Vano cucina e autorizzazione sanitaria

Condividi

Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 21273 del 5 ottobre 2009 (riferimenti normativi: art. 3, l. 287/1991 e art. 2, l. 283/1962)

Non costituisce esercizio di attività in assenza di
autorizzazione sanitaria la modifica del vano cucina e l’inserimento di nuove
attrezzature tra quelle in uso.

Veniva irrogata sanzione
amministrativa nei confronti del titolare di un bar-tavola calda per violazione,
rispettivamente, dell’art. 3 della legge n. 287 del 1991 per avere esercitato
l’attività in violazione di norme urbanistiche e igienico-sanitarie, e
dell’articolo 2 della legge n. 283 del 1962 per difetto della autorizzazione
sanitaria.

Il tribunale, davanti al quale l’esercente aveva proposto
opposizione, la respingeva. Diversa, e miglior, sorte aveva però l’impugnazione
in Cassazione.
In ordine alla violazione della legge del 1991 la Corte ha
osservato che la disposizione dell’articolo 3, che disciplina il rilascio delle
autorizzazioni, è rivolta all’ente pubblico competente e non direttamente
all’esercente. Per tale ragione una sua eventuale violazione non può dar luogo a
sanzione a carico del cittadino.
Quanto all’altro addebito, va premesso che
il bar era dotato di autorizzazione sanitaria, ma dopo il suo rilascio erano
state messe in uso attrezzature ulteriori rispetto a quelle comprese nell’elenco
a suo tempo autorizzato. Inoltre, era stato modificato lo stato dei luoghi per
effetto dell’ampliamento del vano cucina.
La Corte ha giustamente osservato
che il difetto di autorizzazione, già sanzionato penalmente dall’articolo 2 l.
283/1962 e poi in via amministrativa (come nel caso di specie), consiste
nell’esercitare l’attività senza che sia mai stato il rilasciato il
provvedimento autorizzativo. Viceversa, le trasgressioni ai limiti entro i quali
l’autorizzazione è concessa ricadono sotto la scure dell’articolo 17 l. 283/1962
in relazione all’art. 27 dpr 327/1980. Occorre, peraltro, notare che attualmente
l’art. 2 citato non è più in vigore in quanto abrogato.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ
Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott.
PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUZZI Giuliana,
rappresentata e difesa dall’avv. SEGNA Sergio, elett.te dom.ta presso lo studio
dell’avv. Carmine Monaco Sorge in Roma, Via Pompeo Magno n. 7;
– ricorrente

contro

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA;
– intimato –
avverso la
sentenza del Tribunale di Verona n. 391/05 depositata l’11 marzo 2005;
udita
la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 luglio 2009 dal
Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra Giuliana Capuzzi, titolare
di un bar-tavola calda, propose due distinte opposizioni avverso altrettante,
coeve ordinanze ingiunzioni – la n. 19 e la n. 20 in data 26 febbraio 2004 –
emesse nei suoi confronti dal Comune di Peschiera del Garda per violazione,
rispettivamente, della L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3, comma 7
(“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi”), per aver esercitato l’attività in violazione di norme urbanistiche e
igienico-sanitarie, e della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 2, comma 1
(“Modifica del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
artt. 242, 243, 247, 250 e 262: disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”), per aver esercitato
l’attività in difetto di autorizzazione sanitaria. L’adito Tribunale di Verona,
riunite le opposizioni, le respinse osservando che dai verbali di accertamento
risultava l'”assenza dall’elenco delle attrezzature autorizzate, ai fini
igienico sanitari, del forno per la cottura delle pizze” e la “modifica del vano
cucina rispetto all’elaborato grafico prodotto in data 02.05.1996”; che non
aveva rilievo l’intervenuta archiviazione, in Comune, della pratica di abuso
edilizio, dato che le ordinanze trovavano fondamento “nella violazione di norme
igienico sanitarie (non edilizie) relative alla avvenuta modifica del vano
cucina, e nella assenza nell’elenco delle attrezzature utilizzate di un forno
per la cottura delle pizze”.
La sig.ra Capuzzi ha quindi proposto ricorso per
cassazione deducendo due motivi di censura, illustrati anche da memoria. Il
Comune intimato non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si
denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1991, art. 3, comma
7, e L. n. 283 del 1962, art. 2. Stigmatizzata l’omessa presa in considerazione
di ciascuna delle due ordinanze distintamente e l’indifferenziata motivazione
mediante il generico riferimento alla violazione di norme igienico sanitarie, si
sostiene anzitutto che:
a) erroneamente è stata fatta applicazione della L.
n. 287 del 1991, art. 3, comma 7, il quale prevede soltanto norme cui deve
attenersi l’autorità amministrativa nel rilasciare l’autorizzazione per
l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b)
erroneamente è stata fatta applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 2, perché
l’esercizio della opponente era, pacificamente, munito di autorizzazione
sanitaria, e ne’ il modesto ampliamento della cucina, realizzato mediante
spostamento di una parete mobile, nè l’acquisizione di un nuovo impianto (un
piccolo forno per le pizze) non previsto nell’autorizzazione originaria
comportano la necessità di una nuova autorizzazione.
1.1. – La censura sub a)
è fondata.
La L. n. 287 del 1991, art. 3, comma 7 (“Le attività
di
somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel
rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei
locali e degli edifici, fatta sai-va l’irrogazione delle sanzioni relative alle
norme e prescrizioni violate”), infatti, è inserito in una norma che disciplina
il “rilascio delle autorizzazioni” (come si legge nella rubrica) per l’apertura
e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, prevedendo, agli altri commi, la necessità
dell’autorizzazione, l’autorità competente al suo rilascio, la durata, le
modalità di fissazione dei criteri e parametri per la determinazione del numero
delle autorizzazioni rilasciabili e delle condizioni per il rilascio. Pertanto
anche il comma 7 va inteso, al pari degli altri, come norma direttamente
disciplinante non già il comportamento degli esercenti (sì che, in caso di
trasgressione, si giustifichi l’applicazione di una sanzione), bensì
esclusivamente i presupposti per l’emissione del provvedimento amministrativo.
Esso prevede, in altri termini, che l’autorità amministrativa, nel determinarsi
a proposito del rilascio o meno dell’autorizzazione, deve tener conto della
necessità del rispetto delle normative edilizia, urbanistica e
igienico-sanitaria;
non già che, in caso di violazione di tali normative da
parte dell’esercente, questi sia assoggettabile ad ulteriore sanzione (quella
residuale di cui all’art. 10, comma 2, della medesima legge, evidentemente, dato
che il comma 7 dell’art. 3 non è assistito da alcuna specifica previsione
sanzionatoria) che vada, senza comprensibile ragione, ad aggiungersi a quelle
già previste dalle richiamate normative ed espressamente fatte salve dal comma 7
in esame.
1.2. – Anche la censura sub b) è fondata.
La giurisprudenza
penale di questa Corte, in epoca anteriore alla depenalizzazione dell’illecito
di cui si discute, ha infatti avuto occasione di chiarire che solo quando è
necessaria una nuova autorizzazione sanitaria, ai sensi del regolamento di
esecuzione della L. n. 283 del 1962, art. 27, comma 6, approvato con D.P.R. 26
marzo 1980, n. 327, e cioè quando si procede alla variazione dell’ubicazione
dello stabilimento o laboratorio o delle sostanze alimentari prodotte, la
mancanza della nuova autorizzazione integra l’illecito di cui alla L. n. 283 del
1962, art. 2; mentre, invece, quando si procede ad una semplice modifica
strutturale degli impianti o dei locali, non essendo necessaria una nuova
autorizzazione, l’illecito predetto non può essere integrato, ma è configurabile
soltanto, in caso di difetto di previa comunicazione o di nulla osta espresso o
tacito della p.a., ai sensi dell’art. 27 reg. cit., il diverso illecito (non
contestato nel caso che ci occupa) previsto dall’art. 17 della legge per ogni
violazione delle disposizioni del regolamento (Cass. Sez. 3^ pen. 13 aprile
1999, n. 1353). A tale orientamento ritiene il Collegio di dare continuità pur
dopo l’avvenuta depenalizzazione dell’illecito di cui si discute, che non ha
inciso sugli aspetti della disciplina qui rilevanti, e pur in presenza di un
precedente dissonante della medesima Sezione penale di questa Corte – la
sentenza 17 giugno 1997, n. 2430 – che ha non condivisibilmente ritenuto la
necessità di una nuova autorizzazione sanitaria anche nel caso di variazione
dell’impianto dello stabilimento o laboratorio e, in particolare, di
introduzione di nuovi apparecchi.
2, – L’accoglimento delle esaminate censure
assorbe ogni ulteriore rilievo contenuto nel primo e nel secondo motivo di
ricorso. 3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384
c.p.c., comma 1, ultima parte) con l’accoglimento delle opposizioni.
Le spese
dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in
dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, accoglie le opposizioni ed annulla le ordinanze
ingiunzioni indicate in motivazione; condanna il Comune di Peschiera del Garda
al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, di
cui Euro 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di primo grado, ed in Euro
900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità, oltre
spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in
Cancelleria il 5 ottobre 2009

Edicola web

Ti potrebbero interessare