Il tema della gestione dei sottoprodotti di origine animale (Soa) è sempre molto attuale. Il riferimento normativo principe è il regolamento (CE) 1069/2009 che, all’articolo 2, esclude dall’ambito di applicazione i rifiuti di cucina e ristorazione, salvo il caso in cui siano destinati alla produzione di mangimi o alla trasformazione in biogas e compost.
Che gli scarti di lavorazione ottenuti presso un ristorante siano assimilabili ai rifiuti di cucina è confermato dal regolamento (UE) 142/2011, che all’allegato I fornisce la seguente definizione di “rifiuti di cucina e ristorazione”: «tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche”.
Per il resto, il regolamento (UE) 142/2011 indica come tali rifiuti debbano essere trattati presso un impianto di compostaggio e di produzione di biogas, ma tali prescrizioni non incidono sul tema trattato nel quesito.
In sintesi, gli scarti di lavorazione generati nell’ambito di una attività di ristorazione possono essere conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani per il successivo smaltimento. A parere dello scrivente, appare comunque opportuno contattare l’ente predisposto alla gestione dei rifiuti a livello locale per verificarne la disponibilità alla raccolta e allo smaltimento, richiamando, eventualmente, quanto disposto in materia dal regolamento (CE) 1069/09.