A prescindere dall’assenza di uno specifico criterio microbiologico di sicurezza alimentare in materia di virus nei molluschi bivalvi vivi (oltre ai Norovirus, altre segnalazioni possono riguardare la presenza del virus dell’epatite A), il riscontro di particelle virali in molluschi bivalvi vivi (Mbv) deve fare considerare questi ultimi come “alimenti a rischio” ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) 178/02 e deve, quindi, portare l’operatore a prevenirne l’immissione sul mercato o, nel caso in cui il prodotto non sia già più sotto il suo controllo, a procedere al suo ritiro o richiamo dal mercato (articolo 19 del regolamento (CE) 178/02).
Il prodotto ritirato e/o richiamato deve quindi essere smaltito come materiale di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009. Al fine di definirne la destinazione, va considerato che si tratta di sottoprodotti che non rientrano né tra i materiali di categoria 1, né tra quelli di categoria 3 (impiegabili, questi ultimi, nella produzione di alimenti per animali da compagnia). Si applica, quindi, la previsione di cui all’articolo 9, lettera h), del regolamento (CE) 1069/2009, che, in maniera residuale, fa rientrare tra i sottoprodotti di categoria 2 quelli «di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3».
Quanto alla possibilità di chiedere un rimborso al fornitore, questa dipende dai rapporti contrattuali tra cliente e fornitore stesso. Purtroppo, ad oggi, manca un indicatore affidabile della presenza di virus nei molluschi bivalvi vivi che non sia la ricerca stessa delle particelle virali, per cui anche partite di Mbv sottoposte al previsto periodo di depurazione e testate microbiologicamente per accertare l’assenza di patogeni e l’efficacia del processo di depurazione potrebbero successivamente risultare positive alla ricerca dei virus.