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Home » Frodi alimentari, le nuove ipotesi di reato per difendere Dop e Igp
Frodi alimentari, le nuove ipotesi di reato per difendere Dop e Igp
Con la legge n. 99 del 23 luglio 2009 nasce una nuova ipotesi di reato: la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Con la legge n. 99 del 23 luglio 2009 nasce una nuova ipotesi di reato: la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Chiunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa fino a 20.000.
La stessa pena è prevista per chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Per il nuovo delitto l’oggetto materiale del reato è costituito dai soli prodotti agroalimentari (non più in generale dai prodotti industriali) con denominazione qualificata e tutelata al rango di “indicazione geografica” o di “denominazione di origine” e ciò nel rispetto delle norme nazionali e CE in materia. Inoltre, la nuova ipotesi di delitto contempla e colpisce un ben precisato comportamento ingannevole ovvero quello di chi “contraffa o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine” dei prodotti agroalimentari tutelati secondo specifiche normative interne e/o comunitarie o convenzioni internazionali.
Viene punito anche chi , senza aver preso parte alla contraffazione, consapevolmente introduce in Italia e/o in commercio i prodotti agroalimentari con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Va evidenziato che la nuova norma non fa alcun riferimento ad una delle più temute pene accessorie nell’ambito del commercio: la pubblicazione della sentenza su uno o più organi di stampa a spese del condannato. Invero trattasi di pena accessoria non richiamata in alcun modo nella nuova norma e prevista invece dall’originario testo dell’articolo 518 che riferisce solo ai delitti originariamente previsti e quindi non anche a questo di nuova introduzione di cui all’articolo 517-quater in esame.
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