Controlli ufficiali, urgente un chiarimento ministeriale su ruolo, responsabilità, compiti e doveri degli organi di polizia

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2023

Il Ministero della Salute, in qualità di autorità competente, può avvalersi del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (conosciuti come Nas), garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con quelle di controllo svolte dalle altre autorità territorialmente competenti. Detto ciò, i Nas possono adottare provvedimenti ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625?

Risposta di: Filippo Castoldi, Medico Veterinario

Il quesito è di estrema attualità, non solo considerando il decreto legislativo 27/21, che designa le autorità competenti allo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ma anche al recente decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di “attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
Quest’ultimo provvedimento, all’articolo 70, introduce modifiche alla legge 283/1962, prevedendo un ruolo importante degli organi accertatori nella valutazione della natura e dell’impatto delle contravvenzioni alla medesima legge rilevate nel corso dei controlli ufficiali e nella successiva decisione circa le misure da adottare al fine di “elidere” il pericolo accertato.
E già qui ci troviamo davanti a una serie di difficoltà interpretative: chi sono gli organi accertatori? In via generale – e attribuendo al termine il suo puro significato semantico – è un organo accertatore qualunque organo che rilevi una contravvenzione nell’ambito di un controllo ufficiale. L’articolo 13 della legge 689/1981 in materia di depenalizzazione di alcuni reati li definisce come «gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro». Ma nel caso in esame stiamo trattando di reati contravvenzionali, quindi siamo in un ambito punito mediante una legge penale, tant’è che il succitato articolo 70 del decreto legislativo 150/22 precisa che l’organo accertatore agisce «nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale”. Quindi, i carabinieri dei Nas possono rivestire, ai sensi del decreto, il ruolo di “organo accertatore”.
Una volta acclarata la non conformità/illecito/contravvenzione prevista dalla legge 283/62, l’organo accertatore «impartisce al contravventore un’apposita prescrizione» nell’ambito della quale «può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica».
Fermo restando quindi «l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione», «entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l’organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione».
Infine, quando la prescrizione è adempiuta, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa, una somma ai fini dell’estinzione del reato.
Quindi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 150/22, il personale degli organi di polizia aventi qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria sono titolati a imporre le misure di “mitigazione del rischio” di cui all’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625. Quanto, poi, questa disposizione sia in linea con il disposto dello stesso regolamento è tutto da vedere, considerato che all’articolo 31.3. il regolamento stabilisce che «le autorità competenti non delegano a un organismo delegato o a una persona fisica la decisione in merito ai compiti di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera b) [richiesta all’operatore di porre in atto misure correttive della non conformità rilevata, n.d.r.], e all’articolo 138, paragrafi 2 e 3 [imposizione di misure di mitigazione del rischio e notifica delle stesse all’operatore, n.d.r.]». Carabinieri, Guardia di Finanza, personale delle Capitanerie di porto, Polizia e così via non sono, ai sensi del decreto legislativo 27/21, autorità competenti designate per l’esecuzione dei controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare, né sono organismi delegati ai sensi dell’articolo 3.5, secondo i criteri di cui all’articolo 28 e successivi del regolamento (UE) 2017/625.
Anche con riferimento al decreto legislativo 27/22, l’articolo 2.10 dispone che il Ministero della Salute, in qualità di autorità competente, possa avvalersi del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre autorità territorialmente competenti, senza con questo formalizzare la delega di alcun compito. Quanto all’eventualità che il personale afferente al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute rilevi la presenza di non conformità nei settori di competenza del Ministero della Salute, il decreto stabilisce che l’autorità competente deve essere informata dei provvedimenti adottati. Anche in questo caso, quindi, il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute è incaricato dell’adozione dei più opportuni provvedimenti conseguenti il rilievo di una non conformità, fatto salvo l’obbligo di informare l’autorità competente.
In conclusione, a parere dello scrivente, i Carabinieri del Nas possono svolgere gli accertamenti e gli approfondimenti di cui all’articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625. Quanto alla potestà di imposizione delle misure di cui all’articolo 138, compito del quale, ai sensi della normativa comunitaria, sono esplicitamente incaricate le autorità competenti, sempre a parere dello scrivente, ci si troverebbe di fronte ad una antinomia, ovvero a una contraddizione, tra ciò che è disposto a livello unionale dal regolamento (UE) 2017/625 e quanto decretato in Italia con le norme sopra richiamate.
Ovviamente, è nella possibilità dello Stato membro (l’Italia) di designare anche i corpi di polizia quali autorità competenti, secondo la definizione che ne viene data all’articolo 3.3 e le modalità stabilite dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, ma in questo caso anche questi organi dovrebbero rispettare tutti i requisiti stabiliti per le autorità competenti alla conduzione dei controlli ufficiali di cui agli articoli 5, 6 e 8 dello stesso regolamento.
In questo contesto, si ritiene urgente un chiarimento da parte dei Ministeri competenti al fine di definire in maniera univoca il ruolo, le responsabilità, i compiti e i doveri degli organi di polizia che svolgono attività di controllo nel settore agroalimentare, anche al fine di prevenire possibili contenziosi che inciderebbero negativamente sulla loro operatività come pure su quella delle autorità competenti individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo 27/21.

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