Controlli ufficiali, poche le novità per gli stabilimenti che producono carni fresche

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2022

Con l’abolizione del regolamento (CE) 854/2004, l’audit presso un mattatoio di carni rosse ha registrato significative novità nella conduzione da parte delle autorità competenti locali?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Il regolamento (UE) 2017/625 persegue diversi obiettivi ambiziosi, in materia di organizzazione e conduzione dei controlli ufficiali sulla filiera agroalimentare, evidenti sin dal significativo ampliamento del suo ambito di applicazione.
Un altro aspetto che caratterizza il nuovo regolamento sui controlli ufficiali è la semplificazione del quadro normativo, che ha portato all’abrogazione di diversi provvedimenti (regolamenti, direttive e decisioni) tra i quali, come correttamente richiamato, il regolamento (CE) 854/2004 in materia di controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale destinati la consumo umano (quanto alla semplificazione delle disposizioni in materia di controlli ufficiali, c’è chi potrebbe dubitare della realtà del processo, considerato il numero dei regolamenti delegati e di esecuzione emanati a completamento delle disposizioni contenute nel “regolamento madre”, ma, di fatto, il nuovo assetto normativo appare decisamente più organico del precedente, anche tenendo conto degli ambiti di applicazione assai più estesi). Nell’operare il complessivo riordino di un’ampia parte della normativa dell’Unione in materia di controlli ufficiali, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione non hanno però dimenticato le esperienze e i risultati positivi conseguiti a seguito dell’applicazione delle disposizioni precedentemente applicate, per cui, al di là dello sforzo operato per chiarire e semplificare alcune misure, spesso l’impianto normativo è rimasto sostanzialmente sovrapponibile a quello stabilito dai regolamenti e dalle direttive precedenti.
Questo è il caso delle disposizioni in materia di conduzione dei controlli ufficiali sugli stabilimenti che producono carni fresche mediante la tecnica di audit. Ciò nonostante i nuovi regolamenti introducono alcune novità che è interessante richiamare, a cominciare dalla previsione di una nuova figura professionale designata per la conduzione dei controlli ufficiali su alcune tipologie di stabilimenti che lavorano carni fresche: il «personale designato dalle autorità competenti». Questo viene definito, all’articolo 2.5 del regolamento (UE) 2019/624, come «persone, diverse dall’assistente ufficiale e dal veterinario ufficiale, che dispongono delle qualifiche in conformità al presente regolamento per assumere tale funzione nei laboratori di sezionamento e cui le autorità competenti assegnano compiti specifici». Ai sensi del successivo articolo 10 del medesimo regolamento, a questo personale possono essere assegnati compiti previsti all’articolo 18.2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625 in materia di verifica dell’igiene della produzione delle carni, della presenza di residui di medicinali veterinari e contaminanti e di corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale, inclusi i materiali specifici a rischio, oltre alla conduzione di «audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi HACCP» e alle attività di campionamento volte all’esecuzione di «prove di laboratorio per rilevare la presenza di agenti zoonotici e malattie animali nonché per verificare la conformità ai criteri microbiologici come definiti all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione». Trattandosi di figure di nuova istituzione, il regolamento (UE) 2019/624, al capitolo III dell’allegato II, stabilisce i requisiti minimi, soprattutto in materia di formazione che devono essere posseduti da queste persone al fine di potere essere designate nel ruolo.
Quanto ai requisiti che devono essere verificati nell’ambito degli audit, i regolamenti (UE) 2017/625 e (UE) 2019/627 sostanzialmente ricalcano quanto stabilito dal regolamento (CE) 854/2004, includendo tra gli aspetti da verificare, il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale di cui al regolamento (CE) 1099/2009 (regolamento (UE) 2017/625, articolo 18.1 e regolamento (UE) 2019/627, articolo 4.1, lettera b).
Interessante appare, a parere dello scrivente, anche il riferimento alla possibilità che nello svolgimento dei controlli ufficiali mediante audit, nel caso in cui gli operatori del settore aderiscano a sistemi certificati di qualità e assicurino una chiara identificazione degli animali sottoposti a tali regimi, il personale dell’autorità competente tenga conto delle misure adottate dall’operatore stesso. L’adesione a un sistema certificato di qualità non costituisce di per sé una condizione che possa far ritenere assolti tutti gli obblighi di conformità dell’operatore, ma rappresenta comunque un importante elemento che deve essere valutato: ecco l’importanza dell’audit, nell’ambito del controllo al fine di accertare la conformità.
In conclusione, i nuovi regolamenti in materia di controlli ufficiali sulla produzione delle carni fresche non stabiliscono criteri e modalità operative significativamente differenti da quanto già riportato nel regolamento (CE) 854/2004. Anche i requisiti formativi per il personale che esegue i controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione delle carni fresche ripropongono quanto già stabilito nel medesimo regolamento. Centrale rimane il corretto impiego dello strumento “audit” che, come già trattato precedentemente in questa stessa rubrica, implica l’attivo coinvolgimento dell’operatore interessato. La possibilità che persone diverse dal veterinario ufficiale possano essere designate per l’esecuzione dei controlli dovrà essere chiarita a livello nazionale.

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