Il 13 dicembre di qualsiasi anno evoca nella coscienza popolare italica – e del mondo cattolico in generale – la festa di Santa Lucia, la Santa “protettrice” della vista.
E così certamente continuerà ad essere per gli anni a venire, anche se per quelli di noi coinvolti nelle quotidiane vicissitudini degli “etichettatori di alimenti e bevande” è fin troppo facile prevedere che quella data, a partire da quest’anno 2014, un po’ più prosaicamente accompagnerà il ricordo della Santa di Siracusa con quello della prima applicazione del reg. UE 1169/2011, nuova disciplina dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ai fini della corretta informazione del consumatore.
Le disposizioni di questa normativa – sia da questi autori che da altri studiosi della materia – sono state già più volte esaminate in approfonditi articoli su “Alimenti & Bevande”, articoli cui doverosamente qui facciamo rinvio volendo invece dedicare questo spazio ad un tema più specifico e sicuramente per tutti significativo: quello delle sanzioni per i trasgressori delle norme del suindicato regolamento UE.
Quest’ultimo naturalmente non le prevede dal momento che – come è noto – la potestà sanzionatoria è sinora rimasta esclusa dai meccanismi di “limitazione di sovranità” cui si sono sottoposti i Paesi aderenti all’UE, i quali, a tutt’oggi, si riservano di scegliere autonomamente il tipo e l’entità della sanzione da irrogare ai trasgressori di regole che però sono identiche per tutti i cittadini comunitari, indipendentemente dallo Stato di appartenenza.
Insomma, una “unificazione… a metà” e, quindi, a dir poco discutibile e comunque foriera di non poche e gravi conseguenze: basti solo riflettere che, così facendo, si consente ai “malintenzionati” del settore alimentare di scegliersi come territorio per le loro infrazioni il Paese UE con il sistema sanzionatorio più “morbido” o più inefficiente per apparato giudiziario.
E meglio ancora – per loro “malintenzionati” – un Paese… con tutti e due i difetti!
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Informazione ai consumatori. A quando le sanzioni?
Il 13 dicembre 2014 segna la data di applicazione del reg. UE 1169/11
E così certamente continuerà ad essere per gli anni a venire, anche se per quelli di noi coinvolti nelle quotidiane vicissitudini degli “etichettatori di alimenti e bevande” è fin troppo facile prevedere che quella data, a partire da quest’anno 2014, un po’ più prosaicamente accompagnerà il ricordo della Santa di Siracusa con quello della prima applicazione del reg. UE 1169/2011, nuova disciplina dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ai fini della corretta informazione del consumatore.
Le disposizioni di questa normativa – sia da questi autori che da altri studiosi della materia – sono state già più volte esaminate in approfonditi articoli su “Alimenti & Bevande”, articoli cui doverosamente qui facciamo rinvio volendo invece dedicare questo spazio ad un tema più specifico e sicuramente per tutti significativo: quello delle sanzioni per i trasgressori delle norme del suindicato regolamento UE.
Quest’ultimo naturalmente non le prevede dal momento che – come è noto – la potestà sanzionatoria è sinora rimasta esclusa dai meccanismi di “limitazione di sovranità” cui si sono sottoposti i Paesi aderenti all’UE, i quali, a tutt’oggi, si riservano di scegliere autonomamente il tipo e l’entità della sanzione da irrogare ai trasgressori di regole che però sono identiche per tutti i cittadini comunitari, indipendentemente dallo Stato di appartenenza.
Insomma, una “unificazione… a metà” e, quindi, a dir poco discutibile e comunque foriera di non poche e gravi conseguenze: basti solo riflettere che, così facendo, si consente ai “malintenzionati” del settore alimentare di scegliersi come territorio per le loro infrazioni il Paese UE con il sistema sanzionatorio più “morbido” o più inefficiente per apparato giudiziario.
E meglio ancora – per loro “malintenzionati” – un Paese… con tutti e due i difetti!
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