Decreto Ministeriale del 12/10/2023

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Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
Data: 20/10/2023

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/ CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati o di esecuzione adottati conformemente a tale regolamento riguardanti la produzione biologica;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ed al successivo regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE e la successiva raccomandazione della Commissione del 4 ottobre 2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (2004/787/CE);
Vista la direttiva 2002/63/CE dell’11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell’art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto-legge dell’11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Vista la comunicazione (2022/C 467/02) della Commissione relativa all’attuazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, in attuazione della direttiva 2002/63/CE dell’11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 recante «Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici»;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 recante «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, di individuazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione;
Visto l’art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l’Agenzia delle dogane, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione;
Visto lo statuto dell’Agenzia delle dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D’Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all’art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Luigi D’Eramo, le funzioni relative, tra l’altro, all’agricoltura biologica e ove all’art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica 20 marzo 2023 che stabilisce la ‘Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 per l’anno 2023 e relativa decisione sulla partità;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
Considerato che, nell’ambito dei controlli ufficiali per la verifica della conformità al regolamento (UE) n. 2018/848, il campionamento e la successiva analisi mirano alla ricerca di sostanze non ammesse ai sensi dell’art. 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2018/848 che rientrano tra le sostanze attive i fitosanitari, i concimi, gli ammendanti, i nutrienti, le materie prime per mangimi, gli additivi per mangimi e alimenti, i coadiuvanti tecnologici per mangimi e alimenti, i prodotti per la pulizia e la disinfezione, gli ingredienti non biologici;
Ritenuto opportuno considerare tra le sostanze non ammesse anche gli OGM il cui utilizzo è vietato ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) n. 2018/848;
Considerato che il campionamento rappresenta un elemento di elevata criticità che può condizionare il risultato dell’analisi di laboratorio incidendo in misura notevole sull’attendibilità del risultato stesso e dar luogo a conseguenti contestazioni;
Considerato che i campionamenti svolti dagli organismi di controllo delegati ai sensi dell’art. 40 del regolamento (UE) n. 2018/848 per la verifica di conformità allo stesso regolamento rientrano nell’ambito dei controlli ufficiali;
Ritenuto opportuno, pertanto, garantire che essi siano svolti in conformità alle norme unionali e nazionali se esistenti e ove applicabili;
Considerata la convenzione quadro tra l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla quale ADM svolge attività di controllo sulle importazioni nell’Unione europea di prodotti biologici ed in conversione;
Ritenuto necessario riconoscere come campionamenti ufficiali quelli svolti dall’Agenzia delle dogane e monopoli quale autorità di controllo nell’ambito dei controlli fisici di cui all’art. 45, paragrafo 5 del regolamento e dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306 volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione, e pertanto garantire che essi siano svolti in conformità alle norme unionali e nazionali se esistenti e ove applicabili;
Ritenuto necessario normare le attività di campionamento afferenti in modo specifico ai controlli in materia di produzione biologica ed in particolare per il campionamento nella fase di campo;
Ritenuto opportuno integrare con successivo provvedimento, sulla base delle risultanze di approfondimenti tecnico-scientifici, gli allegati del presente decreto con ulteriori indicazioni per il campionamento negli allevamenti, compresi quelli dell’acquacoltura, nell’ambito dei controlli ufficiali;
Ritenuto opportuno prevedere norme specifiche per la redazione del verbale di campionamento che tenga conto delle caratteristiche particolari dei controlli ufficiali nella produzione biologica;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, fornire una definizione di presenza di una sostanza non ammessa ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2018/848 al fine di fornire indicazioni univoche ed uniformi agli operatori del settore, compresi i laboratori ufficiali, gli organismi di controllo e Agenzia delle dogane e monopoli;
Ritenuto necessario, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, stabilire norme transitorie per la designazione dei laboratori ufficiali;
Sentito il tavolo tecnico per l’agricoltura biologica nella riunione del 1° marzo 2023;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali per la verifica di conformità al regolamento (UE) n. 2018/848, di seguito regolamento, sono svolti nel rispetto delle norme unionali, qualora presenti e applicabili.
2. Il presente decreto si applica ai controlli di laboratorio, così come definiti in questo decreto, effettuati:
a) dagli organismi di controllo delegati ai sensi dell’art. 40 del regolamento e della normativa nazionale pertinente, sui campioni prelevati ai sensi dell’art. 38, paragrafo 4, lettera c) del regolamento e/o nell’ambito dell’indagine ufficiale di cui all’art. 29 e 41 dello stesso regolamento e dei relativi regolamenti delegati ed esecutivi;
b) dall’Agenzia delle dogane e monopoli quale autorità di controllo nell’ambito dei controlli fisici di cui all’art. 45, paragrafo 5 del regolamento e dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306, volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione.

Art. 2
Definizioni

Oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 e del regolamento (UE) n. 2017/625, ai fini del presente decreto si utilizzano le seguenti definizioni:
1. MASAF: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
2. ADM: Agenzia delle dogane e monopoli;
3. Controllo ufficiale per la verifica di conformità al regolamento: verifica di conformità ai sensi dell’art. 38 del regolamento, l’indagine ufficiale di cui agli articoli 29 del regolamento e i controlli volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione;
4. Controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all’uso in agricoltura biologica;
5. Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il campione di laboratorio;
6. Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell’ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;
7. Campione: una o più unità selezionate in un insieme di unità, oppure una porzione di matrice selezionata all’interno di una quantità più grande;
8. Campione globale: il totale combinato e accuratamente mescolato dei campioni elementari prelevati da una partita;
9. Campione elementare: una o più unità prelevate in un solo punto di un oggetto del campionamento;
10. Campione di laboratorio: una quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale, da suddividere in aliquote da destinare alle analisi;
11. Entità del campione: il numero delle unità, o quantità di prodotto, che costituiscono il campione;
12. Unità: la più piccola porzione discreta dell’oggetto del campionamento che può essere prelevata per costituire la totalità o una parte di un campione elementare;
13. Oggetto del campionamento: l’insieme di elementi identificabili, compreso un appezzamento di terreno, avente, a conoscenza di chi esegue il campionamento, caratteristiche uniformi ai fini del controllo ufficiale che ha previsto un determinato controllo di laboratorio;
14. Sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’art. 9, paragrafo 3 del regolamento e OGM;
15. Presenza di una sostanza non ammessa: risultato analitico del laboratorio ufficiale che evidenzia la presenza quantificabile di una sostanza non ammessa sul campione analizzato;
16. Matrice: materiale di cui sono costituite le aliquote;
17. Analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all’art. 14, lettera h), del regolamento (UE) n. 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;
18. Analisi di prima istanza: la prima analisi eseguita in ordine di tempo nell’ambito del controllo di laboratorio svolto dall’organismo di controllo e dall’autorità di controllo;
19. Laboratorio ufficiale: laboratori designati dall’autorità competente ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022;
20. Prodotto biologico: prodotto biologico o in conversione come definiti rispettivamente all’art. 3, paragrafi numeri 2 e 7 del regolamento;
21. Rischio: probabilità di non conformità al regolamento;
22. Controllo di laboratorio particolare: controllo volto a valutare il differenziale del risultato analitico derivante da più campioni di laboratorio.

Art. 3
Finalità del controllo di laboratorio nel controllo ufficiale per verifica di conformità al regolamento

1. Il controllo di laboratorio nell’ambito di un controllo ufficiale per la verifica di conformità al regolamento è eseguito al fine di ricercare una o più sostanze non ammesse su una determinata matrice, per stabilire:
a. l’utilizzo di sostanze non ammesse;
b. l’integrità delle caratteristiche biologiche del prodotto durante ogni fase della produzione, preparazione, magazzinaggio e distribuzione;
c. l’applicazione e l’efficacia delle misure precauzionali volte ad evitare la contaminazione del prodotto biologico;
d. la fonte e la causa della presenza di sostanze non ammesse che può compromettere l’integrità del prodotto biologico.
2. Il MASAF, sulla base della valutazione del rischio, dispone con apposito provvedimento, previa informativa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ulteriori indicazioni ad integrazione di quanto previsto negli allegati del presente decreto, in relazione alle sostanze e prodotti da ricercare, tipologie di matrici da campionare, epoche e metodi di campionamento.

Art. 4
Campionamento e gestione del campione

1. Le motivazioni per la scelta dell’oggetto, della matrice, dell’epoca e dei metodi di campionamento tengono conto della valutazione del rischio e di quanto previsto all’art. 3, comma 1. Esse sono descritte nel verbale di campionamento di cui all’art. 5.
2. L’oggetto del campionamento è individuato e descritto, utilizzando una unità di misura chiara e adeguata.
3. I metodi per il campionamento, la costituzione del campione e la sua successiva manipolazione, sono conformi alle normative unionali e nazionali applicabili, anche nel caso in cui la finalità del controllo di laboratorio è la ricerca di sostanze diverse da fitosanitari e OGM.
4. Nell’ambito di un controllo di laboratorio che prevede un campionamento nella fase di campo, sono utilizzati i metodi di campionamento riportati nell’allegato 3 del presente decreto.
5. In caso di un ‘controllo di laboratorio particolarè che prevede la predisposizione di più campioni di laboratorio, si applica quanto previsto nell’allegato 4 del presente decreto.
6. Il campione di laboratorio è suddiviso in almeno tre aliquote, omogenee tra loro, di cui:
a. una da inviare al laboratorio ufficiale per l’analisi di prima istanza;
b. una da utilizzare per l’esame di parte, a spese dell’operatore, nell’ambito della eventuale controperizia di cui all’art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625, presso un laboratorio accreditato di sua fiducia;
c. una da utilizzare per l’eventuale controversia di cui all’art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625. Questa aliquota rimane a disposizione dell’operatore, custodita presso l’organismo di controllo che ha effettuato il campionamento, per il tempo necessario per la richiesta della controversia. Superato tale termine, ovvero in caso di esito negativo dell’analisi di prima istanza, l’organismo di controllo dispone liberamente dell’aliquota.
7. L’entità di ogni singola aliquota dipende dalla matrice e rispetta i quantitativi minimi indicati nell’allegato 2 del presente decreto.
8. Prima del campionamento l’operatore è informato della procedura prevista per la controperizia e della gestione dell’eventuale controversia. In deroga a quanto previsto al comma 6, le aliquote necessarie per assicurare all’operatore il diritto alla controperizia e alla eventuale controversia non sono prelevate:
a. in caso di espressa rinuncia dell’operatore o di un suo legale rappresentante, annotata nel verbale di campionamento, ovvero
b. quando non è tecnicamente possibile. In tale caso l’organismo di controllo o ADM ne informa l’operatore e motiva adeguatamente le ragioni nel verbale di campionamento.
9. Il campione di laboratorio può essere suddiviso in un numero di aliquote superiore a tre, anche su richiesta dell’operatore. In tal caso l’entità del campione di laboratorio, il numero di aliquote e la motivazione sono chiaramente riportate nel verbale di campionamento.
10. La predisposizione delle aliquote per la spedizione è eseguita nel più breve tempo possibile al fine di evitare alterazioni.
11. Ognuna delle aliquote deve essere posta in un contenitore idoneo a seconda della matrice e dell’analisi richiesta, accuratamente sigillata in modo da impedire la manomissione del contenuto e identificata in maniera univoca riportante almeno i seguenti dati:
a. nome e identificativo dell’organismo di controllo o dell’autorità che ha effettuato il campionamento
b. data e ora del campionamento
c. natura del campione prelevato
d. codice di identificazione univoca del verbale di campionamento
e. firma di chi ha effettuato il campionamento.
12. Una volta sigillate e identificate, le aliquote sono gestite nel rispetto delle norme esistenti, ivi comprese le norme ISO pertinenti. Le modalità e il periodo di conservazione sono documentati e giustificati e tengono conto della natura della matrice e delle caratteristiche e della stabilità della sostanza da ricercare.
13. L’aliquota destinata all’analisi di prima istanza può essere conservata per un massimo di settantadue ore dal momento del campionamento prima della spedizione.
14. Qualora sia necessario ricorrere al congelamento delle aliquote sono assicurate tutte le misure utili a garantire il mantenimento di temperature idonee per tutta la durata della spedizione.

Art. 5
Verbale di campionamento

1. Le operazioni effettuate durante il campionamento sono descritte in un verbale, il cui schema deve contenere gli elementi minimi riportati e descritti nell’allegato 1 del presente decreto. Ad ogni controllo di laboratorio corrisponde un verbale di campionamento.
2. Il verbale di campionamento è redatto in modo da garantire che:
a. una copia è rilasciata all’operatore;
b. una copia è conservata da chi ha eseguito il campionamento, riportato nel punto 3 dell’allegato 1 del presente decreto.
3. Il verbale di campionamento è controfirmato dall’operatore o da un suo delegato, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il verbale di campionamento può essere redatto anche nella sola forma dematerializzata. In tal caso, la modalità di redazione e l’accettazione della stessa da parte dell’operatore sono riportati sullo stesso verbale. Il verbale dematerializzato è rilasciato all’operatore mediante posta elettronica certificata.

Art. 6
Azioni in caso di presenza di sostanze non ammesse

1. In caso di presenza di una sostanza non ammessa riscontrata a seguito dell’analisi di prima istanza, l’organismo di controllo che ha effettuato il campionamento, nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale:
a. vieta in via provvisoria l’immissione sul mercato del prodotto biologico per il quale si sospetta la compromissione dell’integrità a seguito dell’esito dell’analisi di prima istanza;
b. avvia l’indagine ufficiale di cui all’art. 29 del regolamento.
2. In caso di presenza di una sostanza non ammessa, ADM, nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale:
a. indica nel box 29 del Certificato di ispezione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2306 (COI) che i controlli fisici e il risultato della prova non sono soddisfacenti e indica nel box 30 la decisione pertinente ai sensi dell’art. 6 dello stesso regolamento;
b. comunica l’esito sfavorevole all’autorità competente ai sensi dell’art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, allegando tutta la documentazione pertinente.
3. In caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) così come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005, l’organismo di controllo informa nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorità sanitaria competente.
4. In caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) così come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005, ADM informa nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorità sanitaria competente secondo le modalità previste dall’art. 6, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2306.

Art. 7
Norma transitoria per i laboratori ufficiali

1. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022 sono laboratori ufficiali ai sensi dell’art. 37 del regolamento (UE) n. 2017/625:
a. i laboratori designati dall’autorità competente ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592;
b. i laboratori designati da ADM, sentito il MASAF.
2. A tal fine, i laboratori di cui al comma 1, devono garantire:
a. lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti in qualità di laboratorio ufficiale in modo imparziale ed esente da qualunque conflitto di interessi;
b. la riservatezza nella gestione delle informazioni ottenute nell’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratori ufficiali e che, a tal fine, tutto il personale impiegato in tali compiti abbia sottoscritto opportuni obblighi di riservatezza.

Art. 8
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Gli organismi di controllo adeguano le procedure alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di controllo e ADM possono individuare e adottare nelle proprie procedure ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti negli allegati del presente decreto.
3. I laboratori ufficiali adempiono a quanto previsto dall’art. 7, comma 2 entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con decreto dipartimentale previa informativa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
5. Il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 è abrogato.
6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2023

p. delega
Il Sottosegretario di Stato
D’Eramo

Allegati 1, 2, 3 e 4

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