Il dubbio sollevato dal lettore in merito alla liceità del prelievo di novellame di pesce azzurro è più che legittimo, alla luce dell’impatto che tale attività rischia di avere sulla popolazione ittica del Mediterraneo.
Proprio partendo da considerazioni attinenti la protezione delle risorse ittiche, il regolamento (CE) 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, stabilisce misure minime del pescato, al di sotto delle quali non è possibile procedere al prelievo e all’immissione sul mercato dei soggetti delle specie elencate all’allegato III al regolamento (nel caso della sardina – Sardina pilchardus – non possono essere pescati soggetti di lunghezza inferiore a 11 cm o di dimensione tale per cui siano presenti più di 55 animali per kg di pescato).
Stabilito il principio generale, tuttavia, lo stesso regolamento, all’articolo 15.3, precisa che tale disposizione «non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia [le sciabiche sono un particolare tipo di rete a circuizione o trainate, n.d.r.] e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all’articolo 19, a condizione che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza».
Ovviamente, anche nel caso in discussione, che tratta degli interventi volti a razionalizzare lo sfruttamento delle risorse naturali (come pure nel caso della sicurezza alimentare), le decisioni in merito alla possibilità o meno di dare attuazione a determinate deroghe o adattamenti dei requisiti regolamentari non sono mai basate su considerazioni di carattere puramente tecnico, anche se devono basarsi sulle evidenze tecniche solide e documentate contenute nel piano di gestione nazionale, ma dipendono anche da considerazioni di natura sociale ed economica.
Considerato che la pesca del novellame di pesce azzurro, variamente nominato nelle diverse regioni italiane, riveste un rilievo significativo in diverse aree del Paese (non solo in Sicilia, ma anche, tra le altre, in Liguria e Sardegna) con il coinvolgimento di centinaia di imprese, il Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) promulga annualmente uno specifico provvedimento al fine di definire i tempi, le aree e le modalità di pesca del novellame di pesce azzurro. Nel rispetto delle disposizioni di tali decreti, è quindi possibile procedere al prelievo e alla commercializzazione del “bianchetto” che può essere proposto ai consumatori tale e quale o, come riscontrato dal lettore, previa preparazione e/o trasformazione. La possibilità di procedere alla pesca del novellame per poche settimane all’anno, oltre, chiaramente, alla biologia del pesce stesso le cui uova schiudono nei mesi invernali, giustificano la stagionalità con la quale il prodotto fresco, diversamente dal prodotto trasformato e conservato, è presente sul mercato.
L’autorità preposta alla verifica dell’osservanza della norma in questo caso è il MIPAAF, attraverso il personale delle capitanerie di porto, mentre le sanzioni sono quelle stabilite dal decreto legislativo 4/2012 e successive modifiche e integrazioni.