Ogni sede produttiva deve avere il suo numero di riconoscimento

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 6/2023

Uno stabilimento riconosciuto secondo il regolamento (CE) 853/2004 può avere lo stesso approval number per due o più sedi produttive ubicate in posti diversi oppure deve averne obbligatoriamente uno diverso per ciascuna sede?

Risposta di: Filippo Castoldi, Medico Veterinario

Il regolamento (CE) 852/04, all’articolo 2, definisce lo stabilimento come «ogni unità di un’impresa del settore alimentare». Alla luce di tale definizione, pare evidente che sedi produttive diverse, individuabili mediante indirizzi diversi, ancorché afferenti alla medesima ragione sociale, debbano essere riconosciute individualmente con l’attribuzione di un numero di riconoscimento univoco.

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