In tema di confezionamento e pubblicità degli alimenti, costituisce
violazione dell’art. 2 del d.lgs. 109/1992 l’uso improprio di un marchio
registrato (nella specie Bio-Ene) posto in essere dal soggetto mediante
etichettatura di prodotti non corrispondenti alle indicazioni contenute nel
marchio (in quanto nella specie non provenienti da agricoltura biologica), sì da
indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del
prodotto.
La sentenza della Cassazione civile che commentiamo fa a
buon diritto il paio con quella del Tribunale comunitario perché, come vedremo,
viene evocato il regolamento CE 40/1994 sopra citato, sebbene in maniera
marginale rispetto al “nocciolo duro” della questione sottoposta al giudicante.
Ma cominciamo con il caso occorso.
La Camera di Commercio di Padova aveva
irrogato delle sanzioni amministrative per violazione della disciplina
dell’etichettatura a carico del rappresentante legale di una società per avere
messo in commercio vari prodotti vegetali (polpettine vegetali, gelati,
hamburger vegetali) contrassegnati dal marchio “Bio-Ene”, nonostante che –
secondo l’accertamento effettuato dagli ispettori – detti prodotti provenissero
da agricoltura tradizionale, non biologica, come invece il marchio sembrava
suggerire. Anche il Tribunale, investito in sede di opposizione alla
ordinanza-ingiunzione, aveva ritenuto sussistente la violazione.
Va in
proposito ricordato brevemente che l’art. 2 del decreto 109/1992 vieta
l’etichettatura o pubblicità dei prodotti alimentari quando essa sia ingannevole
nell’indirizzare la scelta economica del consumatore relativamente alle
caratteristiche della merce, ossia per la sua natura, qualità, provenienza ecc.
Si tratta di ipotesi sanzionata in via amministrativa se effettivamente
confinata nei limiti propri della disposizione in parola, ma che può
eventualmente trascendere in una vera e propria frode di rilevanza penale
allorché l’indicazione fornita non sia soltanto surrettiziamente suggestiva, ma
addirittura mendace. In effetti, prima dell’introduzione di una disciplina
specifica del “biologico” e dello stesso varo del d.lgs. 109/1992, la
giurisprudenza si era interrogata sulla sussistenza di ipotesi di reato. Occorre
ricordare che all’epoca costituiva reato (ora non più, a seguito del d.lgs.
507/1999 sulla depenalizzazione) una fattispecie analoga a quella oggi contenuta
nell’art. 2 citato. Così, all’epoca, l’evocazione impropria della natura
“biologica” del prodotto veniva sanzionata (penalmente) dall’art. 13 della legge
283/1962.
Tornando al nostro caso, va precisato che di vera e propria frode
ai sensi del codice penale non potrebbe parlarsi, poiché la ditta non pretendeva
e non esplicitava (falsamente) che i prodotti commercializzati fossero
biologici. Ciò nonostante, secondo la valutazione degli organi di vigilanza, poi
del Tribunale, e infine della stessa Cassazione, l’uso del marchio “Bio-Ene” era
dotato di una enfasi semantica molto pregnante attraverso l’accento che
inevitabilmente veniva posto sul termine “Bio”, evocativo di una tipologia di
prodotti a cui il pubblico è particolarmente sensibile perché si accompagna
nell’immaginario comune ai concetti di natura e salute, prodotti che però, nella
specie, non essendo in effetti biologici, non soddisfacevano le legittime
aspettative suscitate dall’etichettatura.
A nulla è valsa la difesa
dell’interessato secondo la quale non vi era inganno del pubblico perché nessuna
espressa indicazione di provenienza biologica veniva fornita né il marchio in
sé, costituito – oltre che dal segno grafico “Bio-Ene” – da una donna in
posizione yoga, voleva alludere ad altro che al concetto di “equilibrato fluire
dell’energia vitale”. Infatti, come si è visto, l’induzione in errore non
richiede altro se non che il consumatore sia indotto a pensare del prodotto ciò
che non è, pur senza che le caratteristiche implicitamente suggerite siano anche
esplicitamente affermate (ché altrimenti si sarebbe incorsi in una vera e
propria frode).
L’altra linea difensiva tentata dall’imprenditore, che ci
ricollega al reg. CE 40/1994 di cui alla precedente sentenza del Tribunale di
prima istanza, è stata quella di osservare che il marchio era stato addirittura
registrato in conformità alla disciplina comunitaria, sicché il giudice
nazionale non avrebbe potuto inibirne l’uso. In proposito è stato giustamente
obiettato che sia nella normativa nazionale che in quella comunitaria il marchio
non ha altra funzione che quella di distinguere il prodotto da quelli similari
fabbricati o commercializzati da altri operatori. L’intervenuta registrazione
non può costituire quindi un lasciapassare per qualunque utilizzo del marchio
che si ponga in contrasto con determinate violazioni di legge, come nella specie
avveniva.
Ultima censura della difesa, anche questa respinta dalla Corte, ha
riguardato l’applicazione di tante sanzioni quanti erano i prodotti (o meglio,
le tipologie di prodotto) recanti il marchio ingannevole. Si sosteneva, infatti,
che la violazione doveva essere valutata unitariamente perché afferente alla
stessa linea produttiva. Per contro, è stato ricordato che nell’ambito
dell’illecito amministrativo non esiste l’istituto della “continuazione”, come
in campo penale, che consente di applicare una sola sanzione per più fatti
diversi, connessi tra loro, anche se aumentata rispetto alla pena base. Ciò è
consentito solo nel caso in cui le violazioni plurime siano avvenute con una
sola azione o omissione (o nei casi di “reiterazione”, che nella specie non
ricorreva). Le azioni, invece, erano molteplici, in quanto il marchio era
apposto a ciascun tipo di prodotto (gelati, polpette ecc.) separatamente.
Home » Etichettatura e pubblicità, quel marchio è ingannevole
Etichettatura e pubblicità, quel marchio è ingannevole
Cassazione civile, sentenza n. 6234 del 13 marzo 2009 (riferimenti normativi: art. 2, d.lgs. 109/1992)
In tema di confezionamento e pubblicità degli alimenti, costituisce
violazione dell’art. 2 del d.lgs. 109/1992 l’uso improprio di un marchio
registrato (nella specie Bio-Ene) posto in essere dal soggetto mediante
etichettatura di prodotti non corrispondenti alle indicazioni contenute nel
marchio (in quanto nella specie non provenienti da agricoltura biologica), sì da
indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del
prodotto.
La sentenza della Cassazione civile che commentiamo fa a
buon diritto il paio con quella del Tribunale comunitario perché, come vedremo,
viene evocato il regolamento CE 40/1994 sopra citato, sebbene in maniera
marginale rispetto al “nocciolo duro” della questione sottoposta al giudicante.
Ma cominciamo con il caso occorso.
La Camera di Commercio di Padova aveva
irrogato delle sanzioni amministrative per violazione della disciplina
dell’etichettatura a carico del rappresentante legale di una società per avere
messo in commercio vari prodotti vegetali (polpettine vegetali, gelati,
hamburger vegetali) contrassegnati dal marchio “Bio-Ene”, nonostante che –
secondo l’accertamento effettuato dagli ispettori – detti prodotti provenissero
da agricoltura tradizionale, non biologica, come invece il marchio sembrava
suggerire. Anche il Tribunale, investito in sede di opposizione alla
ordinanza-ingiunzione, aveva ritenuto sussistente la violazione.
Va in
proposito ricordato brevemente che l’art. 2 del decreto 109/1992 vieta
l’etichettatura o pubblicità dei prodotti alimentari quando essa sia ingannevole
nell’indirizzare la scelta economica del consumatore relativamente alle
caratteristiche della merce, ossia per la sua natura, qualità, provenienza ecc.
Si tratta di ipotesi sanzionata in via amministrativa se effettivamente
confinata nei limiti propri della disposizione in parola, ma che può
eventualmente trascendere in una vera e propria frode di rilevanza penale
allorché l’indicazione fornita non sia soltanto surrettiziamente suggestiva, ma
addirittura mendace. In effetti, prima dell’introduzione di una disciplina
specifica del “biologico” e dello stesso varo del d.lgs. 109/1992, la
giurisprudenza si era interrogata sulla sussistenza di ipotesi di reato. Occorre
ricordare che all’epoca costituiva reato (ora non più, a seguito del d.lgs.
507/1999 sulla depenalizzazione) una fattispecie analoga a quella oggi contenuta
nell’art. 2 citato. Così, all’epoca, l’evocazione impropria della natura
“biologica” del prodotto veniva sanzionata (penalmente) dall’art. 13 della legge
283/1962.
Tornando al nostro caso, va precisato che di vera e propria frode
ai sensi del codice penale non potrebbe parlarsi, poiché la ditta non pretendeva
e non esplicitava (falsamente) che i prodotti commercializzati fossero
biologici. Ciò nonostante, secondo la valutazione degli organi di vigilanza, poi
del Tribunale, e infine della stessa Cassazione, l’uso del marchio “Bio-Ene” era
dotato di una enfasi semantica molto pregnante attraverso l’accento che
inevitabilmente veniva posto sul termine “Bio”, evocativo di una tipologia di
prodotti a cui il pubblico è particolarmente sensibile perché si accompagna
nell’immaginario comune ai concetti di natura e salute, prodotti che però, nella
specie, non essendo in effetti biologici, non soddisfacevano le legittime
aspettative suscitate dall’etichettatura.
A nulla è valsa la difesa
dell’interessato secondo la quale non vi era inganno del pubblico perché nessuna
espressa indicazione di provenienza biologica veniva fornita né il marchio in
sé, costituito – oltre che dal segno grafico “Bio-Ene” – da una donna in
posizione yoga, voleva alludere ad altro che al concetto di “equilibrato fluire
dell’energia vitale”. Infatti, come si è visto, l’induzione in errore non
richiede altro se non che il consumatore sia indotto a pensare del prodotto ciò
che non è, pur senza che le caratteristiche implicitamente suggerite siano anche
esplicitamente affermate (ché altrimenti si sarebbe incorsi in una vera e
propria frode).
L’altra linea difensiva tentata dall’imprenditore, che ci
ricollega al reg. CE 40/1994 di cui alla precedente sentenza del Tribunale di
prima istanza, è stata quella di osservare che il marchio era stato addirittura
registrato in conformità alla disciplina comunitaria, sicché il giudice
nazionale non avrebbe potuto inibirne l’uso. In proposito è stato giustamente
obiettato che sia nella normativa nazionale che in quella comunitaria il marchio
non ha altra funzione che quella di distinguere il prodotto da quelli similari
fabbricati o commercializzati da altri operatori. L’intervenuta registrazione
non può costituire quindi un lasciapassare per qualunque utilizzo del marchio
che si ponga in contrasto con determinate violazioni di legge, come nella specie
avveniva.
Ultima censura della difesa, anche questa respinta dalla Corte, ha
riguardato l’applicazione di tante sanzioni quanti erano i prodotti (o meglio,
le tipologie di prodotto) recanti il marchio ingannevole. Si sosteneva, infatti,
che la violazione doveva essere valutata unitariamente perché afferente alla
stessa linea produttiva. Per contro, è stato ricordato che nell’ambito
dell’illecito amministrativo non esiste l’istituto della “continuazione”, come
in campo penale, che consente di applicare una sola sanzione per più fatti
diversi, connessi tra loro, anche se aumentata rispetto alla pena base. Ciò è
consentito solo nel caso in cui le violazioni plurime siano avvenute con una
sola azione o omissione (o nei casi di “reiterazione”, che nella specie non
ricorreva). Le azioni, invece, erano molteplici, in quanto il marchio era
apposto a ciascun tipo di prodotto (gelati, polpette ecc.) separatamente.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’