di valutazione
alla Syngenta il 20 aprile 2000, all’invio dei risultati della valutazione inter
pares al «fornitore principale di dati» il 16 novembre 2001 e alla riunione del
12 dicembre 2002 con la Syngenta.
147 Tuttavia, dagli elementi della pratica
emerge che, in realtà, la ricorrente è stata associata alla valutazione in modo
appropriato.
148 Infatti, per quanto riguarda la presentazione della sintesi
della pratica agli altri Stati membri, dalla lettera della ricorrente del 27
luglio 2000, allegata dalla Commissione al suo controricorso, emerge che la
ricorrente ha presentato tale pratica su invito dello Stato membro
relatore.
149 Quanto alla consultazione dei notificanti in merito al rapporto
di valutazione redatto dallo Stato membro relatore il 31 gennaio 2000, va
osservato che l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 3600/92, invocato dalla
ricorrente, non impone di consultare i notificanti prima della redazione di tale
documento, bensì si limita a prevedere in capo alla Commissione una mera facoltà
di consultare alcuni o tutti i notificanti su tale documento dopo la sua
redazione. Ad ogni modo, nel suo ricorso la ricorrente afferma di aver ricevuto
il rapporto in parola il 20 aprile 2000, al pari della Syngenta.
150 Per
quanto riguarda la comunicazione dei risultati della valutazione inter pares, la
Commissione ha indicato che, a parere dello Stato membro relatore, la ricorrente
li aveva ricevuti e che essa era stata invitata ad integrare la sua pratica.
Tale fatto è confermato dalla ricorrente stessa che, nel suo ricorso, indica di
essere stata invitata a fornire informazioni supplementari in esito alla
valutazione inter pares, cosa che avrebbe fatto nel maggio 2002.
151 Per
quanto riguarda la riunione del 12 dicembre 2002, la Commissione indica, senza
essere contraddetta dalla ricorrente, che in tale riunione sono state affrontate
esclusivamente questioni relative alla pratica della Syngenta.
152 Tenuto
conto di tutti questi elementi, va constatato che, in ordine alle tappe della
valutazione in parola, la ricorrente è stata associata al procedimento allo
stesso modo dell’altro notificante, e dunque senza ledere il principio della
parità di trattamento.
153 In secondo luogo, la ricorrente imputa alla
Commissione di non averla informata della decisione di proseguire la valutazione
esclusivamente in base alla pratica dell’altro notificante nonché delle ragioni
del ritiro dei riferimenti agli studi della ricorrente dal rapporto di riesame.

154 Va ricordato che, in virtù delle modalità del procedimento in esame,
rilevate ai punti 93 e 94 supra, la ricorrente doveva presentare una pratica
completa, comprendente tutti i dati necessari per la valutazione.
155 A tal
proposito, emerge dalla pratica che, il 5 febbraio 2004, le autorità dello Stato
membro relatore hanno comunicato alla ricorrente gli ultimi complementi al
rapporto di valutazione, ivi compreso il documento intitolato «Livello 4 –
Richiesta di informazioni supplementari», corrispondente al documento con lo
stesso titolo redatto dallo Stato membro relatore nell’aprile 2004 (v. punto 99
supra), il quale indicava le principali lacune persistenti nella pratica della
ricorrente. D’altronde, con il suo messaggio di posta elettronica del 5 marzo
2004, allegato dalla Commissione al controricorso, la ricorrente ha confermato
di avere ricevuto tali documenti.
156 Sebbene, nell’ambito della sua
risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito posto dal Tribunale, la
ricorrente argomenta per la prima volta che alcuni dei dati in esame non sono
stati individuati in tempo utile dallo Stato membro relatore, si deve rilevare
che essa non giustifica in alcun modo la deduzione tardiva di tale argomento.
Poiché nel suo ricorso – né peraltro nella sua replica – la ricorrente non ha
addotto l’argomentazione relativa all’asserita omissione da parte dello Stato
membro relatore di informarla, in tempo utile, dei dati necessari per la
valutazione, tale argomentazione deve essere considerata come motivo nuovo,
irricevibile in forza dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Ad ogni
modo, si deve osservare che tale argomentazione riguarda soltanto una delle
lacune individuate nel documento menzionato al punto precedente, ossia uno
«studio mediante lisimetro» e, di conseguenza, è anch’esso inconferente.
157
Pertanto, la ricorrente è stata informata del fatto che la sua pratica non
conteneva dati sufficienti, in particolare, nell’ambito dei documenti comunicati
il 5 febbraio 2004. Tenuto conto di tale informazione, viste le modalità del
procedimento in esame, essa doveva aspettarsi che la sua pratica non costituisse
il fondamento per la valutazione e che questa sarebbe proseguita in base alla
pratica completa dell’altro notificante. Dalla risposta scritta della
Commissione del 16 giugno 2008 alla questione posta dal Tribunale si evince
peraltro che, nell’addendum 13 al rapporto di valutazione, figurante tra i
documenti trasmessi alla ricorrente il 5 febbraio 2004, è stato indicato che la
«Syngenta [era] considerata il principale notificante [e che] una valutazione
completa [avrebbe] luogo unicamente per i dati di suddetto notificante».
158
Per quanto concerne il fatto che i riferimenti agli studi presentati dalla
ricorrente figuravano ancora nell’elenco degli studi considerati essenziali per
la valutazione allegata al progetto del rapporto di riesame del 20 gennaio 2005
(v. punto 21 supra), tale circostanza, pur essendo indicativa di una certa
incoerenza, non era comunque idonea, di per sé, a far sorgere gravi dubbi circa
l’esattezza delle indicazioni anteriori, citate al punto precedente, secondo cui
la pratica della ricorrente era incompleta e non costituirebbe il fondamento per
la valutazione.
159 Peraltro, per quanto attiene al ritiro dei riferimenti
agli studi della ricorrente dalla versione definitiva dello stesso documento, va
rilevato che si tratta di un documento puramente informativo, che non può
produrre conseguenze giuridiche obbligatorie. La censura vertente sull’asserita
mancanza di informazione in ordine alle ragioni del ritiro di tali riferimenti è
dunque inconferente (v. punti 214 – 217 e 243 – 249 supra). Ad ogni modo, il
ritiro dei riferimenti in esame era soltanto una conseguenza del fatto che la
pratica della ricorrente, incompleta, non poteva costituire il fondamento per la
valutazione.
160 Di conseguenza, si deve respingere l’addebito della
ricorrente attinente all’asserita mancanza di informazione sul fatto che la
valutazione proseguiva unicamente sulla base della pratica della Syngenta nonché
sulle ragioni del ritiro degli studi della ricorrente dall’elenco allegato al
rapporto di riesame.
161 In terzo luogo, la ricorrente argomenta che la
Commissione l’ha esclusa dalle discussioni relative alla specificazione del
clorotalonil che hanno portato a prendere in considerazione la specificazione
pubblicata dalla FAO nel febbraio 2005.
162 Va osservato che, come emerge
dagli argomenti delle parti, i rapporti successivi adottati nel corso della
valutazione, di cui trattasi, hanno fatto riferimento alla specificazione
adottata dalla FAO nel 1998, applicabile fino alla pubblicazione della nuova
specificazione nel febbraio 2005.
163 Nondimeno, nel suo ricorso, la
ricorrente afferma di aver saputo, almeno a partire dal maggio 2004, che
suddetta specificazione della FAO era sul punto di essere riesaminata in base
alle informazioni presentate dalla Syngenta. Durante l’udienza, la ricorrente ha
anche ammesso di essere stata informata di questo riesame presso la FAO, nel
corso del 2004, precisando al contempo che essa ignorava il contenuto esatto
delle discussioni condotte a livello della FAO.
164 Inoltre, va osservato che
il progetto del rapporto di riesame trasmesso alla ricorrente l’8 febbraio 2005
faceva ancora riferimento alla specificazione della FAO del 1998, vi era
indicato che, dal 2003, tale specificazione era in corso di riesame da parte
della FAO.
165 Orbene, la ricorrente, essendo stata avvertita di tali
elementi, non poteva aspettarsi che la specificazione rivista dalla FAO non
sarebbe stata presa in considerazione durante la valutazione di cui
trattasi.
166 Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare alla
Commissione il fatto di non averla tenuta informata delle considerazioni che
hanno condotto all’iscrizione del clorotalonil in relazione alla specificazione
adottata dalla FAO nel febbraio 2005.
167 Infine, per quanto attiene
all’invocazione, da parte della ricorrente, della violazione del suo diritto di
essere sentita, occorre ricordare che il principio del rispetto dei diritti
della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e
idoneo a sfociare in un atto lesivo impone che i destinatari di decisioni che
pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di
far conoscere utilmente il proprio punto di vista (sentenza della Corte 24
ottobre 1996, causa C 32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I 5373,
punto 21).
168 A tal riguardo, va ricordato che, come è già stato constatato
(v. punti 155 – 157 supra), la ricorrente è stata informata delle lacune della
sua pratica che hanno fatto sì che quest’ultima non potesse costituire la base
per la valutazione del clorotalonil. Avendo ricevuto tale informazione,
contenuta segnatamente nei documenti comunicati il 5 febbraio 2004, nel corso
della valutazione la ricorrente ha avuto modo di fare conoscere il suo punto di
vista in merito alla constatazione di incompletezza della sua pratica.
169
Ciò premesso, la Commissione non era tenuta ad invitare la ricorrente a
presentare le sue osservazioni sul contenuto della misura proposta al comitato
il 15 febbraio 2005. Infatti, la Commissione era legittimata a considerare che
una siffatta consultazione non fosse appropriata visto che la pratica della
ricorrente rimaneva incompleta e, di conseguenza, non poteva costituire la base
per la valutazione nel merito della misura proposta.
170 In ogni caso, è di
giurisprudenza costante che un’irregolarità procedurale comporta l’annullamento
di una decisione soltanto se si dimostra che, in mancanza della stessa, la detta
decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenza del Tribunale 5
aprile 2006, causa T 279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II 897, punto 416;
v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite
209/78 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto
47).
171 Orbene, nella specie, poiché la ricorrente non ha ottemperato al suo
obbligo di presentare una pratica completa, il fatto che essa non sia stata
consultata nella fase finale del procedimento, ossia al momento dell’invio dei
progetti di direttiva e del rapporto di riesame al comitato, non poteva incidere
sul contenuto della specificazione controversa, adottata in base alla pratica
dell’altro notificante e che teneva conto della specificazione pubblicata dalla
FAO nel febbraio 2005.
172 Alla luce di quanto precede emerge che la
ricorrente non ha dimostrato che il procedimento in esame era viziato da una
violazione delle sue garanzie procedurali o del suo diritto di essere sentita,
tale da condurre all’annullamento della direttiva impugnata.
173 Infine,
occorre respingere anche la censura della ricorrente vertente sulla violazione
del principio di buon andamento dell’amministrazione. Infatti, nell’ambito di
questo motivo, la ricorrente si limita ad invocare l’irregolarità del
procedimento seguito per la valutazione del clorotalonil. Orbene, da quanto
precede si ricava che il procedimento in esame non era inficiato da
irregolarità.
174 Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre
respingere il presente motivo.
Sul quarto motivo attinente alla violazione
dell’art. 5 della direttiva 91/414

Argomenti delle parti

175 La
ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’art. 5, n. 1, della
direttiva 91/414 per non avere inserito, al momento dell’iscrizione del
clorotalonil nell’allegato I di quest’ultima, la specificazione del suo
prodotto, benché, secondo il rapporto di valutazione predisposto dallo Stato
membro relatore il 31 gennaio 2000, tale prodotto soddisfacesse le condizioni di
iscrizione.
176 La decisione della Commissione di escludere la
specificazione della ricorrente sarebbe stata fondata unicamente sulla nuova
specificazione della FAO e non sui risultati della sua valutazione. Orbene, le
condizioni di iscrizione previste dall’art. 5 della direttiva 91/414 non
farebbero alcun riferimento alle specificazioni della FAO.
177 Inoltre, la
Commissione avrebbe violato l’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414 fondandosi
sulla specificazione della FAO, che non avrebbe coinciso con le sostanze attive
notificate dalla ricorrente e dalla Syngenta e valutate dallo Stato membro
relatore.
178 Infatti, le sostanze notificate all’inizio del procedimento
avrebbero tenuto conto della specificazione della FAO risalente all’anno 1998,
che indicavano il tenore massimo di HCB di 0,3 g/kg. Il fatto che la Syngenta
sia stata all’origine del riesame che ha condotto alla pubblicazione della nuova
specificazione da parte della FAO, che fissa il limite di HCB a 0,01 g/kg, non
avrebbe potuto prevalere sulla valutazione comunitaria, già conclusa al momento
di suddetta pubblicazione nel febbraio 2005. La Commissione non avrebbe potuto
prendere in considerazione questa nuova specificazione senza effettuare una
nuova valutazione del prodotto corrispondente a tale specificazione.
179
Nella sua replica, la ricorrente ricorda che il prodotto notificato dalla ISK
Biotech Europe nel 1995 conteneva più di 0,01 g/kg HCB, il che sarebbe
confermato dalla lettera della Zeneca Agrochemicals dell’11 giugno 1998.
Pertanto, all’inizio del procedimento, nessuno dei notificanti avrebbe
notificato un prodotto con il limite di HCB di 0,01 g/kg, stabilito dalla
direttiva impugnata.
180 Essa aggiunge che la specificazione adottata dalla
FAO nel febbraio 2005 non è stata valutata dallo Stato membro relatore e non
avrebbe potuto costituire la base per fissare il livello di HCB nella direttiva
impugnata. I criteri di valutazione della FAO sarebbero diversi da quelli della
direttiva 91/414. La ricorrente non avrebbe avuto alcun obbligo di dimostrare,
nell’ambito del procedimento comunitario, che il suo prodotto corrispondeva alla
nuova specificazione della FAO.
181 Inoltre, il tenore massimo di HCB
fissato della direttiva impugnata non sarebbe stato necessario sul piano
scientifico e sarebbe stato sproporzionato. La ricorrente indica che, poco tempo
dopo l’adozione della direttiva impugnata, essa è riuscita ad ottenere una
modifica della specificazione della FAO, portando il limite di HCB a 0,04 g/kg.
Infatti, la valutazione effettuata dallo Stato membro relatore dopo l’adozione
della direttiva impugnata avrebbe dimostrato che il clorotalonil contenente 0,04
g/kg di HCB era altrettanto sicuro di quello contenente 0,01 g/kg di HCB.

182 Infine, escludendo dall’esame gli studi forniti dalla ricorrente, la
Commissione sarebbe contravvenuta al suo obbligo, a norma dell’art. 95 CE e
dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, di prendere in considerazione tutti i
dati disponibili in base alle attuali conoscenza scientifiche e tecniche.

183 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio
del Tribunale

184 Va ricordato che la specificazione controversa del
clorotalonil è stata adottata in base alla pratica della Syngenta e, inoltre, è
stata subordinata a condizioni connesse alla purezza, in particolare, al tenore
massimo di HCB.
185 In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione
ha violato l’art. 5 della direttiva 91/414 per il fatto di avere omesso di
prendere in considerazione, nell’ambito dell’adozione della direttiva impugnata,
la specificazione del suo prodotto.
186 A tal riguardo, va osservato che
l’autorizzazione delle sostanze attive prevista dall’art. 5, n. 1, della
direttiva 91/414 è subordinata alla loro valutazione da parte della Commissione
nell’ambito del procedimento previsto dalla stessa direttiva.
187 Orbene,
come esposto al punto 118 supra, la Commissione non ha violato tale procedimento
per il fatto di non aver fondato la sua decisione relativa all’iscrizione del
clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414, sulla pratica della
ricorrente, la quale non conteneva dati sufficienti.
188 Inoltre, tenuto
conto delle ragioni esposte ai punti 103 e 104 supra, tale constatazione non è
inficiata dal fatto che la specificazione del prodotto della ricorrente è stata
esaminata nell’ambito del rapporto di valutazione redatto dallo Stato membro
relatore il 31 gennaio 2000, poiché le conclusioni elaborate in suddetto
documento preliminare potevano essere riviste nel corso della valutazione.

189 La ricorrente non può dunque far valere che la Commissione ha violato
l’art. 5 della direttiva 91/414, per il fatto di non aver tenuto conto della
specificazione del suo prodotto.
190 In secondo luogo, la ricorrente
argomenta che la Commissione ha violato l’art. 5 della direttiva 91/414 nonché
il principio della proporzionalità elaborando la specificazione del clorotalonil
tramite riferimento alla specificazione della FAO adottata nel febbraio 2005, la
quale ha definito il limite di HCB di 0,01 g/kg.
191 A tal riguardo, a
giudizio della ricorrente, la Commissione ha illegittimamente subordinato
l’autorizzazione del clorotalonil ad una condizione che, in primo luogo, è stata
definita unicamente in relazione alla specificazione della FAO, in secondo
luogo, non discendeva dalle pratiche valutate nell’ambito del procedimento e, in
terzo luogo, non era né necessaria sul piano scientifico né
proporzionata.
192 In primo luogo, va ricordato che, conformemente all’art.
5, n. 4, della direttiva 91/414, l’iscrizione di una sostanza attiva
nell’allegato I della medesima direttiva può essere subordinata a prescrizioni
concernenti, in particolare, il «livello di purezza minima della sostanza
attiva» e «la natura e il tenore massimo di talune impurità».
193
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’art. 5 della direttiva
91/414 non limita la valutazione della Commissione per quanto attiene alla presa
in considerazione, al fine di determinare tali prescrizioni, delle
specificazioni raccomandate a livello internazionale.
194 Inoltre, in
considerazione delle valutazioni tecniche complesse operate nell’ambito del
procedimento in esame, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale
(v., in tal senso, sentenza della Corte 18 luglio 2007, causa C 326/05 P,
Industrias Químicas del Vallés/Commissione, Racc. pag. I 6557, punto 75, e la
giurisprudenza ivi citata).
195 Tenuto conto di questo ampio potere
discrezionale in ordine agli elementi da prendere in considerazione in occasione
della valutazione dei criteri di cui all’art. 5 della direttiva 91/414, la
Commissione ha potuto, a buon diritto, definire le condizioni di iscrizione del
clorotalonil tenendo conto della specificazione della FAO.
196 In secondo
luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il limite di HCB
contemplato nella direttiva impugnata non coincideva con le notifiche effettuate
all’inizio del procedimento considerato, va ricordato che la condizione di cui
trattasi è stata legittimamente definita tramite riferimento alla specificazione
della FAO applicabile al momento della conclusione della valutazione.
197
L’argomento della ricorrente attinente al contenuto delle specificazioni
notificate dagli interessati non inficia dunque la legittimità di suddetta
valutazione.
198 Ad ogni modo, dagli argomenti delle parti emerge che la
specificazione contenuta nella pratica della Syngenta, valutata al fine
dell’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414, era
conforme al limite di HCB contemplato dalla direttiva impugnata.
199 Infatti,
sebbene la Commissione abbia ammesso che, all’inizio del procedimento, la
specificazione notificata dalla Syngenta non teneva conto di tale limite, dalle
sue osservazioni del 18 ottobre 2006 nonché dalla sua risposta scritta del 16
giugno 2008 al quesito posto dal Tribunale emerge nondimeno che, al momento
della conclusione della valutazione, i dati forniti dalla Syngenta riguardavano
il suo prodotto corrispondente alla specificazione della FAO, adottata nel
febbraio 2005. Tale circostanza è peraltro corroborata dal fatto, su cui le
parti convengono, che detta specificazione della FAO è stata stabilita in base
ai dati della Syngenta.
200 Alla luce di questi elementi, si deve respingere
anche l’argomento della ricorrente secondo cui la presa in considerazione della
specificazione della FAO adottata nel febbraio 2005 non sarebbe stata
giustificata senza una nuova valutazione delle pratiche. Infatti, la ricorrente
non spiega in che modo la presa in considerazione di tale specificazione,
corrispondente al prodotto rientrante nella pratica della Syngenta, al momento
della conclusione della valutazione avrebbe potuto necessitare di una nuova
valutazione di tale pratica.
201 Infine, la ricorrente argomenta a torto
che, al momento dell’adozione della specificazione della FAO nel febbraio 2005,
la valutazione in esame sarebbe già stata terminata. Infatti, la valutazione è
stata conclusa soltanto al momento del perfezionamento del rapporto di riesame
da parte del comitato, in data 15 febbraio 2005.
202 Di conseguenza, la
ricorrente non ha dimostrato che la presa in considerazione della
specificazione, adottata dalla FAO nel febbraio 2005, avrebbe comportato una
violazione dell’art. 5 della direttiva 91/414.
203 In terzo luogo, per quanto
riguarda l’asserita mancanza di proporzionalità della misura in esame, si deve
ricordare che il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle
istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto sia idoneo e necessario
per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa in
questione. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale sull’attuazione di un tale
principio nei settori in cui le istituzioni dispongono di un ampio potere
discrezionale, solo il carattere manifestamente inidoneo di una misura, in
relazione allo scopo che intende perseguire, può inficiare la validità di tale
misura (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 marzo 2006, causa C 174/05,
Zuid-Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I 2443, punti 28 e
29, e giurisprudenza ivi citata).
204 Nella specie, va constatato che la
presa in considerazione delle norme minime raccomandate a livello
internazionale, quali le specificazioni della FAO, di per sé, non può essere
considerata manifestamente inidonea nel settore considerato.
205 A tal
proposito, il fatto invocato dalla ricorrente che la FAO ha riesaminato la
specificazione di cui trattasi dopo l’adozione della direttiva impugnata,
portando il limite di HCB a 0,04 g/kg, e che tale limite è stato accettato nel
rapporto predisposto dallo Stato membro relatore nell’aprile 2006, non dimostra
che la presa in considerazione della specificazione della FAO, adottata nel
febbraio 2005, fosse manifestamente inidonea. Si deve osservare che, ad ogni
modo, i fatti invocati, posteriori all’adozione della direttiva impugnata, non
possono rimettere in questione la sua legittimità alla luce del principio di
proporzionalità.
206 Sulla scorta di queste considerazioni, la ricorrente
non ha dimostrato che la Commissione ha violato l’art. 5 della direttiva 91/414
o il principio di proporzionalità per quanto concerne il limite di HCB previsto
nell’ambito della direttiva impugnata.
207 In terzo luogo, la ricorrente
argomenta che la Commissione è contravvenuta al suo obbligo, a norma dell’art.
5, n. 1, della direttiva 91/414, di tener conto di tutti i dati pertinenti, non
essendosi fondata sui dati da essa presentati.
208 A tal riguardo, deducendo
elementi identici a quelli esaminati nell’ambito del primo motivo, la ricorrente
sostiene che la sua pratica è stata necessaria per la valutazione a causa delle
presunte lacune nella pratica dell’altro notificante. Orbene, occorre respingere
tale argomento per gli stessi motivi di quelli esposti ai punti 107 – 109
supra.
209 Infine, per quanto riguarda l’invocazione, da parte della
ricorrente, dell’art. 95 CE, si deve osservare che, sebbene la direttiva 91/414
sia fondata sull’art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
l’art. 37 CE), l’art. 5 della direttiva 91/414 riprende nondimeno parzialmente i
termini dell’art. 95, n. 3, CE, esigendo che le decisioni siano adottate «in
base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche».
210 Nella specie, la
censura attinente ad una presunta violazione dell’art. 95 CE non poggia su alcun
argomento distinto da quelli relativi alla presunta violazione dell’art. 5 della
direttiva 91/414, respinti ai punti precedenti. Ciò premesso, la censura
vertente su una violazione dell’art. 95 CE deve essere parimenti respinta senza
che sia necessario pronunciarsi sull’applicabilità di tale disposizione nel caso
di specie.
211 Sulla scorta di quanto precede, il presente motivo non può
essere accolto.
Sul quinto motivo attinente alla violazione dell’art. 13
della direttiva 91/414
– Argomenti delle parti
212 La ricorrente fa valere
di aver chiesto la protezione dei dati sottoposti durante la valutazione del
clorotalonil, a norma dell’art. 13 della direttiva 91/414. Orbene, il fatto che
la Commissione non abbia inserito i riferimenti a tali dati nel rapporto di
riesame avrebbe condotto alla violazione dei diritti della ricorrente derivanti
dall’art. 13 della direttiva 91/414.
213 La Commissione contesta gli
argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
214 Secondo la
ricorrente, il fatto che i riferimenti ai suoi dati non siano stati inseriti
nell’elenco, di cui all’allegato IIIA del rapporto di riesame, ha comportato una
violazione dell’art. 13 della direttiva 91/414.
215 Occorre osservare al
riguardo che la protezione dei dati prevista dall’art. 13, n. 3, della direttiva
91/414 non è in alcun modo subordinata al loro inserimento in un elenco
stabilito dalla Commissione durante l’adozione delle misure relative
all’iscrizione di una sostanza attiva (v. punti 243 – 249 infra).
216
Inoltre, la direttiva impugnata non contiene alcun riferimento all’elenco in
esame, contenuto nell’allegato IIIA del rapporto di riesame.
217 Di
conseguenza, il presente motivo non può condurre all’annullamento della
direttiva impugnata e deve dunque essere respinto in quanto inconferente.
Sul
sesto motivo attinente alla violazione dei principi della sussidiarietà, della
tutela dell’affidamento legittimo, della certezza del diritto e della parità di
trattamento, del diritto della ricorrente al libero esercizio di un’attività
commerciale e del suo diritto di proprietà nonché alla violazione dell’art. 2
CE

Argomenti delle parti

218 La ricorrente sostiene, facendo riferimento
alle finalità della direttiva 91/414, e segnatamente del suo art. 13, n. 5, che
la Commissione ha dovuto fissare una norma minima di purezza del clorotalonil,
permettendo comunque agli Stati membri di valutare l’equivalenza dei prodotti
provenienti da diverse fonti. Orbene, la Commissione si sarebbe fondata sulla
sola specificazione della Syngenta, imponendo agli Stati membri una norma
massima di purezza del clorotalonil, in violazione del principio di
sussidiarietà.
219 Inoltre, iscrivendo il clorotalonil in base alla sola
specificazione notificata dalla Syngenta, escludendo quella notificata dalla
ricorrente e valutata nell’ambito del procedimento in esame, la Commissione
avrebbe violato i principi della tutela dell’affidamento legittimo, della
certezza del diritto e della parità di trattamento nonché il diritto della
ricorrente al libero esercizio di un’attività commerciale nonché del suo diritto
di proprietà, e avrebbe istituito il monopolio della Syngenta sul mercato
comunitario del clorotalonil, in violazione dell’art. 2 CE.
220 La
Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del
Tribunale

221 Per quanto attiene, anzitutto, al principio di sussidiarietà,
va rilevato che tale principio è enunciato all’art. 5, secondo comma, CE, ai
sensi del quale, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la
Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione
prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e
possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in
questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
222 Va ricordato
che l’art. 5 della direttiva 91/414 istituisce una procedura comunitaria di
autorizzazione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari.
Inoltre, in forza dell’art. 5, n. 4, della direttiva 91/414, l’autorizzazione di
una sostanza attiva può essere subordinata a condizioni legate alla purezza e al
livello delle impurità.
223 Poiché queste disposizioni conferiscono alle
istituzioni comunitarie una competenza esclusiva per determinare le sostanze
attive autorizzate a livello comunitario e per stabilire le condizioni legate
alla loro purezza, la misura adottata nell’ambito dell’esercizio di tale
competenza esula dall’applicazione del principio di sussidiarietà. Pertanto, il
motivo vertente sulla violazione di tale principio deve essere respinto in
quanto infondato.
224 Per quanto riguarda, poi, il principio di tutela
dell’affidamento legittimo, è di giurisprudenza costante che il diritto di
invocarlo si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti
che l’amministrazione comunitaria gli abbia suscitato aspettative fondate (v.
sentenza del Tribunale 7 giugno 2006, cause riunite T 213/01 e T 214/01,
Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione,
Racc. pag. II 1601, punto 210, nonché la giurisprudenza ivi citata).
225
Nella specie, in primo luogo, la ricorrente sostiene che la specificazione del
suo prodotto era stata esaminata nell’ambito del rapporto di valutazione
predisposto dallo Stato membro relatore il 31 gennaio 2000 e che, pertanto, essa
sarebbe stata legittimata ad aspettarsi che tale specificazione venga presa in
considerazione al momento dell’autorizzazione del clorotalonil.
226 Tuttavia,
la circostanza che, in un primo momento, la pratica della ricorrente sia stata
considerata lacunosa di dati essenziali e sia stata esaminata in una fase
preliminare della valutazione non ha potuto suscitare in essa una qualsivoglia
aspettativa fondata che la specificazione contenuta nella sua pratica
costituirebbe la base per l’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della
direttiva 91/414. Infatti, tenuto conto delle modalità del procedimento in
esame, rilevate al punto 104 supra, il fatto che, in una fase preliminare della
valutazione, la pratica della ricorrente sia stata considerata come priva di
lacune sostanziali non significava, in alcun modo, che detta pratica conteneva
tutti i dati necessari per concludere che il prodotto in esame soddisfaceva le
condizioni di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414.
227 In secondo
luogo, la ricorrente argomenta che la Commissione ha violato il principio di
tutela dell’affidamento legittimo per avere tenuto conto della specificazione
della FAO adottata nel febbraio 2005. Orbene, va ricordato che, come esposto ai
punti 163 – 165 supra, la ricorrente, essendo stata avvertita del fatto che la
specificazione della FAO era in corso di riesame, non poteva aspettarsi che, in
occasione dell’adozione della misura in esame, non venisse presa in
considerazione la nuova specificazione.
228 Per quanto riguarda il principio
della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e
precise ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei
rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (sentenza
della Corte 15 febbraio 1996, causa C 63/93, Duff e a., Racc. pag. I 569, punto
20), va osservato che, benché l’art. 5 della direttiva 91/414 non faccia
riferimento alle specificazioni della FAO, dalla finalità di tale disposizione
discende chiaramente che esse possono essere prese in considerazione durante la
valutazione delle sostanze attive.
229 Peraltro, dalle norme relative al
contenuto delle pratiche presentate a sostegno della domanda di iscrizione e, in
particolare dall’allegato II, parte A, punto 2, lett. iii), della direttiva
91/414, come modificata, emerge con chiarezza che le specificazioni della FAO
costituiscono elementi idonei ad essere presi in considerazione al momento della
valutazione delle sostanze attive. Tale fatto è corroborato dalla prassi della
Commissione relativa all’adozione delle direttive che iscrivono sostanze attive
nell’allegato I della direttiva 91/414, rilevata dalla Commissione nel suo
controricorso, secondo cui la specificazione della sostanza considerata è
definita in relazione alla specificazione della FAO, laddove sussiste una
siffatta specificazione.
230 Per quanto riguarda il principio della parità di
trattamento, la ricorrente afferma di non essere stata associata al procedimento
allo stesso modo dell’altro notificante e segnatamente di non aver beneficiato
delle stesse possibilità di difendere la propria posizione durante il
procedimento. Orbene, a tal proposito, la ricorrente non adduce alcun argomento
distinto da quelli addotti nell’ambito del terzo motivo, che sono stati
esaminati e respinti ai punti 147 – 152 supra. Tali argomenti devono dunque
essere respinti.
231 Infine, la ricorrente imputa alla Commissione il fatto
di avere adottato la specificazione del clorotalonil, il che l’impedirebbe di
ottenere le autorizzazioni nazionali necessarie per poter continuare la sua
attività e per esercitare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli
studi scientifici effettuati ai fini della valutazione comunitaria. Essa
afferma, inoltre, che la Commissione ha istituito un monopolio della Syngenta
sul mercato considerato, contrariamente al principio della libera concorrenza
nonché agli obiettivi della Comunità sanciti dall’art. 2 CE.

232 Va rilevato al riguardo che, poiché la direttiva impugnata subordina, in
modo generale ed astratto, l’autorizzazione del clorotalonil a determinate
condizioni che riprendono la specificazione della FAO in vigore al momento della
conclusione della valutazione, essa non può in alcun modo essere considerata
come diretta a riservare il diritto di produrre il clorotalonil ad un qualsiasi
produttore, a scapito della ricorrente.
233 Inoltre, la specificazione del
clorotalonil prevista dalla direttiva impugnata, adottata legittimamente in base
all’art. 5 della direttiva 91/414 e del principio di proporzionalità, non può
neppure essere considerata come comportante una limitazione indebita o
sproporzionata dei diritti di proprietà intellettuale della ricorrente, né del
suo diritto al libero esercizio di una professione. Peraltro, come rilevato ai
punti 214 – 217 supra, la ricorrente non ha dimostrato che la direttiva
impugnata avrebbe potuto incidere sui suoi diritti relativi alla protezione
degli studi effettuati ai fini della valutazione del clorotalonil.
234 Alla
luce di quanto precede, occorre respingere il presente motivo.
235 Di
conseguenza, la domanda di annullamento della direttiva impugnata deve essere
respinta.

2. Sulla domanda di annullamento del rapporto di riesame

236 La
Commissione contesta la ricevibilità della domanda di annullamento del rapporto
di riesame, indicando che si tratta di un documento tecnico, non produttivo di
effetti giuridici autonomi della direttiva impugnata.
237 Secondo una
costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di un
ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, i provvedimenti destinati a
produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del
ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. In
linea di principio, i provvedimenti intermedi, il cui obiettivo è quello di
preparare la decisione finale, non costituiscono pertanto atti impugnabili.
Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che gli atti adottati nel corso della fase
preparatoria, che costituiscono di per sé il momento conclusivo di un
procedimento speciale distinto da quello attraverso il quale la Commissione
perviene ad adottare la decisione nel merito e che producono effetti giuridici
vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in
misura rilevante la sua situazione giuridica, costituiscono anch’essi atti
impugnabili (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81,
IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punti 9 11, e sentenza Österreichische
Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione, cit., punto 65).

238 Nella specie, dall’art. 7, n. 6, del regolamento n. 3600/92 emerge che
il rapporto di riesame è un atto intermedio posto in essere dalla Commissione,
contenente le conclusioni dell’esame da parte del comitato, il cui obiettivo è
quello di preparare la decisione relativa all’iscrizione della sostanza attiva
considerata nell’allegato I della direttiva 91/414.
239 Di conseguenza, va
esaminato se, nonostante il suo carattere intermedio, il rapporto di riesame
produce, come sostenuto dalla ricorrente, effetti giuridici vincolanti tali da
incidere sui suoi interessi.
240 A tal riguardo, la ricorrente afferma che
il rapporto di riesame le arreca pregiudizio in quanto tale atto non la menziona
come «fornitore principale di dati» e non contiene riferimenti ai suoi dati
presentati ai fini della valutazione del clorotalonil, il che inciderebbe sul
suo diritto alla protezione dei medesimi dati in forza dell’art. 13, n. 3, della
direttiva 91/414.
241 Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda il rifiuto
di qualificare la ricorrente come «fornitore principale di dati», va ricordato
che detta nozione non è contemplata dalla normativa applicabile e, pertanto, non
può conferire al notificante interessato uno status giuridico particolare. Di
conseguenza, tale presunto rifiuto non può arrecare pregiudizio alla ricorrente.

242 In secondo luogo, quanto al fatto che i riferimenti ai suoi dati non
siano stati inclusi nell’allegato IIIA del rapporto di riesame, va rammentato
che ai termini dell’art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414, gli Stati
membri esigono che alla richiesta di autorizzazione di un prodotto fitosanitario
l’interessato alleghi «un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato
II [della medesima direttiva] tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche
e tecniche». Inoltre, l’art. 13, n. 3, della direttiva 91/41 vieta agli Stati
membri di ricorrere alle informazioni di cui all’allegato II, a vantaggio di
altri richiedenti, per i periodi prescritti dalla medesima disposizione, a meno
che il primo richiedente non abbia dato il suo consenso sul loro
utilizzo.
243 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, da tali
disposizioni non emerge che il divieto di utilizzare le informazioni presentate
nell’ambito della domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario a
beneficio di un altro richiedente sia subordinata alla loro iscrizione in un
documento redatto dalla Commissione durante la valutazione della sostanza attiva
considerata, quale il rapporto di riesame di cui trattasi.
244 Di
conseguenza, in mancanza di una disposizione regolamentare che autorizzi la
Commissione ad adottare un atto che individua i dati soggetti alla protezione a
norma dell’art. 13, n. 3, della direttiva 91/414, si deve considerare che
l’elenco di cui all’allegato IIIA del rapporto di riesame abbia unicamente un
valore informativo.
245 Tale considerazione non è inficiata dal fatto
invocato dalla ricorrente che gli Stati membri fanno riferimento all’elenco in
parola nell’ambito dell’attuazione dell’art. 13, n. 3, della direttiva 91/414,
poiché ciò è solo la conseguenza della cooperazione tra la Commissione e gli
enti nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria (v., in tal
senso, sentenza del Tribunale 29 gennaio 2002, causa T 160/98, Van Parys e
Pacific Fruit Company/Commissione, Racc. pag. II 233, punto 65).
246 Il
carattere informativo di tale elenco emerge, inoltre, dal punto 8 del rapporto
di riesame, secondo cui l’informazione di cui trattasi «non incide su alcun
diritto né obbligo degli Stati membri o dei produttori per quanto riguarda il
suo impiego durante l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della
direttiva 91/414».
247 Ad ogni modo, anche ammettendo che, come sostenuto
dalla ricorrente, l’elenco considerato costituisca un documento di riferimento
per gli Stati membri, nel senso che definisce le informazioni supplementari
necessarie per la prima iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della
direttiva 91/414, e che sono soggette alla protezione in forza dell’art. 13, n.
3, lett. d), della stessa direttiva, non ne discende che tale elenco produca
l’effetto giuridico di precludere la protezione ai dati che non vi figurano.

248 Tale considerazione non è per nulla inficiata dalla lettera delle
autorità del Regno Unito del 30 gennaio 2006, prodotta dalla ricorrente, che
l’informa che esse concederanno ai suoi dati, presentati a sostegno delle
autorizzazioni nazionali, una protezione equivalente a quella applicata ai dati
della Syngenta, protetti in virtù dell’art. 13, n. 3, lett. d), della direttiva
91/414.
249 Di conseguenza, la mancanza di un riferimento ai dati della
ricorrente nell’allegato IIIA del rapporto di riesame non può produrre
conseguenze giuridiche obbligatorie, per quanto riguarda l’applicazione delle
disposizioni adottate dagli Stati membri nell’ambito dell’attuazione dell’art.
13, n. 3, della direttiva 91/414.
250 Alla luce di queste considerazioni, il
rapporto di riesame può essere considerato soltanto come atto intermedio, poiché
non produce effetti giuridici autonomi tali da incidere sugli interessi della
ricorrente.
251 Di conseguenza, le presenti conclusioni devono essere
respinte in quanto irricevibili.

3. Sulla domanda per carenza

252 La ricorrente chiede al Tribunale di
constatare, a norma dell’art. 232 CE, che la Commissione si è astenuta dal
prendere posizione sulla sua lettera del 14 aprile 2005, che l’invita a non
procedere all’adozione della proposta approvata dal comitato il 15 febbraio
2005, a meno che la specificazione del clorotalonil non sia modificata per
tenere conto della specificazione del suo prodotto.
253 Dalla giurisprudenza
emerge che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate
dall’art. 232 CE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione convenuta abbia
preso posizione, in seguito all’invito ad agire, prima che il ricorso fosse
proposto (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° aprile 1993, causa C 25/91,
Pesqueras Echebastar/Commissione, Racc. pag. I 1719, punto 11).
254 Orbene,
nella specie, la Commissione ha preso posizione sul contenuto della lettera
della ricorrente del 14 aprile 2005 adottando la direttiva impugnata il 16
settembre 2005, prima della proposizione del presente ricorso.
255 La
circostanza che tale presa di posizione non dia soddisfazione alla ricorrente è
indifferente. Infatti, l’art. 232 CE contempla l’omissione di statuire o di
prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da quello che
l’interessato avrebbe desiderato o ritenuto necessario (sentenza della Corte 24
novembre 1992, cause riunite C 15/91 e C 108/91, Buckl e a./Commissione, Racc.
pag. I 6061, punti 16 e 17).
256 Di conseguenza, la presente domanda per
carenza deve essere respinta in quanto irricevibile.

4. Sulla domanda di
risarcimento

257 Con la sua azione di risarcimento, la ricorrente chiede il
risarcimento del danno subito a causa della direttiva impugnata.
258 Nella
sua memoria del 20 luglio 2007, presentata nell’ambito delle misure di
organizzazione del procedimento in seguito all’adozione della direttiva 2006/76,
la ricorrente tende ad adeguare questa domanda, chiedendo che la Commissione
venga condannata a corrisponderle un importo provvisorio di EUR 170 940 000, a
titolo di risarcimento del danno subito a causa dell’adozione della direttiva
impugnata, alla luce della direttiva 2006/76.
259 A tal riguardo, laddove con
tale domanda la ricorrente mira a presentare una domanda nuova diretta al
risarcimento del danno subito a causa dell’adozione direttiva 2006/76, tale
domanda nonché i motivi presentati a suo sostegno sono irricevibili, a norma
dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
260 Per quanto attiene al
merito dell’azione di risarcimento, si deve ricordare che, secondo una
giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta
qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento, la quale sia
stata essa stessa respinta (v. sentenza del Tribunale 4 luglio 2002, causa T
340/99, Arne Mathisen/Consiglio, Racc. pag. II 2905, punto 134, e giurisprudenza
ivi citata).
261 Nel caso di specie, sussiste una stretta correlazione tra
la domanda di annullamento e quella di risarcimento, fondate sugli argomenti
attinenti all’illegittimità della direttiva impugnata per violazione della
direttiva 91/414 e del regolamento n. 3600/92, nonché dei principi del buon
andamento dell’amministrazione e della tutela dell’affidamento legittimo,
formulati nell’ambito della domanda di annullamento della direttiva impugnata.
Orbene, l’esame di tali argomenti non ha rivelato alcun illecito, commesso dalla
Commissione, tale da fare sorgere la responsabilità della Comunità.
262 Di
conseguenza, la domanda di risarcimento deve essere respinta a causa del rigetto
della domanda di annullamento alla quale risulta strettamente connessa.
263
Peraltro, laddove la ricorrente si riferisce, in subordine, al danno
asseritamente causato dalla mancata presa di posizione della Commissione in
seguito alla lettera della ricorrente del 14 aprile 2005, si deve ricordare che
la Commissione ha preso posizione a tal riguardo adottando la direttiva
impugnata. Orbene, la ricorrente non fa valere alcun danno che avrebbe avuto
luogo anteriormente all’adozione della direttiva impugnata, la quale ha posto
fine alla carenza denunciata.
264 Conseguentemente, deve essere respinta
altresì la domanda di risarcimento per quanto concerne la presunta carenza della
Commissione.
265 Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere il
presente ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

266 Ai sensi dell’ art. 87, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta
soccombente, deve essere condannata alle spese, comprese quelle attinenti ai
procedimenti sommari.
Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Vischim Srl è
condannata alle spese, comprese quelle attinenti ai procedimenti sommari. Meij
Dehousse Vadapalas Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre
2009.
Indice

Contesto normativo

1. Direttiva 91/414/CEE
2. Regolamento (CEE) nº
3600/92

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.
Sulla domanda di annullamento della direttiva impugnata per quanto riguarda la
specificazione del clorotalonil
Sull’adeguamento della domanda di
annullamento
Sulla ricevibilità
Sull’interesse ad agire
Sulla
legittimazione ad agire della ricorrente
Sulla domanda diretta alla riforma
della specificazione controversa

Nel merito

Sul primo motivo vertente
sulla presunta esclusione della pratica della ricorrente dal procedimento di
valutazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul
secondo motivo vertente su presunte irregolarità del procedimento dinanzi al
comitato
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul terzo
motivo vertente sulla violazione delle garanzie procedurali e del diritto di
essere sentiti
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul
quarto motivo attinente alla violazione dell’art. 5 della direttiva 91/414

Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul quinto motivo attinente
alla violazione dell’art. 13 della direttiva 91/414
– Argomenti delle
parti
– Giudizio del Tribunale
Sul sesto motivo attinente alla violazione
dei principi della sussidiarietà, della tutela dell’affidamento legittimo, della
certezza del diritto e della parità di trattamento, del diritto della ricorrente
al libero esercizio di un’attività commerciale e del suo diritto di proprietà
nonché alla violazione dell’art. 2 CE
– Argomenti delle parti
– Giudizio
del Tribunale
2. Sulla domanda di annullamento del rapporto di riesame
3.
Sulla domanda per carenza
4. Sulla domanda di risarcimento
Sulle spese

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