Controlli ufficiali, cosa differenzia le attività di controllo di “programma” e di “gestione”

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 6/2022

Nell’ambito dei controlli ufficiali eseguiti dall’autorità competente nel campo della sicurezza alimentare, quali sono le differenze tra attività di controllo di “programma” e di “gestione”? Quali le reali applicazioni dei suddetti accertamenti?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Uno dei principi fondanti del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali devono essere condotti in base al rischio. Questo comporta che i controlli ufficiali – e, per quanto applicabile, le altre attività ufficiali – siano programmati. La massima espressione di questa programmazione è il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) del quale il regolamento, all’articolo 110, riassume i principi («I PCNP sono preparati in modo da garantire che siano programmati controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1.2 e in conformità dei criteri fissati all’articolo 9 e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27») e i contenuti.
La natura dei rischi da prendere in considerazione nella programmazione dei controlli ufficiali è specificata all’articolo 9.1 del regolamento: quelli associati agli animali e alle merci, alle attività degli operatori, ai luoghi di svolgimento delle attività e ai prodotti, processi, materiali o sostanze impiegati. Oltre a questi aspetti, dovranno essere soppesati anche i rischi connessi al ricorso a pratiche ingannevoli o fraudolente a danno dei consumatori, le risultanze dei controlli ufficiali sugli operatori nonché l’affidabilità delle misure di gestione dei rischi attuate e documentate dagli stessi operatori.
A cascata, a partire dal PCNP, verranno poi definiti i programmi delle diverse autorità competenti a livello delle loro articolazioni periferiche, che conterranno, non solo la frequenza dei controlli sui diversi operatori, ma anche gli strumenti del controllo ufficiale applicati e i tempi del controllo ufficiale. In pratica, il Piano aziendale di controllo diviene lo strumento principe per la programmazione dell’attività, per l’allocazione delle risorse, per la pianificazione delle attività di verifica dell’efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali inclusi nel Piano aziendale dei controlli ufficiali vanno a costituire le attività “programmate” (in base al rischio).
Ovviamente, non tutto può, di fatto, essere previsto, programmato e pianificato.
I controlli ufficiali inizialmente non previsti e non pianificati potrebbero dipendere da fatti/eventi il cui accadimento non solo non era prevedibile, ma che non è imputabile in modo certo alla responsabilità di alcuno. Per esempio, il recente ripresentarsi nell’Italia continentale delle peste suina africana, sebbene ipotizzabile alla luce delle condizioni epidemiologiche europee, non poteva essere previsto quanto a tempistica, localizzazione ed estensione dei focolai. Inoltre, sebbene sia ragionevole pensare che la ricomparsa nell’Italia continentale della malattia sia stata innescata dal rilascio nell’ambiente di residui di alimenti da aree infette, cosa della quale non si ha prova certa, non è possibile imputarne a un operatore o a un gruppo di operatori definiti la responsabilità.
In altri casi, la necessità di condurre controlli ufficiali è conseguente ad attività o mancanze di soggetti chiaramente identificabili, come nel caso delle attività che si rendono necessarie a seguito dell’immissione sul mercato di alimenti non conformi alla normativa, ma non per questo prevedibili (non posso programmare in quali occasioni e quando verrò chiamato a gestire un’allerta alimentare).
In altre situazioni ancora, i controlli e le altre attività ufficiali vengono condotti su istanza dell’operatore, come l’attività di certificazione ufficiale in risposta a una richiesta dell’operatore per rispondere a nuove opportunità commerciali, a mutate condizioni politiche, sociali o epidemiologiche.
In tutti questi casi, non è possibile programmare nel dettaglio l’attività. Ciò che può essere fatto è allocare una certa quantità di risorse (ad esempio, personale, tempo, hardware) per fare fronte a situazioni non previste sulla base dei dati storici, così da essere in grado di “gestire” la situazione.
A seconda della natura dei controlli e delle ragioni che hanno portato alla loro effettuazione, sarà possibile, a posteriori, individuare le eventuali responsabilità e imputare ai soggetti coinvolti i costi delle attività non programmate. Quando ciò non fosse possibile, l’autorità competente, comunque tenuta a condurre le necessarie attività di mitigazione del rischio, si farà carico essa stessa dei relativi costi, che devono quindi essere preventivati, almeno in linea di massima, in sede di programmazione.
La natura dei controlli ufficiali, programmati o meno, a prescindere dalla loro prevedibilità e dalla possibilità di pianificare l’attività, non impatta, peraltro, sugli strumenti applicabili che andranno scelti di volta in volta sulla base di considerazioni di fattibilità, efficacia ed efficienza che accomunano qualsiasi attività ufficiale.

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