Controlli ufficiali, cosa significa “puntuale e tempestiva pubblicazione dei risultati”

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 7/2022

I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare una puntuale e tempestiva pubblicazione dei risultati dei controlli ufficiali effettuati, come più volte ribadito nel regolamento (UE) 2017/625). Cosa si intende per “puntuale e tempestiva pubblicazione”? Tali risultati vanno pubblicati sul sito dell’ASL?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Il principio di trasparenza attraversa tutto il regolamento (UE) 2017/625, a cominciare dall’enunciazione contenuta all’articolo 11.1 “Trasparenza dei controlli ufficiali” («Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza»), per poi essere richiamato più e più volte quando il regolamento tratta delle modalità di conduzione delle verifiche interne all’ articolo 6.2 («Gli audit [interni] di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno scrutinio indipendente e svolti in modo trasparente»), quando dispone che l’eventuale pubblicazione delle informazioni in materia di pubblicazione dei rating dei singoli operatori («i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e esistono procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating», articolo 11.3) e ancora quando vengono stabiliti i principi in base ai quali i singoli Stati membri stabiliscono le tariffe e i diritti che devono essere corrisposti dagli operatori per la conduzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali ( articolo 85 “Trasparenza”).
Se è chiaro, dunque, che la trasparenza è uno degli obiettivi principali del regolamento (UE) 2017/625, deve essere altrettanto chiaro che la trasparenza nelle attività e decisioni delle autorità competenti si concretizza attraverso la “comunicazione” e che non può esserci trasparenza in assenza di un’efficace comunicazione, che deve investire tutti gli ambiti sopra richiamati. Per questo motivo l’articolo 11 del regolamento dispone «la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti: a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali; b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati; c) il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all’articolo 138; d) il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all’articolo 139». Le modalità applicative di tale disposizione non sono dettagliate dal regolamento, che però richiama la possibilità che l’assolvimento di tale adempimento possa essere garantito tramite la pubblicazione della relazione annuale che gli Stati membri devono predisporre e pubblicare entro il mese di agosto dell’anno successivo a quello nel quale si sono svolti i controlli.
Si tratta quindi di pubblicare dati aggregati in grado di rappresentare un quadro d’insieme della situazione del Paese con riferimento alle attività ufficiali condotte in applicazione al regolamento (UE) 2017/625 (controlli ufficiali effettuati nell’anno precedente, non conformità rilevate e misure adottate dall’autorità competente al fine di garantire il rispetto delle disposizioni e il raggiungimento degli obiettivi) e alle tariffe e ai diritti esatti (articolo 113.1).
Il regolamento non chiede, quindi, che vengano pubblicati dati relativi ai singoli operatori (misura che ne potrebbe ledere i diritti alla protezione dei dati), come, per converso, non limita la possibilità che un’autorità competente operante a livello regionale o locale pubblichi dati, sempre aggregati, relativi alla porzione di territorio sotto la propria giurisdizione al fine di rappresentare le ragioni della propria azione e la programmazione delle attività a venire.
Infine, si tenga conto che la raccolta, l’organizzazione e l’analisi dei dati dei controlli trascorsi e delle pertinenti misure successive adottate dalle autorità competenti rappresentano, non solo attività essenziali al fine della pianificazione e programmazione dei controlli ufficiali in base al rischio (articolo 9.1), ma, pubblicati, forniscono chiare indicazioni agli operatori economici circa l’efficacia del sistema dei controlli ufficiali predisposto e attuato a livello locale, regionale e nazionale (secondo il livello di lettura garantito).

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